Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10943/2014 proposto da:

Blu Real Estate Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Dell’Emporio n.

16/a, presso lo studio dell’Avvocato Ilaria Pagni, che la

rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Giuseppe Pancani,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Impresa T.G. s.p.a. a socio unico, in persona del

presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo

studio dell’Avvocato Massimo Mannocchi, che la rappresenta e

difende, unitamente agli Avvocati Francesco Corsi e Francesco

D’Angelo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 50/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE depositato il

13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal cons. Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Blu Real Estate s.r.l. stipulava, in data 13 febbraio 2007, un contratto preliminare di compravendita con Impresa Dott. Ing. T.G. a socio unico s.p.a. con cui si obbligava a comprare un compendio immobiliare ubicato in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 4.000.000, versando nel contempo la somma di Euro 2.500.000;

questo contratto veniva sciolto ai sensi della L. Fall., art. 169-bis, dietro autorizzazione del giudice delegato, nel corso della procedura concordataria avviata da Impresa T. s.p.a., malgrado il ricorso iniziale non prevedesse di assegnare al negozio una simile sorte;

2. il Tribunale di Firenze, a seguito del reclamo presentato L. Fall., ex art. 26 dal promittente venditore, condivideva le valutazioni compiute dal giudice delegato in merito al fatto che lo scioglimento fosse maggiormente conveniente per il ceto creditorio, riteneva che la richiesta in tal senso potesse intervenire anche nel corso della procedura, fino all’inizio delle operazioni di voto, e confermava che il credito da indennizzo derivante da una simile statuizione doveva essere trattato come credito anteriore all’avvio della procedura, tenuto conto del tenore letterale della L. Fall., art. 169-bis, comma 2;

3. per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo ha proposto ricorso Blu Real Estate s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Impresa Dott. Ing. T.G. a socio unico s.p.a., eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame a motivo del venir meno, nelle more del giudizio, di un interesse ad agire in capo alla società ricorrente;

i motivi di ricorso presentati contestano, rispetto allo scenario concordatario, la statuizione impugnata in punto di trattamento da riservare al credito da indennizzo derivante dallo scioglimento del contratto L. Fall., ex art. 169-bis (quale credito anteriore piuttosto che come credito prededucibile), quantificazione del medesimo indennizzo e ritualità delle modalità procedurali attraverso cui si era pervenuti all’autorizzazione allo scioglimento del contratto, per difetto di adeguata informativa ai creditori e mancata estensione del contraddittorio a Banca Intesa s.p.a.;

in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione tuttavia Impresa Dott. Ing. T.G. a socio unico s.p.a. è stata dichiarata fallita;

a seguito di tale declaratoria Blu Real Estate s.r.l. non ha più alcun interesse a verificare tanto la correttezza dell’iter procedimentale attraverso cui si è giunti, nel corso del concordato preventivo che ha preceduto il fallimento, allo scioglimento del contratto preliminare, quanto la regolare quantificazione e collocazione del credito conseguente all’intervenuto scioglimento del contratto preliminare di vendita nella medesima sede concordataria, in quanto i suoi diritti di credito debbono ora trovare tutela ed essere verificati rispetto alla procedura fallimentare da ultimo dichiarata;

5. il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;

6. le spese di lite vanno regolate, nella misura indicata in dispositivo, nonostante la sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della soccombenza virtuale ravvisabile in capo alla ricorrente (Cass. 24642/2008);

in vero tramite il procedimento concordatario non è affatto possibile addivenire alla definitiva negazione di diritti di terzi, che possono soltanto essere falcidiati alle condizioni e nei limiti di legge senza che la proposta, seppur omologata, possa ampliare la portata di tale mortificazione; ne consegue che il diritto eventualmente pregiudicato in termini impropri dal tenore della proposta concordataria omologata ben può essere fatto valere nelle competenti sedi (Cass. 641/2019);

il decreto impugnato non era dunque impugnabile in questa sede con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nei termini prospettati in ricorso, poichè tale rimedio è esperibile soltanto avverso i provvedimenti che presentino i requisiti della decisorietà e della definitività, intendendosi per decisorietà l’attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con la particolare efficacia del giudicato quale effetto tipico della giurisdizione contenziosa (Cass., Sez. U., 27073/2016) e per definitività l’insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo (Cass. 13287/2006);

7. non sussistono invece i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dato che la causa di inammissibilità del ricorso ritenuta assorbente (e a prescindere dalle ragioni della dichiarata soccombenza virtuale ai fini delle spese processuali) è sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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