Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34404 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 22/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15585/2014 proposto da:

Royal Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Degli Scipioni 110 presso lo

studio dell’avvocato Machetta Marco, rappresentata e difesa

dall’avvocato Farace Carmine;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2021 dal consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con sentenza n. 163/27/13, depositata in data 6/12/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello col quale l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittima la riqualificazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come cessione di ramo d’azienda, della articolata operazione, qui di seguito descritta, che aveva portato l’Amministrazione finanziaria a liquidare, con l’impugnato avviso, l’imposta di registro in misura proporzionale (3%).

L’operazione per cui è causa si è distinta nel seguente modo: con atto del 20/6/2008, registrato in pari data, Royal Gold s.r.l. a socio unico deliberava l’aumento del capitale sociale, la relativa quota di partecipazione veniva sottoscritta da A.C. ELETRONICS s.r.l., la quale in contropartita conferiva ramo d’azienda, sulla base di relazione di stima asseverata, portando la differenza di valore così determinata a riserva sovrapprezzo quote; con atto del 3/11/2008, registrato in data 14/7/2008, la società conferente cedeva, per il corrispettivo di Euro 2.042.800,00, la partecipazione alla Royal s.r.l., la quale tornava ad essere socio unico della Royal Gold s.r.l., con capitale sociale pari ad Euro 30.000,00 interamente posseduto; tutti gli atti venivano posti in essere nell’ambito di un più vasto progetto di cessione, da parte di Royal s.r.l, delle quote di partecipazione in Royal Gold s.r.l., a favore di Lottomatica Videolot Rete s.p.a..

L’appello erariale è stato accolto e l’adita CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio in quanto “e’ stato spedito da parte del ricorrente soltanto il sessantaduesimo giorno dalla notifica dell’avviso di liquidazione impugnato”.

La Royal s.r.l. a socio unico propone ricorso per cassazione con cinque motivi, di cui quattro afferenti al merito della controversia.

L’intimata Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., della L. n. 575 del 1965, art. 2 septies e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo senza considerare che l’unica regolare notifica dell’atto impositivo è quella recante la data del 16/6/2011, eseguita presso la sede legale, in (OMISSIS), a mezzo raccomandata a. r., che il ricorso è stato tempestivamente notificato all’Agenzia delle entrate, e che la notifica richiamata dall’Ufficio, eseguita il 15/6/2011 nei confronti di ” S.L.G.B.” quale legale rappresentante della società, era sprovvisto dei relativi poteri essendo amministratore giudiziario nominato ai sensi della L. n. 575 del 1965, ex art. 2 septies, dal Tribunale di Milano per l’attività di controllo sugli atti, restando la rappresentanza legale al Consiglio di amministrazione della società Royal e quindi in capo al consigliere Andrea Gasparri, come attestato dalle visure del dati della CCIAA.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione e falsa applicazione degli art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 4, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR respinto il motivo di appello afferente la prospettata nullità dell’avviso di liquidazione per violazione del principio del contraddittorio anticipato vigente nell’ambito del procedimento di accertamento tributario.

Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacché la CTR, facendo propri gli assunti dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che il conferimento dei rami d’azienda in Royal Gold s.r.l. e la cessione dell’intera partecipazione detenuta a Lottomatica Videolot Rete s.p.a. debbano essere fiscalmente disconosciute, in quanto poste in essere con il solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale, integrando nella sostanza una “cessione di ramo d’azienda”, trattandosi di operazione.

Con il quarto motivo, deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacché la CTR ha trascurato di considerare la sussistenza di valide ragioni economiche poste a fondamento delle operazioni contestate (aggregazione dei rami d’azienda, limitazione della responsabilità, semplificazione dei processi gestionali).

La censura oggetto del primo motivo di ricorso è fondata.

Deduce la contribuente che l’unica rituale notifica dell’atto impositivo è quella eseguita dall’Agenzia delle entrate il 16/6/2011, a mezzo del servizio postale, presso la sede legale della società, e non già quella eseguita il 15/6/2011 a S.L.G.B., soggetto sprovvisto di potere di rappresentanza legale della società Royal in quanto amministratore giudiziario nominato, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 septies, con funzioni di mero controllo sugli atti della società, essendo il potere di rappresentanza dell’ente rimasto in capo al Consiglio di Amministrazione, segnatamente, al consigliere Andrea Gasparri.

Deduce, altresì, che il ricorso introduttivo del giudizio, sottoscritto dal legale rappresentante p.t. Andrea Gasparri, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, è stato proposto tempestivamente, non essendo interamente decorso il termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, come anche ritenuto dal giudice di prime cure sulla scorta, appunto, della notifica dell’impugnato avviso di liquidazione eseguita alla presso la sede della società.

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è basato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. n. 20716/2018).

Ciò premesso, il frontespizio dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro – richiesta in relazione all'”atto notaio I. stipulato il (OMISSIS), registrato il (OMISSIS) serie (OMISSIS), numero (OMISSIS)” – riporta l’indicazione della contribuente “Royal srl a socio unico con domicilio fiscale in (OMISSIS)”, e quella di ” S.L.G.B., (OMISSIS) in qualità di rappresentante legale”.

Inoltre, dall’avviso di ricevimento n. 5629 si ricava che la raccomandata, diretta a ” S.L.G.B. – Via (OMISSIS)”, è stata ricevuta il (OMISSIS) da persona dichiaratasi “collaboratrice” del destinatario.

La notifica alla società contribuente è avvenuta il 16/6/2011, in Via (OMISSIS), presso la sede sociale e dunque nel domicilio fiscale dell’ente.

La CTR della Lombardia ha affermato che la notificazione rilevante ai fini del computo del termine d’impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, è quella effettuata ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, seconda parte, al S., nella sua qualità di amministratore giudiziario.

Si tratterebbe di notificazione alla persona giuridica eseguita nei confronti della persona fisica che la rappresenta, mediante consegna a mani proprie di questa o nella sua residenza, dimora o domicilio, per cui “il ricorso da parte del(/a) ricorrente è stato spedito soltanto il sessantunesimo giorno dalla notifica dell’avviso di liquidazione impugnato”.

L’affermazione del giudice di appello, tuttavia, non tiene conto del fatto che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, artt. 2-sexies e 2 septies, l’amministratore dei beni sequestrati è soggetto che opera sotto il diretto controllo del giudice, del patrimonio posto sotto sequestro, aspetto che depone in pieno per la qualificazione dell’attività svolta come del tutto ausiliaria (Cass. n. 11577/2017), ma che da ciò non discende anche la decadenza dell’organo di amministrazione della società, né la perdita, da parte di quest’ultima, della possibilità di essere titolare di rapporti giuridici tramite il legale rappresentante nominato secondo statuto.

A seguito del provvedimento di nomina, infatti, la custodia, conservazione ed amministrazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale competono all’amministratore giudiziario, il quale deve svolgere la funzione pubblica attribuitagli secondo la disciplina dettata al riguardo dalla citata L. n. 575 del 1965, ed a norma della stessa legge, art. 2 septies, non può “stare in giudizio”, senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

L’Agenzia delle entrate, a fronte delle contestazioni della contribuente, avrebbe dovuto dimostrare la eventuale decadenza degli organi statutariamente nominati, cui altrimenti spetta la legale rappresentanza dell’ente.

Quindi, stante l’irritualità della notificazione dell’avviso di liquidazione all’amministratore giudiziario, il ricorso avverso detto provvedimento doveva essere presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto stesso, considerando come tale la data in cui esso può considerarsi giuridicamente conosciuto dal contribuente.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei restanti motivi e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenuta mediante collegamento da remoto, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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