Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34403 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 12/07/2021, dep. 15/11/2021), n.34403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25925/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Casaforte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Bartolini, con domicilio

eletto presso il suo studio, sito in Viareggio (Lu), via Matteotti,

47;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 1733/35/14, depositata il 22 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 22 settembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Casaforte s.r.l. per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata recuperata l’eccedenza di i.v.a. portata in detrazione dalla contribuente e a quest’ultima rimborsata;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale eccedenza di imposta si riferiva al corrispettivo versato per il subentro in un contratto di leasing avente ad oggetto un capannone industriale e al pagamento dei relativi canoni;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che il costo era coerente con l’oggetto dell’attività di impresa, per cui sussisteva il contestato requisito dell’inerenza, non essendo decisivo, in senso contrario, il fatto che l’investimento non avesse dato luogo ad operazioni imponibili;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la Casaforte s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c), per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell’eccedenza i.v.a. benché relativa ad un’operazione non riconducibile ad un acquisto di un bene ammortizzabile, bensì all’acquisizione del diritto di utilizzazione di un siffatto bene;

– il motivo è infondato;

– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, prevede che l’eventuale eccedenza d’imposta a credito di ammontare superiore a 2.582,28 Euro possa essere richiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, laddove sussistano i presupposti indicati da tale articolo, comma 2, il quale, alla lett. c), menziona il rimborso dell’eccedenza i.v.a. limitatamente all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili;

– secondo un primo orientamento, la giurisprudenza di legittimità escludeva il diritto del concessionario al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’I.v.a. di importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in considerazione del fatto che, prima dell’esercizio del diritto di riscatto, non si verificava alcun effetto traslativo a suo favore (cfr. Cass. 24 settembre 2014, n. 20072);

– è stato, però, evidenziato, che la funzione di tale contratto è costituita dal fornire all’utilizzatore la disponibilità economica (con i connessi rischi) del bene oggetto del contratto in modo analogo ad un proprietario;

– è stato, inoltre, sottolineato che un’anticipazione, a fini fiscali, dell’effetto traslativo al momento di effettiva consegna del bene è imposta anche dalla direttiva IVA, art. 14 par. 1, il quale riferisce il concetto di “cessione di beni” al trasferimento non alla disponibilità giuridica del bene, ma “del potere di disporre di un bene come proprietario”;

– in applicazione di tale disposizione, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che l’operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing relativo ad un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, va equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento (cfr. Corte Giust., 2 luglio 2015, NLB Leasing; Corte Giust. 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt);

– tali elementi hanno indotto questa Corte a ritenere che l’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’I.v.a. di importo superiore ad Euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all’acquisto di un “bene di investimento” e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, l’ipotesi di acquisto di un “bene” ammortizzabile prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), (cfr. Cass., ord., 10 maggio 2019, n. 12457; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951);

– siffatto principio trova applicazione non solo al caso in cui il bene ammortizzabile è detenuto in leasing, ma anche al caso, oggetto della ripresa in esame, in cui l’acquisizione in leasing del bene è ottenuta mediante cessione di un contratto di leasing precedentemente concluso dal concedente con altro utilizzatore, in quanto anche quest’ultima operazione fa sorgere il diritto all’utilizzazione del bene (così, Cass. n. 12457/19);

– pertanto, dando seguito all’orientamento da ultimo illustrato, va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’I.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l’attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene;

– la mancata contestazione da parte della ricorrente della presenza di tali caratteristiche nell’operazione di leasing in esame non consente di ritenere che la sentenza di appello abbia erroneamente applicato i richiamati principi di diritto;

– il ricorso va, dunque, respinto;

– in considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità all’epoca della proposizione del ricorso appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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