Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34404 del 23/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 729-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A.;
Nonchè da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL’ORSO
74, presso lo studio dell‘avvocato PAOLO DI MARTINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GAETANO CASERTA;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 312/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/10/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
che la Commissione Tribunale Regionale della Campania con sentenza n. 312/18/11 pubblicata il 16 novembre 2011 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 117/23/2009 che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti per tributi relativi a redditi a lei imputabili in qualità di soda della società di fatto G. e A.D.A.. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale decisione considerando che l’appellante non aveva provato una circostanza dedotta e smentita dall’affermazione contenuta nelle memorie difensive della stessa appellante secondo cui il giudizio relativo all’opposizione della C. all’atto di accertamento presupposto di quello impugnato era ancora pendente;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;
che C.A. resiste con controricorso e svolge ricorso incidentale articolato pure su due motivi e illustrato da successiva memoria.
Considerato che con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si assume che l’Ufficio sarebbe stato costretto ad emettere l’avviso di pagamento impugnato stante le pronunce favorevoli all’Ufficio relative all’impugnazione dell’atto presupposto;
che con il secondo motivo si deduce insufficienza ed illogicità della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;
che con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni e conclusioni formulate dall’appellata con riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello;
che con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 91 c.p.c. ed omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al regolamento delle spese;
che il primo motivo del ricorso principale è fondato; ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, il tributo presupposto della cartella impugnata ed oggetto del ricorso che si assume ancora pendente presso la Corte di cassazione è comunque esigibile, per cui legittimamente è stata emessa la cartella impugnata;
che anche il secondo motivo del ricorso principale è fondato; la motivazione della sentenza impugnata richiama semplicemente la motivazione della sentenza di primo grado senza dare conto del ragionamento logico e giuridico che ha condotto alla decisione impugnata; la narrativa del primo grado di giudizio a cui la motivazione rinvia è, d’altra parte, non chiara come anche l’indicazione degli elementi addotti dall’appellante e che si assumono non provati nella oscura unica frase che costituisce la motivazione.; l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata impone comunque la cassazione della stessa;
che il primo motivo del ricorso incidentale è infondato; va infatti rilevato che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 24808/05, 13221/2014);
che il secondo motivo del ricorso incidentale sulla regolamentazione delle spese è assorbito.
La sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre vengono compensate le spese non documentate relative ai gradi di merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale;
Rigetta il ricorso incidentale;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
Condanna C.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 oltre alle spese prenotate a debito, e compensa le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019