Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3441 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Demba Sagnane, elettivamente domiciliato in Roma, viale
dell’Università

11,

presso

l’avv.

Emiliano

Benzi

(p.e.c.

emilianobenzi@ordineavvocatiroma.om , fax 06/49384483)
rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso,
dall’avv.to Alessandra Ballerini;

ricorrente

nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato (fax 06/96514000;
p.e.c. ag_s©mail.cert.avvocaturastato.it ) che lo rappresenta e
m425 difende ex lege;
2017

intimato

avverso la sentenza n. 1891/2016 della Corte di appello di Torino,

Data pubblicazione: 13/02/2018

emessa il 7 settembre 2016 e depositata il 3 novembre 2016
R.G. n. 307/2016;

Rilevato che
1.

Segnane Demba, cittadino senegalese, entrato illegalmente

diritto alla protezione internazionale. Ha esposto che nel
2002 era stato richiesto dai ribelli del Casamance di
arruolarsi nelle loro milizie; nel 2007 in seguito alla morte
del padre e in considerazione della povertà economica della
sua regione e della sua pericolosità si era trasferito a Mbour,
insieme alla madre, alla moglie e ai suoi quattro figli, dove
aveva vissuto sino al 2013. Nell’ambito della sua attività
commerciale che aveva intrapreso nella nuova residenza
aveva contratto un consistente debito che non era stato in
grado di pagare e avendo pertanto il timore di essere
denunciato e arrestato dalla polizia si era allontanato dal
Senegal.
2.

La Commissione territoriale competente ha respinto la
domanda ritenendo non attendibili né pertinenti le
circostanze esposte dal richiedente che ha pertanto adìto il
Tribunale di Torino chiedendo il riconoscimento della
protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

3.

Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze esposte dal
ricorrente attengono a vicende personali e prive di
riferimento alla situazione attuale del Senegal e come tali
non suscettibili di integrare il diritto alla protezione

7

in Italia il 14 luglio 2014, ha chiesto il riconoscimento del suo

internazionale.
4.

Ha proposto appello Demba Sagnane lamentando l’omessa
considerazione sia del prospettato rischio di incarcerazione
sia della grave situazione della Casamance, sua regione di
provenienza.
La Corte di appello ha respinto il gravame rilevando che il
richiedente si era trasferito da lungo tempo dalla regione
della Casamance integrandosi nella regione di Mbour, sua
nuova residenza, dove aveva vissuto nel periodo dal 2007 al
2013 insieme alla sua famiglia svolgendo una attività
commerciale. Ha ritenuto pertanto il riferimento alle minacce
ricevute dai ribelli del Casamance poco credibili (anche in
relazione all’etnia wolof del ricorrente incompatibile con il
reclutamento dei combattenti praticato solo fra persone di
etnia diola) e comunque non attuali. Inoltre ha rilevato il
miglioramento della situazione della Casamance in seguito
alle trattative in corso per la pacificazione della regione.
Quanto al prospettato rischio di incarcerazione ha riscontrato
il difetto nell’ordinamento giuridico senegalese di norme che
legittimino l’incarcerazione per insolvenza di obbligazioni
commerciali.

6.

Ricorre per cassazione Demba Sagnane che si affida a tre
motivi di impugnazione.

7.

Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno
Ritenuto che

8.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 5,7,8 del decreto legislativo n.

.L,

3

5.

251/2007 nonché violazione e falsa applicazione dell’art.
112 c.p.c. e invoca la giurisprudenza di legittimità (Cass.
civ. 15781/2014) secondo cui nel nostro ordinamento il
diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria non
può essere escluso in relazione alla ragionevole possibilità

paese di origine ove non abbia fondati motivi di temere
persecuzioni o rischi di gravi danni alla sua persona.
9.

Il motivo è infondato. Infatti, come si è detto, il
trasferimento da lungo tempo del richiedente in una zona
del paese del tutto estranea alla problematica specifica
della sua regione di origine rende irrilevante la vicenda
della dedotta richiesta di arruolamento nel movimento
indipendentista avvenuta secondo la narrazione dello stesso
ricorrente nel lontano 2002. Prima di lasciare il Senegal
Demba Sagnane ha vissuto sei anni a Mbour insieme alla
famiglia e si è integrato nella realtà locale svolgendovi una
attività

commerciale.

Pertanto

il

richiamo

della

giurisprudenza sopra citata non appare pertinente perché al
suo rientro in Senegal non sarebbe comunque costretto a
tornare in una regione dove persiste una situazione, sia
pure meno acuta, di conflitto mentre potrebbe logicamente
tornare nella città in cui da ultimo aveva fissato la sua
residenza e dove ha risieduto con la sua famiglia. Questa la
ratio della decisione impugnata che non appare in contrasto
con la giurisprudenza invocata dal ricorrente.
10.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa

4

per il richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del

applicazione degli artt. 2,3,5,7,14 del decreto legislativo n.
251/07 nonché degli artt. 8, 25, 30 del decreto legislativo
n. 25/2008 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Il
ricorrente ribadisce che nell’ipotesi di ritorno nel suo paese
egli sarebbe esposto a una minaccia grave e individuale alla

indiscriminata in un contesto di conflitto armato, situazione
che non sarebbe stata erroneamente accertata dalla Corte
di appello in ossequio al principio dispositivo proprio del
processo civile inapplicabile ai procedimenti per il
riconoscimento della protezione internazionale.
11.

La censura è priva di specificità perché la Corte di appello
ha esercitato i suoi poteri di indagine d’ufficio con
riferimento a quanto dedotto dal ricorrente sulla situazione
della regione di Casamance e ha rilevato che la situazione
politica rispetto al 2007 è cambiata in seguito alla tregua
unilaterale dichiarata nel 2014 da uno dei capi dei ribelli e
in seguito all’apertura di un negoziato sicché l’attuale clima
politico è volto alla pacificazione della regione. Inoltre il
motivo ribadisce l’argomento del diritto alla protezione
sussidiaria per la mera provenienza da una zona teatro di
conflitto armato interno senza tenere conto della
motivazione della Corte di appello sul trasferimento del
ricorrente già dal 2007 nella città di Mbour in cui la
situazione generale risulta del tutto differente da quella
della Casamance.

12.

#67–)

Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione

vita o alla persona derivante da una situazione di violenza

dell’art. 32 del decreto legislativo n. 25/2008, dell’art. 5,
comma 6, del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n.
286/1998).
13.

Il motivo è inammissibile perché lamenta il mancato
riconoscimento della protezione umanitaria senza

residuale, non sarebbero state valutate dalla Corte di
appello.
14.

Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese

del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.150 euro, di
cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il Presidente

t
Magdial
(

no

specificare quali ragioni, per ottenere tale protezione

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