Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MONTEPASCHI SERIT SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI SPA in persona del

Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI NORMANNI 11, presso MONTEPASCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CONTI GUGLIA GIANFRANCO;

– ricoprente –

contro

B.S. O G., COMUNE DI MASCALUCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 87/2005 del GIUDICE DI PACE di MASCALUCIA,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S. o B.G. proponeva opposizione avverso cartella esattoriale emessa dalla Montepaschi Serit s.p.a. – Servizio riscossione tributi e notificata il 21/7/2004 relativa a contravvenzione elevata dal Comune di Mascalucia, deducendo di avere pagato in data 27/6/1997 la sanzione per la quale era stata emessa la cartella.

Il Comune di Mascalucia dichiarava di avere provveduto tempestivamente alla cancellazione dai ruoli del verbale, per cui esclusiva responsabile dell’errore nell’avvenuta notifica della cartella era la Montepaschi Serit s.p.a..

Il Giudice di Pace, con sentenza dep. il 28 febbraio 2005, annullava la cartella esattoriale, condannando la Montepaschi Serit s.p.a. alle spese processuali, ritenendo che l’emissione della cartella era frutto di errore attribuibile alla predetta la quale, non essendosi costituita in giudizio ed essendo rimasta contumace, non aveva contestato la sua responsabilita’.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Montepaschi Serit s.p.a. – Servizio riscossione tributi sulla base di due motivi. Non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 116 e 2697 c.c., censura la decisione gravata che l’aveva condannata alle spese processuali, senza avere acquisito la prova documentale circa la circostanza, soltanto affermata dal Comune di Mascalcia, che il predetto avesse provveduto, prima della notifica della cartella, alla cancellazione dai ruoli del verbale n. (OMISSIS) e di averne dato comunicazione alla attuale ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1919, art. 25 deduce che nessuna responsabilita’ era ascrivibile ad essa ricorrente che, incaricata della riscossione, aveva provveduto alla notifica della cartella esattoriale ai sensi di quanto le impone il D.P.R. n. 602 del 1919, art. 25 citato e, non partecipando alla formazione dei ruoli, non e’ in grado di conoscere tutte le vicende che hanno indotto l’ente creditore a formare il ruolo. Nella specie, il Comune non solo non aveva provato di avere effettuato lo sgravio e di averne dato comunicazione alla ricorrente, ma aveva iscritto a ruolo la sanzione nel 2001, a distanza di anni dall’avvenuto pagamento della contravvenzione.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono da disattendere.

La ricorrente non coglie e non censura la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata la quale ha ritenuto provata la responsabilita’ della societa’ Montepaschi Serit s.p.a. sul rilievo che la medesima, essendo rimasta contumace, non aveva contestato la circostanza che la cartella era stata emessa per un errore ad essa ascrivibile: dunque, il Giudice di pace ha motivato il suo convincimento, avendo considerata la predetta circostanza non controversa. Orbene, la ricorrente avrebbe semmai dovuto denunciare l’errore compiuto dal giudicante nell’avere tratto la prova della responsabilita’ dalla contumacia, mentre invece la doglianza sollecita un riesame del merito della causa, che e’ evidentemente inammissibile in sede di legittimita’, essendo compito della Suprema Corte verificare, alle stregua e nei limiti dei vizi specificamente denunciati dal ricorrente, la correttezza logico giuridica del provvedimento impugnato ma non anche l’esattezza della decisione in relazione alle risultanze processuali che la Corte non puo’ esaminare ad eccezione dei casi di error in procedendo.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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