Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34408 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.E., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Michelino Luise, il quale ha

indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

del difensore, alla circonvallazione Clodia n. 19, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 17, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Palermo il 21.5.2012 e pubblicata il 18.2.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Di Marzio Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.E. riceveva l’avviso di accertamento n. R3001EE00710, attinente ad Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2003, a seguito di Processo Verbale di Costatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza di Porto Empedocle (AG). I Militari avevano ritenuto che l’attività di allevamento di ovini svolta dalla contribuente, su terreni di sua proprietà siti in (OMISSIS) (AG), non fosse riconducibile all’attività agricola, risultando piuttosto configurabile un’attività commerciale, da sottoporre ai tributi in conseguenza dovuti.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che riteneva fondate le sue censure ed annullava l’atto impositivo.

Avverso la decisione di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, domandando la conferma dell’originario atto di accertamento. La contribuente resisteva, proponendo anche appello incidentale. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rilevava, innanzitutto, che l’avviso di accertamento non risultava fondato “su degli studi di settore generici… ma su studi di settore predisposti, a livello provinciale, dalla Guardia di Finanza di Sciacca, elaborati di concerto con il Consorzio provinciale di Agrigento, ente preposto alla tutela degli allevatori” (sent. CTR, p. 3), evidenziava quindi alcuni dati emergenti dalla verifica effettuata presso l’impresa della M. ed alfine, in riforma della decisione adottata dalla CTP, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, giudicando pienamente legittimo l’avviso di accertamento.

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 29 (ora art. 32) comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale immotivatamente ritenuto che i terreni coltivati di proprietà della ricorrente risultassero insufficienti a produrre il 25% del mangime per gli animali.

1.2. – Mediante il suo secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 78 (ora art. 56) in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che ogni provento dell’attività di allevamento dovesse essere considerato un reddito d’impresa, mentre avrebbero potuto, se del caso, essere considerati proventi dell’attività imprenditoriali solo quelli eccedenti il limite di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, comma 2, lett. b).

1.3. – Con il terzo motivo di gravame, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in combinato disposto con il D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, come conv., nonchè dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissione ritenuto legittimo un accertamento induttivo fondato su uno studio di settore elaborato dal Consorzio Provinciale Allevatori di Agrigento di concerto con la Guardia di Finanza.

1.4 – Mediante il suo quarto di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente critica l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in materia di inattendibilità ed inapplicabilità dello studio di settore alla fattispecie concreta.

2.1. – La ricorrente, mediante il suo primo motivo di ricorso, contesta la valutazione effettuata dall’impugnata CTR, per aver “immotivatamente ritenuto che i terreni coltivati di proprietà della sig.ra M. erano insufficienti a produrre il 25% del mangime per gli animali” (ric., p. XVI).

La lagnanza risulta mal proposta. La Commissione di primo grado aveva ritenuto che i terreni a disposizione della contribuente fossero sufficienti a consentire la produzione del 25% del mangime per gli animali, ed a permettere quindi la ricomprensione dell’attività di allevamento in quella agricola. La Commissione di appello, riesaminati pure gli accertamenti della Guardia di Finanza, ha ritenuto invece che questa sufficienza fosse rimasta indimostrata. La ricorrente non si confronta con la decisione della Commissione impugnata, ed insiste a riproporre i propri argomenti legati esclusivamente alla dimensione del terreno utilizzabile per il pascolo. In tal modo la ricorrente non solo intende, seppure nella forma della contestazione di una violazione di legge, conseguire dalla Corte di legittimità un terzo grado di giudizio di merito, ma incorre nel vizio di specificità della contestazione, perchè non contrasta la decisione assunta dal giudice impugnato, impegnandosi solo a ripetere argomenti già oggetto di disamina nelle precedenti fasi di merito. Non chiarisce l’impugnante quale fosse la natura dei terreni utilizzati per il pascolo, la loro esatta dimensione, le caratteristiche idrogeologiche del territorio, le condizioni di irrigazione, quali prodotti utili per l’alimentazione ovina producessero i suoli, specificamente ed in quale quantità. Soprattutto non chiarisce in quali atti dei precedenti giudizi di merito avesse assicurato la prova delle sue affermazioni.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2.2. – Con il suo secondo motivo di impugnazione la contribuente critica la valutazione espressa dalla CTR per aver ritenuto l’intero provento dell’attività di allevamento dover essere sottoposta ad imposizione quale reddito d’impresa, e non solo quella eccedente i limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 78 (ora art. 56).

Invero, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, prevedeva, nella formula applicabile ratione temporis, che “2. Sono considerate attività agricole:… b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno…”. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 78, disponeva poi, nella formula applicabile ratione temporis, che “1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui all’art. 29, comma 2, lett. b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa…”. Dal combinato disposto delle due norme emerge pertanto che il presupposto per l’applicazione della disciplina fiscale di favore è che almeno una parte dei mangimi destinati agli animali fosse ottenibile dal terreno. Come si è innanzi osservato, però, la CTR ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato che una parte del mangime fosse ottenibile dal terreno, e tantomeno quale percentuale, ed ha perciò correttamente valutato che l’intero reddito conseguito dalla contribuente in conseguenza dell’attività di allevamento dovesse essere considerato un reddito d’impresa.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

2.3. – 2.4. – Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, tenuto conto che mediante gli stessi la contribuente lamenta, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la CTR ha ritenuto di poter fondare la legittimità dell’accertamento effettuato nei suoi confronti su uno studio di settore elaborato dal Consorzio Provinciale Allevatori di Agrigento di concerto con la Guardia di Finanza.

Invero, la CTR ha spiegato, in sintesi ma con adeguata chiarezza, quali erano gli elementi che inducevano a ritenere non conformi a diritto le scritture contabili dell’azienda, precisando che “l’Ufficio ha operato la rettifica della dichiarazione del contribuente non sulla semplice applicazione degli studi di settore, ma basandosi anche su dati specifici e concreti”. In proposito, ha in particolare evidenziato che “la contabilità era tenuta in maniera irregolare non essendo stato registrato alcun ricavo; i terreni coltivati di proprietà del contribuente erano insufficienti a produrre il 25% del mangime per gli animali; erano state dichiarate percentuali irrisorie di nuovi animali nati, di latte e di prodotti caseari; non risultava emessa alcuna fattura di vendita di ovini” (sent. CTR, p. 6). Anche in questo caso la ricorrente non si confronta con la motivazione adottata dalla Commissione d’appello, e non ne contesta specificamente la ratio decidendi. Ripropone i propri argomenti secondo cui i terreni coltivati erano sufficienti per l’intero fabbisogno alimentare degli ovini (287 capi), ma anche questa volta non chiarisce in ragione di quali valutazioni. Afferma che non erano stati registrati ricavi perchè l’attività era da ritenersi agricola, ma si è già evidenziato che manca la dimostrazione di questo assunto. Si richiama alla crisi del settore degli ovini, a quanto è dato comprendere anche per cercare di motivare il limitato numero di nascite, ma continua a non chiarire la ragione di produzioni irrisorie, ad esempio, di carne, in relazione al numero degli ovini, e di lana, sostenendo che la razza degli ovini non consente di ottenerne di commercialmente utile, ma si limita ad affermazioni verbali, senza richiamare alcun atto di causa da cui possa desumersi la fondatezza del suo argomento, neppure chiarendo quale incidenza abbia avuto la situazione di crisi del settore in relazione alla sua attività di allevamento. Richiama una sola fattura di vendita di ovini, ma neppure ha cura di indicare il suo contenuto, il numero degli ovini venduti e, ancora, la data in cui è intervenuta la transazione.

Le ricordate valutazioni espresse dalla CTR, pertanto, devono valutarsi sufficienti e legittime. In conseguenza delle stesse il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto consentito il ricorso ad indici presuntivi della produttività aziendale e, seguendo l’accertamento cui aveva proceduto la Guardia di Finanza, ed era stato poi confermato dall’Agenzia delle Entrate, ha reputato di potersi avvalere di uno studio di settore che presenta una particolare specificità, perchè redatto dal Consorzio Provinciale Allevatori di Agrigento di concerto con la Guardia di Finanza. Diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente, è proprio su di essa che sarebbe gravato l’onere di indicare le ragioni in conseguenza, elle quali lo specifico studio di settore, nel caso della sua azienda, avrebbe dovuto essere ritenuto non utilizzabile, o comunque rettificato per adattarlo al caso concreto.

Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere pertanto rigettati.

In conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte Corte rigetta il ricorso proposto da M.E., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 oltre spese generali nella misura del 15%, ed esborsi per Euro 200,00.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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