Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6749-2017 proposto da:

COMUNE DI SIENA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO;

– ricorrente –

contro

ARPAT, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso

lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa

dagli avvocati LUCIA BORA, NICOLA GENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1465/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 08/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1465/2016, depositata in data 8 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello del Comune di Siena e, così, integralmente confermato il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’ICI dovuta per il periodo di imposta 2009;

– il giudice del gravame ha ritenuto, in via assorbente, che, nei confronti della Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ricorrevano i presupposti dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in ragione dello svolgimento di funzioni (istituzionali) riconducibili alla nozione di attività sanitaria (di tutela della salute collettiva), per quanto pur prospettabile la fattispecie agevolativa di cui al medesimo art. 7, comma 1, lett. a), con riferimento agli immobili posseduti dalle regioni, e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. – il Comune di Siena ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la censura di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), ed all’art. 2697 c.c., assumendo, in sintesi, la ricorrente, da un lato, che il giudice del gravame aveva pronunciato sulla (sola) base dell’attività istituzionale svolta dall’ARPAT, – senz’alcuna considerazione degli effettivi termini di esercizio in concreto di detta attività e, nello specifico, del diretto utilizzo, e destinazione, degli immobili a dette attività istituzionali, e non anche ad attività di natura commerciale, e, dall’altro, che, ad ogni modo, nemmeno la sola considerazione delle attività di istituto dell’Agenzia avrebbe potuto ricondursi alla tutela della salute pubblica (piuttosto che, in via diretta e prioritaria, alla tutela dell’ambiente);

– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), sul rilievo che, secondo consolidati arresti di legittimità, l’attività istituzionale dell’ARPAT non poteva ricondursi a quella della Regione, così rimanendo estranea all’ambito applicativo della fattispecie agevolativa di cui alla citata disposizione;

2. – il primo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3. – la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), – che ha formato oggetto di un nutrito contenzioso quanto ai relativi elementi di fattispecie, – è stata interpretata dalla Corte nel senso che le previste esenzioni “presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” (così Cass. Sez. U., 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e che, altrimenti detto, occorrono, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta,

dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – (v., ex plurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502);

3.1 – in disparte, ora, che le censure in trattazione risultano formulate con articolazione di una denuncia di violazione di legge, piuttosto che di un difetto di motivazione sussumibile (ora) sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, riformulato n. 5, considera la Corte che, – alla stessa stregua dei motivi di appello qual riassunti nell’esposizione dei fatti di causa, – le questioni dedotte con riferimento al cd. requisito oggettivo dell’esenzione, – connotato dall’utilizzo diretto dell’immobile e dalla sua destinazione esclusiva ad attività cui l’esenzione si riconduce, – integrano un novum inammissibile nel giudizio di legittimità siccome venendo in considerazione questioni in fatto che non risultano trattate dalla stessa gravata sentenza (v., ex plurimis, Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590);

3.2 – in ordine, invece, alla denunciata violazione di legge, la Corte ha già avuto modo di rilevare che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), – disciplinata dalla L.R., 22 giugno 2009, n. 30, – è esente dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto oltre ad essere, sotto il profilo soggettivo, un ente che non esercita, in modo esclusivo o prevalente, un’attività commerciale, svolge anche, sotto il profilo oggettivo, una attività sanitaria, non genericamente finalizzata alla protezione dell’ambiente, ma specificamente volta alla tutela della salute pubblica, attraverso il controllo, lo studio tecnico-scientifico e l’informazione ambientale (così Cass., 30 aprile 2019, n. 11409 cui adde Cass., 25 luglio 2019, n. 20138; Cass., 22 maggio 2019, n. 13811; con riferimento all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, – di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 60, ora L. 26 settembre 2016, n. 18, – v., altresì, Cass., 13 aprile 2016, n. 7221);

– in detto arresto, cui va data continuità, la Corte ha, in particolare, rimarcato che, – alla stregua del dettato normativo della L.R. n. 30 del 2009, – le attività svolte dall’Agenzia “non possono considerarsi meramente “collaterali e complementari” a quelle istituzionalmente assegnate al settore sanità, ma investono in via immediata e diretta prestazioni di rilievo sanitario, in quanto rivolte alla tutela della salute con particolare riferimento alla prevenzione collettiva… le attribuzioni dell’Agenzia non sono genericamente finalizzate alla protezione dell’ambiente in tutte le sue connotazioni, con ricadute solo indirette sulla qualità della vita della collettività, ma sono invece specificamente rivolte alla tutela della salute pubblica, nella misura in cui la stessa può essere assicurata anche tramite il controllo, lo studio tecnico-scientifico e l’informazione ambientale… Lo svolgimento di tali funzioni rientra dunque in via diretta ed immediata nel concetto di attività “sanitaria”, atteso che questo aggettivo, nel significato offerto anche dai dizionari della lingua italiana, indica tutto ciò che è relativo alla sanità intesa come l’insieme di organizzazione, servizi e persone che tendono ad assicurarne o a mantenerne il buon andamento, al fine di tutelare lo stato di salute e l’igiene pubblica e, dunque, anche svolgendo attività di prevenzione.” (Cass., 30 aprile 2019, n. 11409, cit.);

3.3 – è ben vero, poi, che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, – e della stessa giurisprudenza costituzionale secondo la quale le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, quali norme di carattere eccezionale e derogatorio, “costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001)… con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999).”

(così Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 111 cui adde Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153), – le disposizioni agevolative costituiscono altrettante deroghe al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, ed all’ambito dell’imposizione tracciato dal legislatore con compiuta indicazione di oggetti e soggetti tassabili, così che “non diversamente dalle norme impositive, in relazione alle quali è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente indicati dal dato normativo, anche le norme agevolative, per ineludibile simmetria, declinano un catalogo completo, insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del dato suddetto.”, risultando dette disposizioni sottoposte “ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale” ed insuscettibili (anche) di un’interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass. Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass., 9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n. 6925);

– rileva, però, nella fattispecie che l’applicazione dell’esenzione in discorso consegue da un’interpretazione che rimane tutta interna al dato normativo, avuto riguardo ai suoi segni letterali ed allo scopo perseguito dal legislatore (l’esenzione dall’imposta comunale per gli “immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito”; v. Corte Cost., 2 aprile 1999, n. 119), essendosi, per vero, costantemente rilevato che “anche in presenza di disposizioni eccezionali o di carattere tassativo l’interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l’esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere “estesa” (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l’intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati”, alla stregua, quindi, di un’interpretazione volta ad enucleare la “massima capacità di espansione” del contenuto della disposizione normativa (v. Cass., 30 dicembre 2011, n. 30722; Cass. Sez. U., 20 ottobre 2010, n. 21493; Cass. Sez. U., 17 maggio 2010, n. 11930; Cass. Sez. U., 9 marzo 1990, n. 1919; v., altresì, la citata Cass. n. 7221/2016);

4. – corretta, nei termini sin qui esposti, la motivazione della gravata sentenza, dal rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo il cui esame è già tutto compreso nelle esplicitate ragioni di rigetto;

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.900,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

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