Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3440 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.09/02/2017), n. 3440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28205-2015 proposto da:
IMPREMED SPA, in persona dell’Amministratore unico nonchè legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA
COZZUPOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE COREA
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
avverso la sentenza n. 1069/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO del 28/05/2015, depositata il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha chiesto la revocazione di una sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
La revocazione era basata su due motivi. In primo luogo i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto del fatto che l’appellante non aveva depositato, nel costituirsi, in originale nè l’atto di spedizione nè quello di avvenuta ricezione dell’appello; in secondo luogo, non avevano considerato che la notifica era avvenuta a persona che con la società ricorrente non aveva alcuna relazione.
La CTR adita ha rigettato la istanza di revocazione, ritenendo che essa non denunciava una omessa considerazione di un fatto emerso positivamente, bensì una erronea valutazione del fatto stesso, consistente in pratica nella irregolarità della notifica.
Ora la società contribuente propone ricorso con due motivi. Non si è costituita l’Agenzia.
Con il primo motivo lamenta omessa pronuncia su una questione rilevante e posta espressamente nel giudizio di revocazione, relativa alla mancata produzione in originale della spedizione e della ricevuta della notifica dell’appello.
Il motivo è fondato.
Infatti, nel giudizio di revocazione, la ricorrente aveva, con espresso motivo, evidenziato un errore di fatto in cui era incorso il giudice di appello, ossia quello di non avere verificato il deposito da parte dell’Agenzia della spedizione o della ricevuta dell’atto di appello.
Secondo la contribuente, nel fascicolo di appello, tali documenti erano assenti, e la loro mancanza, rilevabile d’ufficio, avrebbe prodotto, se ravvisata, l’improcedibilità dell’impugnazione.
Non è ovviamente rilevante qui sapere se il deposito della spedizione equivale a deposito della ricevuta, questione oggi rimessa alle sezioni unite. Invero, qui il contribuente lamenta il mancato deposito di entrambi.
Secondo la ricorrente, quindi, i primi giudici di appello non hanno verificato un fatto emergente dagli atti, ossia la mancanza sia della spedizione che della ricevuta dell’appello.
Questo era un motivo di revocazione fatto valere espressamente.
La CTR pur dando atto che la contribuente, con la revocazione, faceva valere un tale errore di fatto, non ha però deciso in merito.
Il secondo motivo è invece infondato.
Esso assume come errore di fatto, quella che è una diversa valutazione delle norme sulla notificazione.
Risulta che l’atto è stato notificato a persona incaricata dal destinatario e se la circostanza non è vera (ma è attestata dal notificatore), il vizio è contrastabile solo con la querela di falso. Non può, invero, costituire errore di fatto la circostanza di aver ritenuto attendibile l’attestazione fatta dal notificatore di avere consegnato l’atto a persona avente con il destinatario una relazione rilevante ai fini della notifica.
Il ricorso va accolto nei termini su indicati, la sentenza cassata con rinvio per l’esame della questione risultata omessa.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa e rinvia alla CTR Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017