Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3440 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3440 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 17467-2012 proposto da:
D’ALESSANDRO GIOVANNI, MANCO GIUSEPPE, ESPOSITO
CATELLO, D’AURIA CARMINE, GRIMALDI LUISA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85,
presso lo studio dell’avvocato DARIO D’AURIA, rappresentati e
difesi dall’avvocato MASSIMO COPPOLA giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

Data pubblicazione: 14/02/2014

MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le
rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 2548/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 29/06/2011, depositata addì 11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto
dell’incidentale.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 2548 dep. addì 11.7.11 la corte di appello di Napoli
ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado di
rigetto della domanda proposta da Catello Esposito, Giuseppe Manco,
Giovanni D’Alessandro, Carmine D’Auria e Luisa Grimaldi nei
confronti della “Repubblica Italiana”, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il pagamento della giusta remunerazione — o
per il risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di
quella — per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di
specializzazione di medicina in tempo anteriore all’entrata in vigore del
d.lgs. 257/91, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato
dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. In particolare e per quel
che qui interessa, la gravata sentenza, pur ritenendo non elasso il
termine prescrizionale decennale con decorrenza dal 27.10.99, ha
rilevato la carenza di prova, da parte dei medici, sulla sussistenza delle

Ric. 2012 n. 17467 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

condizioni di “formazione a tempo ridotto” di cui alla disciplina
comunitaria.
Avverso tale sentenza l’Esposito e gli altri ricorrono affidandosi ad un
complesso unitario motivo; con controricorso la “Repubblica Italiana”
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a resistere al ricorso,

Sia i ricorrenti che le controricorrenti depositano memoria.
Motivi della decisione
2. I ricorrenti principali contestano la sussistenza di qualsiasi ulteriore
loro onere probatorio, una volta dimostrata la frequenza dei corsi di
specializzazione del periodo in cui è persistito l’inadempimento, da
parte dello Stato italiano, alla direttiva comunitaria. Dal canto loro, le
ricorrenti incidentali contestano l’individuazione della decorrenza del
termine prescrizionale, sostenendo doversi quella ancorare all’entrata
in vigore del d.lgs. n. 257/91; nella memoria in vista dell’udienza
pubblica di discussione, deducono altresì che il D’Auria aveva iniziato
uno dei corsi di specializzazione in tempo anteriore all’anno
accademico 1983/84, negando il suo diritto anche sotto il profilo
dell’insussistenza di alcun suo diritto a quell’epoca.
Con la memoria, i ricorrenti principale eccepiscono inoltre
l’inammissibilità, per tardività, del ricorso incidentale di controparte.
3. Ricordato che la questione è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni da questa Corte a partire dalle sentenze nn. 10813,
10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011, alle cui ampie ed esaustive
argomentazioni può il Collegio rinviare per brevità, totalmente
condividendole (ovvero richiamando, tra le molte altre successive:
dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501,
21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298, 23558,
23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576, 23577,
Ric. 2012 n. 17467 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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dispiegano altresì ricorso incidentale.

23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732,
23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086,
24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816,
24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993, 25994,
26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240,

7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075, 21076,
21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036, 22037,
22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno
2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864,
3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655,
14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074,
17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367, 21368), va
esaminato dapprima il ricorso incidentale, riguardante una questione
preliminare: esso è, però, infondato, una volta esclusane la tardività,
per essere stato consegnato per la notifica all’ufficiale postale, secondo
quanto risulta dal timbro di accettazione sulla distinta, il giorno
15.10.13 (e non il 16, come sostenuto dai ricorrenti principali), vale a
dire l’ultimo giorno utile, non rilevando la data in cui materialmente sia
stata spedita la raccomandata, ma quella della presa in carico ad opera
dell’ufficiale che poi ha eseguito la notificazione.
3.1. Infatti, la mancata trasposizione, nel termine prescritto, della
direttiva 82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e
75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato – e in favore dei
soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione medica dal 1°
gennaio 1983 sino all’anno accademico 1990-1991 – una responsabilità
per inadempimento di obbligazione ex lege, per non aver assicurato, in
relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n.
2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di
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4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257,

detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo
Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a
tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in
condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e
correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto

3.2. Inoltre, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore del menzionato art. 11.
3.3. In riferimento a detta situazione, poi, nessuna influenza può avere
la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12
novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre
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all’adeguata remunerazione.

dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la
direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione,
non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1.1.12 (tra le altre:

3.4. Pertanto, correttamente la corte territoriale ritiene applicabile il
termine decennale prescrizionale con decorrenza dal 27.10.99.
4. Il motivo di ricorso principale è, invece, fondato.
Anche in tal caso parendo sufficiente ed opportuno un rinvio alle
elaborazioni di questa Corte, per il carattere esaustivo delle relative
argomentazioni ed in mancanza di validi nuovi argomenti idonei ad
inficiarne la validità ed il rigore:
– ai fini della prova nel giudizio di risarcimento intentato per
l’inadempimento — da parte dello Stato — alle direttive comunitarie in
questione, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato
adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in
precedenza organizzate costituisce indizio presuntivo che essi le
avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime
conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d’altra parte, i medici
possono essere gravati della prova di non aver percepito, durante il
periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio,
trattandosi di circostanze – eventualmente rilevanti a titolo di aliunde
percOtum – l’onere della cui prova va posto a carico del soggetto
inadempiente (per tutte: Cass. 27 gennaio 2012, n. 1182);
– pertanto, lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per
siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo
del danno evento costituito dalla perdita dell’adeguata remunerazione,
solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti,
Ric. 2012 n. 17467 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).

potendo le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in
rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del
pregiudizio, ove la scelta dell’una o dell’altra opzione (tempo pieno o
parziale) sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il
corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto

singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della
disciplina dettata dal diritto comunitario (Cass. 11 novembre 2011, n.
23577).
5. L’ulteriore argomento sull’epoca di inizio dei corsi di
specializzazione non può essere affrontato in questa sede, siccome
sviluppato soltanto nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
dalle ricorrenti incidentali; e tuttavia di quello dovrà tener conto il
giudice del rinvio, ove la questione non sia da qualificare preclusa da
un giudicato interno implicito, applicando la giurisprudenza
affermatasi anche sul punto:
– l’inadempimento dello Stato italiano si configura appunto per tutti i
corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1.1.83, dovendo
considerarsi unitariamente il regime applicabile al momento dell’avvio
della relativa frequenza, solo a rilevare per fondare la disciplina del
corso per tutto il suo sviluppo futuro e, quindi, per l’eventuale diritto
alla remunerazione (Cass. 11 febbraio 2013, n. 3218);
– pertanto, iscrittisi a corsi che in quel momento legittimamente non
prevedevano quest’ultima (e quindi allorché essi non avevano neppure
alcuna aspettativa in merito ad essa, ben sapendo che, a termini della
legislazione all’epoca vigente, non avrebbero potuto nulla pretendere
per tutti gli anni di corso), essi non hanno acquistato alcun nuovo
diritto nei successivi anni di frequenza, ai quali doveva applicarsi il

Ric. 2012 n. 17467 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla

complesso di normative applicabile al primo anno (Cass. 27 novembre
2012, n. 21076);
– e così, in tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n. 75/363/CEE,
così come modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE, riguardanti
l’organizzazione dei corsi di specializzazione medica, a seguito

non insorse alcun diritto al risarcimento del danno a favore dei medici
che a quella data avevano già iniziato il loro corso di specializzazione
(Cass. n. 21719 del 2012; Cass. 9 aprile 2013, n. 8579).
6. La gravata sentenza va, pertanto, cassata in punto di affermazione
dell’onere dello specializzando di dare la prova delle modalità di
effettivo svolgimento dell’attività di specializzazione, sicché il giudice
del rinvio — che si individua nella medesima corte territoriale, ma in
diversa composizione, alla quale pure è opportuno devolvere la
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità — dovrà
esaminare tutti gli altri elementi al fine di valutare la fondatezza o
meno della pretesa degli attori originari, poi applicando, ove possa
giungervi (e, per il D’Auria, anche secondo quanto indicato al punto 5),
i criteri di liquidazione elaborati da questa Corte (per tutte: Cass. 11
novembre 2011, n. 23558; Cass. 13 marzo 2012, n. 3972).

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Napoli, in
diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 4 dicembre 2013.

dell’inadempimento statuale ad esse, verificatosi il 31 dicembre 1982,

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