Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34403 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 11/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sol ricorso 726-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che a rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.D.;

– intimato –

Nonchè da:

C.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI

MARONGIU, ANGELO CONTRINO;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 68/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.M.D. ricevette nell’anno 2004, quale dipendente della società Avio S.p.A., i diritti di opzione per l’acquisto di azioni della società lussemburghese Aero Invest 1 S.A., controllante di Avio S.p.A., non quotata, al prezzo di Euro 148.750,00, pari al valore delle azioni al momento dell’offerta, con facoltà di esercizio delle c.d. stock option ad una certa scadenza. Nell’anno 2005, avvalendosi della riapertura dei termini per la rivalutazione di titoli, quote e diritti non negoziati posseduti al 10 gennaio 2005, ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 4, convertito con L. n. 248 del 2005, il C. procedette alla rivalutazione dei diritti di opzione in base a perizia di stima ed al successivo versamento di imposta sostitutiva, fissandone in tal modo il valore fiscalmente riconosciuto in Euro 202.692,00. In data 15/12/2006, il C. esercitò i diritti di opzione e contestualmente rivendette le azioni ottenute al maggior prezzo di Euro 864.568,78, importo che la società datrice di lavoro, ai sensi del TUIR, art. 51, comma 2, lett. g-bis, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, assoggettava, per il periodo d’imposta 2006, alla ritenuta IRPEF calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente. Il contribuente, ritenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, secondo periodo, secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono, con conseguente applicabilità del diverso regime agevolato delle stock option vigente al momento dell’assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, in data 11 giugno 2008 presentò istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l’IRPEF pagata sul differenziale “prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni” e l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005; in via subordinata, chiedendo il rimborso della maggiore somma riscossa pari alla differenza fra l’Irpef versata sul differenziale “prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni” e l’Irpef dovuta sullo stesso differenziale, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione operata nel 2005. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, il contribuente lo impugnò deducendo che non era applicabile la nuova disciplina risultante da ultimo dalle modifiche apportate nel 2006 al TUIR, art. 51, comma 2, lett. g-bis, dal D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006, e, ribadendo le domande già proposte con l’istanza di rimborso, chiese che venisse anche riconosciuto il valore fiscale derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005, pena la violazione del divieto di doppia imposizione previsto dal TUIR, art. 163. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza 55/23/2009 rigettò la domanda.

2. Interposto appello principale dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 68/06/11 pubblicata il 9 novembre 2011, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006, affermando conseguentemente che non spetta l’esenzione dalla tassazione invocata sul valore di quanto assegnato dal datore di lavoro, e cioè il valore dell’opzione alla data di assegnazione, ma statuendo la restituzione al contribuente della differenza di imposta trattenuta con le aliquote applicabili al reddito da lavoro sulla differenza di prezzo di acquisto e il prezzo di vendita a terzi delle azioni acquistate sulla base dello stock option, applicando, su tale differenza di prezzo, l’imposta sul capital gain.

3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui ha escluso la tassazione quale reddito di lavoro dipendente della plusvalenza realizzata con la vendita a terzi delle azioni acquista esercitando il diritto di opzione offerto dal datore di lavoro. Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 448 del 2002, art. 5, del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies (comma 4) convertito in L. n. 248 del 2005 in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 (già art. 81) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Osserva la ricorrente che, realizzandosi il presupposto d’imposta con l’assegnazione delle azioni, esso va collocato alla data del 15 dicembre 2006 in cui il contribuente ha esercitato i diritti di opzione conferitigli dalla società acquistando le azioni e contestualmente rivendendole al maggior prezzo di Euro 432.284,39. Poichè alla predetta data non ricorrevano tutte le condizioni previste dal TUIR, art. 51, come più volte modificato nel corso del 2006 perchè il contribuente potesse godere dell’aliquota agevolata del 12,50% sul capita gain, l’avverso ricorso avrebbe dovuto essere rigettato, restando nella fattispecie in esame irrilevante ai fini della tassazione la rivalutazione operata nel 2005, avente rilievo esclusivamente ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze integranti redditi diversi.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il contribuente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, secondo periodo, deducendo l’inapplicabilità delle modifiche normative intervenute nel corso del 2006 alla fattispecie in esame dovendosi tali innovazioni applicarsi solo a partire dall’anno successivo d’imposta.

3. I motivi del ricorso principale e quello del ricorso incidentale sono da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi alla medesima questione.

Va premesso che la disposizione di riferimento è il TUIR, art. 51, comma 2, lett. g-bis, e che la questione controversa attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione. Secondo l’Amministrazione ricorrente, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui dispone l’applicazione nella fattispecie in esame della disciplina di cui all’art. 51, comma 2, lett. g-bis) nel testo anteriore alle modifiche succedutesi nel 2006 e nella parte in cui ha tenuto conto del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione del valore dei diritti di opzione con perizia asseverata di stima.

3.1 Venendo all’esame del primo profilo, la norma del TUIR, art. 51, comma 2, lett. g-bis, al momento dell’offerta nel 2004 dei diritti di opzione dalla società al dipendente sulle azioni della propria controllante, escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l’incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l’esercizio dei diritti di opzione, scontando la tassazione del 12,5 per cento prevista per i capital gains, e l’accesso al regime agevolativo era subordinato al rispetto di due condizioni, ossia a) che l’ammontare corrisposto dal beneficiario per l’esercizio dell’opzione fosse “almeno pari” al valore delle azioni al momento dell’offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di tre diversi interventi di modifica: a) con il primo, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 25, ne è stata sancita l’abrogazione, con la conseguenza che è stato attratto a tassazione ordinaria, come reddito di lavoro dipendente, l’incremento di valore prima escluso; b) con il secondo intervento, per effetto della L. n. 248 del 2006 di conversione del D.L. n. 223 del 2006, la disciplina prima abrogata è stata reintrodotta, con l’aggiunta di due nuove condizioni applicative (per cui era anche richiesto che: 1) le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione e: 2) che il valore delle azioni assegnate non superasse l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione); c) con il terzo intervento, ossia con il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 29, come convertito dalla L. n. 286 del 2006, sono state mantenute le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell’originario regime e sono state introdotte ulteriori tre condizioni, ossia 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l’esercitabilità dell’opzione “non prima” che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto delle stock option quando l’opzione diviene esercitabile. Alla data del 15 dicembre 2006, momento di esercizio dei diritti di opzione con l’acquisto e la immediata rivendita delle azioni da parte del dipendente, era dunque già in vigore (dal 3 ottobre 2006) il D.L. n. 262 del 2006 che aveva aggiunto alle due originarie condizioni per fruire della tassazione agevolata del 12,50% sul capita gain le ulteriori tre condizioni sopra indicate, queste ultime pacificamente non ricorrenti nel caso di specie.

3.2 La sentenza impugnata, che ha recepito la tesi del contribuente, secondo cui altro è l’entrata in vigore della disposizione succitata, altro è invece la sua efficacia che, per effetto della norma generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, secondo periodo, non derogata da disposizione espressa, va riferita all’anno successivo d’imposta, non è condivisibile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle c.d. stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, è necessario distinguere fra i due momenti dell’assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso, e, dunque, dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro, considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l’opzione viene esercitata o ceduta; la disciplina applicabile va quindi individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l’opzione (cfr. Cass. sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9465; Cass. sez. 5, ord. 20 giugno 2018, n. 16227; cass. sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18917), ed a tale conclusione il giudice di legittimità era già pervenuto anche con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche intervenute nel 2006, segnalando che il presupposto impositivo insorgeva non al momento dell’offerta dell’opzione ma in quello del suo esercizio (cfr. Cass. sez. 5, 3 giugno 2015, n. 11413).

L’orientamento richiamato, a cui questo Collegio ritiene di aderire non sussistendo ragioni per discostarsene, non può essere superato per effetto delle argomentazioni difensive del contribuente, riferite ad una presunta violazione del divieto di retroattività della norma tributaria, poichè l’operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta ad imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, e che è rimesso alla libera scelta del beneficiarlo, il quale può o meno esercitarlo secondo le modalità ed i tempi che riterrà opportuni (cfr. la già citata Cass. 12 aprile 2017, n. 9465).

Specificamente in relazione al ricorso incidentale del contribuente, secondo cui le considerazioni esposte, in virtù delle quali i principi esposti nelle summenzionate pronunce non potrebbero essere trasfusi e/o ulteriormente riaffermati nella fattispecie in esame, non sono condivisibili. In primis, quanto alla nozione di “tributi periodici” cui fa riferimento il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, secondo periodo, per il quale “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”, essa deve ritenersi attinente a tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un’unica causa debendi continuativa (si pensi, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della c.d. TARSU, cfr. Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4823), mentre essa non è riferibile all’IRPEF, in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno, stante l’autonomia dei singoli periodi d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi periodica.

Inconferente, pertanto, risulta il richiamo, da parte della difesa del contribuente, a Cass. sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15528, decisione in fattispecie relativa a decorrenza di adeguamenti tariffari sulla pubblicità ordinaria, rientrando l’imposta sulla pubblicità nell’ambito della categoria dei tributi periodici. Nè la conferma del succitato indirizzo pone problemi di compatibilità con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (per i puntuali rinvii alla quale si veda, esaustivamente, Cass. SU 19 giugno 2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilità della disciplina agevolativa.

Deve, pertanto, escludersi che l’applicazione della disciplina entrata in vigore il 3 ottobre 2006 abbia violato il principio di non retroattività della norma tributaria ed affermarsi che il momento perfezionativo del presupposto generatore della disciplina agevolativa debba essere ricondotto all’esercizio dell’opzione e non all’offerta del diritto di opzione, con la conseguenza che la disciplina tributaria applicabile deve necessariamente essere quella vigente a detto momento dell’esercizio del diritto di opzione, ciò comportando l’assoggettamento ad IRPEF quale reddito da lavoro dipendente secondo aliquota progressiva del differenziale tra prezzo corrisposto e valore di offerta dei diritti di opzione.

4. Quanto al secondo profilo, deve del pari escludersi che debba tenersi conto della rivalutazione effettuata nel 2005 del valore di offerta dei diritti di opzione, che ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi, qui vertendosi invece, come si è detto innanzi, in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente. Ciò impedisce che possa farsi valere in questa sede da parte del contribuente il pagamento dell’imposta sostitutiva. Nè sembra fondato il rilievo del ricorrente incidentale riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui al TUIR, art. 163, atteso che il contribuente potrà agire comunque per il rimborso del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Ciò comporta l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

5. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso principale e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, dovendosi dichiarare la legittimità del silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del contribuente medesimo, tanto in relazione alla domanda principale, quanto in relazione a quella proposta in via subordinata.

6. Il recente consolidarsi del succitato indirizzo interpretativo giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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