Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3441 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.09/02/2017), n. 3441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29696-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCARDO 26/A,
presso lo studio dell’avvocato VALENTINA PARIS, rappresentata e
difesa dagli avvocati ROBERTO DONFRANCESCO, GIUSEPPE BELMONTE,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2832/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 18/03/2015,
depositata il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha
chiesto il rimborso dell’IRAP corrisposta negli anni dal 2004 al 2008, sul presupposto che, non essendovi nel suo lavoro autonoma organizzazione di mezzi, l’imposta non era in realtà dovuta.
L’Agenzia delle Entrate ha opposto silenzio rifiuto, impugnato conseguentemente dal medico davanti alla Commissione tributaria.
I giudici di merito, nel grado di appello, hanno accolto la domanda di rimborso ritenendo che il ricorso ad un solo dipendente anche se non occasionale non fosse significativo di un’autonoma organizzazione tale da costituire un fattore di reddito aggiuntivo rispetto al lavoro proprio del medico.
L’Agenzia propone ricorso con unico motivo, con cui fa valere violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e 3 ritenendo pacifico che il fatto di avvalersi di un lavoratore dipendente non occasionale faccia scattare l’obbligo di pagare l’IRAP.
Si è costituito il contribuente, che ha depositato controricorso.
In materia di IRAP del medico convenzionato, è orientamento di questa Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016).
E’ stato deciso che “se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perchè questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità espressa nella) “attività diretta alla scambio di beni a di servizi”, di cui fa discorso il D.Lgs. n. 116 del 1997, art. 2 e ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’ infatti in tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più””.
Da tali premesse, le Sezioni Unite traggono la conclusione che “diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico” (Sez. U. n. 9451 del 2016).
Il ricorso va respinto, ma le spese, essendosi la giurisprudenza citata formata dopo il deposito del ricorso, vanno compensate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso compensa le spese. Dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017