Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34406 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sol ricorso 16469-2012 proposto

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.C.N., M.C.F.,

M.C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 638/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. CATALDI MICHELE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.C.A. ha proposto ricorso, dinnanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino, avverso il silenzio-rifiuto dell’Intendenza di finanza di Torino sulla sua istanza di riliquidazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 1984 – nella quale aveva dichiarato erroneamente redditi di lavoro autonomo già assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del venti per cento, prevista dal D.P.R. 25 settembre 1973, n. 600, art. 25, comma 2, per i redditi da lavoro autonomo di soggetti residenti all’estero – e di conseguente rimborso;

2. non si è costituita l’Intendenza di finanza di Torino e la Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente;

3. l’Intendenza di finanza ha quindi proposto appello, dinnanzi la Commissione tributaria di secondo grado di Torino, deducendo sia che nel giudizio de quo vi era stata violazione del contraddittorio, in quanto per l’udienza di trattazione era stato “convocato il 1^ Ufficio delle I.I. D.D. di Torino”; sia la decadenza del contribuente dal diritto ai rimborso, in quanto la relativa istanza, avente ad oggetto ritenute effettuate nell’anno d’imposta 1984, era stata presentata solo il 27 novembre 1986, quindi dopo la scadenza del termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1, per il quale “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.”;

4. nella contumacia dell’appellato contribuente, la Commissione tributaria di secondo grado hà rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non fondato il motivo relativo alla violazione del contraddittorio – sulla base della ritenuta legittimazione processuale concorrente, nelle controversie relative alla domanda di rimborso proposta dal contribuente, dell’ufficio competente a disporre sul rimborso, ovvero l’Intendenza di Finanza, e di quello legittimato a richiedere l’imposta, vale a dire l’Ufficio delle imposte dirette – e, nel merito, confermando il diritto del contribuente al rimborso;

5. avverso la predetta decisione ha quindi proposto ulteriore impugnazione, dinnanzi la Commissione tributaria centrale, sezione del Piemonte, la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, nel frattempo succeduta all’Intendenza di finanza, deducendo il difetto del contraddittorio verificatosi in primo grado nei suoi confronti e ribadendo l’eccepita decadenza del contribuente dal diritto al rimborso;

6. la Commissione tributaria centrale ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio con la sentenza n. 638/12, depositata il 12 aprile 2012, avverso la quale l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione, notificato a M.C.N., a M.C.F. e a M.C.E. – tutti quali eredi del contribuente M.C.A. – affidato a due motivi;

7. gli eredi del contribuente sono rimasti intimati;

8. con ordinanza interlocutoria del 27 dicembre 2018 questa Corte ha disposto ‘acquisizione del fascicolo d’ufficio de giudizio a quo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, l’Ufficio ricorrente ha dedotto l’error in procedendo e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c., e con l’art. 24 Cost., per avere il giudice a quo erroneamente:

– ritenuto ammissibile il ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio di primo grado, nonostante la sua mancata presentazione, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, all’Intendenza di finanza ed a qualunque altro organo dell’amministrazione finanziaria;

– confuso la questione dell’omessa attivazione del contraddittorio con quella della legittimazione processuale passiva della stessa Intendenza di finanza o dell’Ufficio delle imposte Dirette;

– ritenuto concorrente la legittimazione processuale passiva della stessa Intendenza di finanza con quella dell’Ufficio delle Imposte dirette, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso per il quale si procede, che riconosce invece la legittimazione esclusiva della prima.

2. Con il secondo motivo, l’Ufficio ricorrente ha dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., per avere il giudice a quo erroneamente:

– individuato il dies a quo della decadenza dal diritto al rimborso nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente, invece che in quella del versamento dell’imposta;

– omesso di considerare la corretta ripartizione tra le parti dell’onere della prova, che avrebbe imposto al contribuente di provare di aver effettuato il versamento, al fine di dimostrare di aver proposto la domanda di rimborso prima del compimento dell’eccepito termine decadenziale.

3. Preliminarmente, il ricorso è improcedibile.

Infatti, l’Ufficio ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 3 maggio 2012, ed era quindi onerato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, del deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (Cass., Sez. U., 16/04/2009, n. 9005).

Tuttavia, l’Ufficio ricorrente si è limitato a produrre una copia della sentenza impugnata priva della relata di notificazione, rispetto alla quale non è equivalente la mera apposizione, sul provvedimento, del timbro con il protocollo dell’Agenzia delle entrate.

Acquisito, con ordinanza interlocutoria, il fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, già oggetto dell’istanza del ricorrente di cui all’art. 369 c.p.c., comma 3, e verificato (in ottemperanza a Cass., Sez. U., 02/05/2017, n. 10648) che neppure in esso si rinviene copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica all’attuale ricorrente, deve quindi dichiararsi l’improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., 16/04/2009, n. 9005).

Nulla sulle spese, essendo rimaste intimate le controparti private.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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