Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3440 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29201/2014 proposto da:

Banca Popolare Valconca soc. coop. per azioni, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Parioli n. 180, presso lo studio dell’avvocato Braschi Francesco

Luigi, rappresentata e difesa dagli avvocati De Pascale Marco, Masi

Marco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona curatore fallimentare

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Bissolati n. 76,

presso lo studio dell’avvocato Spinelli Giordano Tommaso, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Galletti Danilo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Banca Popolare Valconca ha presentato domanda di insinuazione in privilegio ipotecario al passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS), in ragione di un mutuo fondiario concesso alla società di poi fallita.

Il giudice delegato non ha ammesso il credito al passivo, rilevando in particolare che “l’ipoteca oggetto dell’istanza è stata concessa in violazione del limite di vigilanza e finanziabilità relativo al credito fondiario e dunque tanto il mutuo quanto l’ipoteca ad esso accessorio sono nulli per violazione di norma imperativa di legge”.

2.- La Banca ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98 avanti al Tribunale di Rimini, insistendo nella propria richiesta. Che il Tribunale ha parzialmente accolto, ammettendo il credito al chirografo con decreto depositato in data 31 ottobre 2014.

3.1.- Il decreto ha in punto di fatto rilevato che “il finanziamento per cui è causa venne accreditato da Banca Valconca sul conto corrente di (OMISSIS) s.r.l. e immediatamente bonificato da quest’ultima al conto corrente di Titan bagno s.a.”; “la curatela ha inoltre allegato la circostanza che Titan bagno s.a. fosse al contempo debitrice di Banca Valconca e che, con tale provvista, abbia estinto la propria posizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito”: la “circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della banca ricorrente”; “con l’operazione in questione venivano formalmente estinte due posizioni debitorie (la prima tra (OMISSIS) e Titan bagno; la seconda tra Titan bagno e Banca Valconca) con la creazione di una formale e autonoma posizione debitoria ulteriore e nuova, tra soggetti in precedenza non legati da vincoli diretti, ossia tra (OMISSIS) e Banca Valcona, posizione quest’ultima garantita da un’ipoteca inesistente sia nel precedente rapporto tra (OMISSIS) e Titan bagno, sia nel pure pregresso rapporto tra Titan bagno e Banca Valconca”.

In relazione a questa fattispecie, il Tribunale ha riscontrato la sussistenza di un “procedimento negoziale indiretto in forza del quale il credito chirografo di Banca Valcona nei confronti Titan bagno veniva trasformato in credito ipotecario di (OMISSIS) (parte correlata di Titan bagno), utilizzando a tale scopo il contratto di mutuo, l’ipoteca e i due pagamenti”.

3.2.- Con specifico riferimento all’ipoteca costituita secondo le modalità così ricostruite, il Tribunale ha quindi ritenuto l’applicabilità in via di eccezione – così come sollevata dal fallimento – della “azione revocatoria ordinaria L. Fall., ex artt. 66 e art. 2901 c.c. con la considerazione gratuita dell’atto (art. 2901 c.c., comma 2, con espresso riferimento anche a garanzie concesse “anche per debiti altrui”)”, rilevando in specie che “tale azione non appare preclusa dalla natura fondiaria del credito, considerato come le esenzioni di cui all’art. 39, comma 4 TUB e L. Fall., art. 67, comma 4 non si riferiscano all’azione revocatoria ordinaria”.

“Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni” – ha proseguito ancora il provvedimento – “come “nel caso in cui l’ipoteca integra garanzia costituita per un debito preesistente, resta soggetta a revocatoria ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, qualora venga dichiarato il fallimento dell’obbligato””.

4. Avverso questo provvedimento Banca Valconca presenta ricorso per cassazione, proponendo undici motivi.

Resiste, con controricorso, il fallimento, che pure propone ricorso incidentale condizionato, per due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- I motivi del ricorso principale sono intestati nei termini qui di seguito testualmente trascritti.

Dal primo motivo al nono motivo compresi (sub lettere da a. e i.): “violazione e/o falsa applicazione della normativa del testo unico relativa al mutuo fondiario (art. 38 ss.) in relazione alla L. Fall., art. 68”.

Decimo e undicesimo motivo (sub lettere L. e m.): “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112,115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: violazione di principi regolatori del giusto processo (diritto di difesa art. 24 Cost. e principio del contraddittorio: art. 111 Cost.)”.

6.- Posti oggetto e contenuto della presente controversia, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie del “pagamento di cambiale scaduta” di cui alla L. Fall., art. 68, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia fatto costante riferimento a tale norma per un mero errore materiale, volendo in realtà riferirsi, volta a volta, alle norme della L. Fall., artt. 66 e/o 67.

7.- I motivi che vanno dal primo al quarto compreso, nonchè dal sesto al nono compreso, appaiono suscettibili di esame unitario.

Con questi motivi, il ricorrente assume nell’ordine: che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (primo motivo); che non è nullo neanche nel caso in cui serva per ripianare debiti pregressi (secondo motivo); che la perizia nel concreto relativa al finanziamento di cui al mutuo fondiario ha data certa opponibile al fallimento (terzo motivo); che il mutuo fondiario non è nullo neppure nel caso venga superato il limite dell’80%, posto che allora viene considerato come un “mutuo ordinario” (quarto motivo); che la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità non è comunque configurabile nel nostro ordinamento (sesto motivo); che in ogni caso, e in estremo subordine, troverebbero applicazione, le norme degli artt. 1419 e 1424 c.c. (settimo motivo); che la perizia prodotta in giudizio dalla Banca indicava che, nella specie, il limite di finanziabilità era stato rispettato (ottavo motivo); che, a ben vedere, la caducazione del mutuo fondiario, non rispettoso del limite di finanziabilità, non è configurabile per “diversi ordini di ragioni” (nono motivo).

8.- I motivi che vanno dal primo al quarto e dal sesto al nono risultano inammissibili.

Essi non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato, nè in alcun modo si confrontano con la stessa. Che non attiene al tema della validità o meno del mutuo in questione, nè alla presenza, o meno, di una data certa della perizia.

Nei fatti, il giudice romagnolo ha accolto l’eccezione di revocatoria ordinaria dell’ipoteca nel concreto posta a servizio del mutuo in questione.

9.- Il quinto motivo constata che nella specie l’iscrizione ipotecaria risale al dicembre 2010, mentre la dichiarazione di fallimento è avvenuta nel marzo 2012.

Dall’insieme di queste due circostanze il motivo trae la conseguenza che, nel caso concretamente in esame, nessuna revocatoria risultava più esperibile: tanto ove si voglia qualificare il mutuo in esame come fondiario, quanto se lo si consideri come ordinario.

10.- Il motivo non è fondato.

Secondo quanto risulta espressamente dal testo della norma dell’art. 39, comma 4 TUB – e com’è, d’altronde, confermato non meno chiaramente dal tenore della L. Fall., art. 67, comma 4 (disposizione, quest’ultima, ricognitiva del dettato della prima) – l’esenzione dell’ipoteca a servizio di fondiario è limitata a quella fallimentare, senza toccare in nessun modo quella ordinaria.

Non v’è dubbio, poi, che la revocatoria dell’ipoteca non contestuale rientri nel disposto dell’art. 2901 c.c., comma 2.

11.- Il decimo motivo assume che ha errato il Tribunale nel ritenere: che Titan bagno fosse debitore della Banca; che la somma appostata sul conto della s.r.l. (OMISSIS) sia servita per estinguere un debito di Titan bagno; che la Banca non abbia contestato, nel corso del giudizio del merito, questi specifici assunti.

A conforto della propria allegazione, il ricorrente segnala di “avere sempre rifiutato la “fantasiosa ricostruzione della curatela che non ha provato nè dimostrato nulla””.

12.- Il motivo è inammissibile.

Assorbente di ogni altro rilievo si manifesta, in proposito, la constatazione della compiuta genericità della frase appena sopra riportata (come carente di un qualunque addentellato specifico con il debito della Titan bagno), non meno della circostanza che il motivo non indica neppure i luoghi e il contesto in cui avrebbe introdotto la detta frase.

13.- L’undicesimo motivo assume che il decreto ha errato nell’ammettere il fallimento a “sollevare eccezioni e riconvenzionali anche in sede di opposizione allo stato passivo, non avendo avanzato nulla nella precedente fase processuale”.

“Tale asserzione” – dichiara il motivo – “appare abnorme”.

14.- Il motivo è inammissibile.

In effetti, il ricorrente non illustra in nessun modo le ragioni per cui ritiene “abnorme” il comportamento tenuto dal Tribunale di Rimini, peraltro corrispondente a un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 26 giugno 2019, n. 22386).

15.- Il rigetto del ricorso principale comporta assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale condizionato presentato dal fallimento.

16.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a oltre a spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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