Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3441 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 17651-2012 proposto da:
MINISTERI DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, SALUTE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MESSINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti contro
LEONARDI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
“VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA
DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

Data pubblicazione: 14/02/2014

PRINCIPATO giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

controricorre.nte e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 290/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Ettore Figliolia difensore dei ricorrenti che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha
concluso per l’accoglimento PQR.
Svolgimento del processo
1. I Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e
l’Università degli Studi di Messina ricorrono, depositando altresì
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., per la cassazione della
sentenza della corte di appello di Messina n. 290 del 16.5.12, con la
quale è stata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolta
la domanda di Sebastiano Leonardi, dispiegata nei confronti dei
ricorrenti, per il pagamento della giusta remunerazione per il periodo
di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione di
medicina, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle
direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. In particolare e per quel che
qui ancora rileva, la corte territoriale ha applicato all’azione il termine
prescrizionale decennale decorrente dall’entrata in vigore della L.
370/99 e liquidato il danno in £ 13.000.000 per ogni anno di frequenza
del corso di specializzazione, oltre soli interessi dalla data di attuazione
della detta legge (14.2.00) al soddisfo e compensando le spese del
doppio grado.
Ric. 2012 n. 17651 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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MESSINA, depositata il 16/05/2012;

L’intimato resiste con controricorso e dispiega ricorso incidentale.
Motivi della decisione
2. I ricorrenti Ministeri ed Università sviluppano due motivi, entrambi
ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.: col primo, si dolgono

secondo, lamentando l’erroneità della quantificazione del danno e del
riconoscimento, su di essa, della rivalutazione e degli interessi
successivi. Dal canto suo, il controricorrente, oltre a contestare i
singoli motivi di doglianza, con ricorso incidentale censura la
compensazione delle spese sia in primo che in secondo grado.
3. Va premesso che la questione è risolta in modo ormai pacifico dalla
giurisprudenza di questa Corte in materia di spettanza del risarcimento
del danno da inadempimento statuale di direttive comunitarie: basti un
richiamo a Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816;
ovvero, tra le molte successive, alle pronunzie nn.: dell’anno 2011:
16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270,
23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564,
23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579,
23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734,
23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088,
24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818,
24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702;
dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538,
4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298,
21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719,
21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040,
22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586,
587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219,
3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655, 14062, 14494,
Ric. 2012 n. 17651 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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del difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Ateneo; col

15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074, 17454 a 17457,
19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367, 21368, 21832.
4. Ciò posto, il primo motivo di ricorso principale è fondato solo
quanto al difetto di legittimazione passiva dell’Università di Messina.

contitolare passivo della situazione giuridica fatta valere (oltre alle
pronunce intervenute in generale e già richiamate, sul punto specifico
v., tra le molte altre: Cass. 17 novembre 2011, n. 24087; Cass. 11
novembre 2011, n. 23558): e tale circostanza sarebbe anzi rilevabile di
ufficio (in difetto di giudicato interno) pure in sede di legittimità.
4.2. Quanto ai Ministeri, invece, il medesimo motivo, pur essendo in
astratto articolato su di una corretta tesi giuridica, non può condurre
alla cassazione della sentenza.
Sul punto, già con Cass. 17 maggio 2011, n. 10814, si è statuito che
l’eventuale proposizione della domanda contro un Ministero diverso
da quello effettivamente “competente” — e quindi, nella specie, in
luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vertice
dell’Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle pretese per
l’inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato —
comporta non una questione di legittimazione in senso proprio, ma
soltanto la rimessione in termini per la rinotificazione dell’atto
introduttivo nei confronti della articolazione statuale correttamente
indicata: sicché, avendo invece comunque preso ampiamente posizione
sul merito della domanda, anche i Ministeri, benché erroneamente
citati, devono intendersi come evocati quali articolazioni del Governo
della Repubblica. E tale soluzione è stata ribadita dapprima con
sentenza 13 dicembre 2012, n. 23011 e, poi, con ordinanza 19
dicembre 2012, n. 23494.

Ric. 2012 n. 17651 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-4-

4.1. Al riguardo, infatti, l’Università non è soggetto titolare o

4.3. Più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197, alla cui
motivazione pare opportuno qui integralmente rinviare, questa Corte
ha poi riaffermato analoga conclusione, giungendo ad affermare che,
sia pure ribadito il principio affermato da Cass. Sez. Un. 29 maggio

1958, n. 260, è limitata al profilo della rimessione in termini, deve
ritenersi che, quanto meno nel caso in caso di contumacia in primo
grado o in quello in cui l’eccezione di erroneità di identificazione della
controparte pubblica manchi anche solo della contemporanea
indicazione di quella corretta, le esigenze di tutela del diritto del privato
impongono di ritenere inefficace l’eccezione stessa e, impedendo così
la rimessione in termini della controparte, comportano la definitiva
sanatoria del vizio originario di identificazione del convenuto: con la
conseguenza che gli effetti della pronuncia si produrranno nei
confronti non del reale o corretto destinatario, ma soltanto del
destinatario effettivo della domanda.
A conclusioni analoghe perviene, sviluppando ampiamente anche
profili in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e, riprendendo
entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass., ord. 30 agosto
2013, n. 20033. Anche a tali articolate argomentazioni può qui farsi
riferimento e richiamo.
4.4. Pertanto, nella fattispecie i Ministeri fanno valere esclusivamente
una questione di difetto della propria passiva legittimazione, anziché
sotto il solo profilo della necessaria rimessione di controparte in
termini nei confronti dell’effettiva legittimata; inoltre, non risulta che
l’ampio sviluppo della tesi sia avvenuto in primo grado e, comunque,
entro i termini suddetti, in particolare con l’indicazione univoca, in
quella stessa sede e come articolazione dello Stato cui l’atto andava
notificato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ric. 2012 n. 17651 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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2012, n. 8516, per il quale l’operatività dell’art. 4 della legge 25 marzo

Non si ha modo quindi di verificare che l’eccezione sia stata formulata,
nella specie, con i peculiari elementi che esige l’art. 4 della legge 260 del
1958 e che quindi l’indicazione della persona da evocare in giudizio sia
stata completa in sede di appello e non sia nuova in questa sede di
legittimità.

gravata sentenza, il motivo di ricorso va rigettato, non potendo esso
portare alla cassazione della gravata sentenza in ordine alla
legittimazione passiva dei Ministeri.
4.5. In conclusione, il motivo di ricorso va parzialmente accolto, con
cassazione della gravata sentenza solo nella parte in cui pronuncia
condanna nei confronti anche dell’Università di Messina. Con
decisione nel merito, la domanda in origine avanzata nei confronti di
quest’ultima va definitivamente rigettata; ma le spese dell’intero
giudizio, nei rapporti tra essa e l’originario attore, possono
adeguatamente essere compensate, attesa la particolare complessità
della questione in diritto che ha definito la controversia.
5. Il secondo motivo è poi fondato, benché solamente quanto alla
decorrenza degli interessi.
5.1. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11 novembre 2011, n.
23558; Cass. 13 marzo 2012, n. 3972) ha affermato trattarsi di un
peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva quantificazione
equitativa, la quale — da un lato — ha quale parametro le indicazioni
contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato
italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento
parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in
relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute
verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei
diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano
Ric. 2012 n. 17651 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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Pertanto, sia pure con la corrispondente correzione — sul punto — della

considerate dal D.Lgs. del 1991) e — dall’altro — comporta
esclusivamente gli interessi — e quindi non anche la rivalutazione, salva
la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 cod.
civ. e della giurisprudenza sul punto maturata — e dalla data della messa
in mora, visto che, con la monetizzazione avutasi con la legge n. 370

un’obbligazione di valuta.
5.2. Tuttavia, nel caso di specie, la liquidazione equitativa è in concreto
avvenuta proprio con riferimento al parametro suddetto e, per di più,
con il riconoscimento appunto dei soli interessi legali e non anche della
rivalutazione, sia pure dalla data di attuazione della medesima L.
370/99: per cui può concludersi che la corte territoriale si è nei fatti
attenuta alla richiamata giurisprudenza di legittimità, tranne che per la
decorrenza degli interessi legali.
E, sia pure previa cassazione su tale limitato punto, può allora decidersi
nel merito, specificandosi la decorrenza stessa dalla data di
instaurazione del giudizio di primo grado nei confronti dei Ministeri
(identificata nel 1.8.01 e nel 30.11.01: pag. 4 della gravata sentenza),
non constando una precedente messa in mora.
6. Il ricorso incidentale è, invece, infondato.
Con una valutazione complessiva, estesa espressamente anche al
relativo capo della sentenza di primo grado, la qui gravata pronuncia
rileva, quale motivo a base della disposta compensazione, la
“complessità delle questioni trattate e le contrastanti indicazioni
giurisprudenziali sul tema, defulite solo assai di recente con le decisioni
sopra riportate”: cosa che, viepiù secondo la disciplina dell’art. 92 cod.
proc. civ. applicabile ratione temporis, integra, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, una adeguata e plausibile specificazione
— e come tale incensurabile in questa sede, siccome scevra da evidenti
Ric. 2012 n. 17651 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di

vizi logici o giuridici — dei motivi necessari per disporre la
compensazione delle spese anche al di là della reciproca soccombenza.
7. In parziale accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale,
la gravata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e devesi,
con decisione nel merito, rigettare definitivamente la domanda nei

legali, sulla condanna comunque pronunziata, esclusivamente dalla data
della notifica dell’atto di citazione in primo grado ai ricorrenti
Ministeri.
L’accoglimento solo parziale del ricorso principale e l’effettiva
prolungata incertezza giurisprudenziale sulle questioni oggetto del
medesimo rendono di giustizia la compensazione delle spese anche del
giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte: accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e rigetta
quello incidentale; cassa la gravata sentenza limitatamente alla
condanna anche dell’Università degli Studi di Messina ed alla
decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di condanna nei
confronti dei Ministeri odierni ricorrenti; decidendo nel merito su tali
ultimi punti, rigetta la domanda nei confronti dell’Università e
condanna in solido i Ministeri, in persona dei Ministri p.t., al
pagamento dei detti interessi legali con decorrenza dalla data di notifica
ad essi dell’atto introduttivo in primo grado; compensa tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 4 dicembre 2013.

confronti dell’Università e riconoscere la decorrenza degli interessi

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