Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27006/2009 proposto da:

B.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 232/08 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositato il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – come risulta dal controricorso del Ministro dell’economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, notificato il 13 novembre 2009 – B.F., con ricorso notificato il 26 ottobre 2009 ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d’Appello di Catania del 28 luglio 2008;

che il ricorso per cassazione della B. non risulta depositato ai sensi e nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile;

che infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4859 e 6420 del 1981, 7431 del 1991, tutte pronunciate a sezioni unite, 252 del 2001, 1104 del 2006, 11091 del 2009), il potere della Corte di Cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (ancorchè questo sia improcedibile o inammissibile);

che, nella specie, il ricorso della B. avrebbe dovuto essere depositato entro il 15 novembre 2009, mentre la Cancelleria di questa Corte attesta che il predetto controricorso del Ministro dell’economia e delle finanze è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente grado del giudizio nei confronti del controricorrente Ministro dell’economia e delle finanze;

che, infatti, questa Corte ha enunciato il principio, secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – come nella specie – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo nel caso in cui non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 21969 del 2008).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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