Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34405 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 1072-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTCGMESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MOLINI COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato MARIO TEOFILI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO GIUSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 20/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 94/10/12 pubblicata il 20 luglio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana sezione distaccata di Livorno ha accolto l’appello proposto dalla Molini Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno n. (OMISSIS)/2010 relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2005 emesso a seguito di PVC e sulla base di presunzioni semplici ritenute gravi, precise e concordanti circa l’avvenuto occultamento di ricavi sui corrispettivi dichiarati nei contratti di compravendita di 12 appartamenti;

che la Commissione Tributaria Regionale ha considerato, in particolare, le fatture relative alle provvigioni corrisposte agli agenti immobiliari incaricati della vendita degli appartamenti, escludendo una fattura relativa ad operazione non riguardante la vendita di appartamenti, e il reddito accertato in sede di mediazione nei confronti di altra società avente analogo oggetto sociale di costruzione e vendita di appartamenti in zona analoga a quella ove operava la ricorrente;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso detta sentenza affidato ad un unico motivo;

che la Molini Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta insufficiente ed omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; in particolare si deduce che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe tenuto conto di varie circostanze di fatto documentate riprodotte nel ricorso;

che il ricorso è fondato. La Commissione Tributaria Regionale, pur esponendo analiticamente alcune circostanze di fatto poste a fondamento della decisione impugnata, non ha dato sufficiente conto degli elementi proposti dall’Agenzie delle Entrate e posti a fondamento dell’atto impugnato. In altri termini il giudice dell’appello non ha dato conto del motivo per cui gli elementi proposti dalla società contribuente ed esposti nella motivazione, superino e rendano infondati gli elementi posti a fondamento dell’atto impugnato. Tale comparazione degli elementi proposti dalle parti costituisce circostanza decisiva per il giudizio ed è stata omessa dalla Commissione Tributaria Regionale;

– che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione che provvederà a considerare gli elementi posti dall’Agenzia delle Entrate a fondamento dell’atto impugnato e di compararli con quelli addotti dalla società contribuente, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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