Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 344 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 13/01/2020), n.344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24955-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PALERMO;

– ricorrente –

contro

JULIET SPA che agisce in nome e per conto di SIENA NPL 2018 SRL. a

sua volta cessionaria della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in

persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CRISTINA NAPOLEONI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLGIULIO

MASTRANGELO, LICIA MASTRANGELO;

– controricorrente –

contro

T.G., R.U., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1077/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 5/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 6 marzo 2017, il Tribunale di Teramo rigettò le domande di simulazione e revocatoria proposte dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a., aventi ad oggetto: a) il contratto stipulato il 30 luglio 2009, con cui C.G., debitore dell’attrice, in quanto fideiussore di Artigiana Arredamenti S.r.l., aveva concesso in locazione ultranovennale alla suocera T.G. il villino di sua proprietà sito in (OMISSIS), Contrada Convento; con annessi garage, terreno e strada di accesso; b) il contratto stipulato il 5 novembre 2009, con cui la T. aveva acquistato, in regime di comunione con il marito R.U., la proprietà dei beni immobili sopra indicati; c) il contratto in data 4 dicembre 2009, con cui i coniugi T. e R. avevano venduto gli stessi beni a A.M., sorella unilaterale del C.; quel Tribunale condannò, inoltre, l’attrice alle spese di lite e pose a carico della predetta anche le spese della consulenza tecnica espletata.

Monte dei Paschi di Siena S.p.a. propose appello avverso la sentenza di primo grado.

T.G., R.U., C.G. e A.M. si costituirono e chiesero il rigetto del gravame.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1077/2018, pubblicata il 5 giugno 2018, in parziale accoglimento dell’appello proposto, dichiarò inefficaci, nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. i seguenti contratti: a) contratto di locazione ad uso abitativo ultranovennale, stipulato da C.G. e T.G., con scrittura privata autenticata il 30 luglio 2009 in Notaresco dal notaio B.E., repertorio n. 96, raccolta n. 71, registrato ad Atri il 4 agosto 2009 al n. 1321 Serie 1 T, trascritto a Teramo il 5 agosto 2009 ai nn. 13521/8334; b) contratto di compravendita immobiliare stipulato il 5 novembre 2009 in Giulianova da C.G. e T.G. per atto notaio Giovanni De Rosa, repertorio n. 533, raccolta n. 275, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 16 novembre 2009, Registro Particolare 11626, Registro Generale 19327; c) contratto di compravendita immobiliare stipulato il 4 dicembre 2009 in Giulianova da T.G., R.U. e A.M. per atto notaio Giovanni De Rosa, repertorio n. 577, raccolta n. 301, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare il 30 dicembre 2009 al n. 13238; condannò C.G., T.G., R.U. e A.M., in solido fra loro, a rifondere a Monte dei Paschi di Siena S.p.a. le spese del doppio grado del giudizio di merito e pose definitivamente a carico dei predetti appellati, in solido fra loro, le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso la sentenza della Corte di merito A.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso illustrato da memoria Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.a. e subentrata con contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 dicembre 2017 alla originaria titolare del credito, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a..

Gli intimati T.G., R.U. e C.G. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, anche in considerazione della complessità della controversia”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, a seguito della costituzione dell’appellante, con provvedimento inaudita altera parte, assunto in data 8 dicembre 2017, in difetto di contraddittorio, abbia fissato l’udienza ex art. 281-sexies c.p.c..

La ricorrente sostiene, in particolare, che la norma appena indicata non possa applicarsi nei procedimenti di impugnazione dinanzi alla Corte di appello a causa delle difficoltà di adeguamento del meccanismo deliberativo previsto dalla detta norma ed assume che tali argomentazioni siano valide anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 352 c.p.c., come novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, comma 1, in quanto la scelta di quella Corte di adottare tale modello decisionale sarebbe – ad avviso della ricorrente – subordinata al rispetto del contraddittorio. Ritiene l’ A. che la Corte di merito avrebbe potuto adottare tale rimedio decisionale solo dopo aver fissato l’udienza di trattazione ed esaminato le rispettive difese, specie in considerazione della complessità della controversia e degli interessi in gioco.

1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Va evidenziato che, secondo parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., ord., 27/01/2011, n. 2024; Cass., ord., 8/11/2011, n. 23202; Cass. 7/11/2014, n. 23782) e ciò anche prima della novella processuale dell’art. 352 c.p.c. di seguito meglio precisata, sul rilievo che le prescrizioni di cui all’art. 352 previg. c.p.c. sulla disciplina della fase decisionale avanti alla Corte di appello deve trovare contemperamento nel disposto dell’art. 359 c.p.c., secondo cui avanti alla Corte di appello (o al Tribunale in funzione di giudice di secondo grado), si applicano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, a condizione che non siano incompatibili con le disposizioni relative all’appello, e che non si ravvisano ragioni per ritenere che l’applicazione dinanzi al Tribunale in grado di appello o alla Corte di appello dell’art. 281-sexies c.p.c. incorra in tale vincolo di incompatibilità.

L’adozione in appello del rito di cui all’art. 281 sexies c.p.c. è stata ormai espressamente prevista dell’art. 352 c.p.c., u.c., aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, comma 1, lett. d), con decorrenza 1 febbraio 2012, il che dimostra il favor del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo (Cass. 27/09/2013, n. 22190), e va precisato che, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione di cui alla ricordata novella trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data (Cass. 7/10/2015, n. 20124) e, quindi, anche al caso in esame.

Va poi osservato che la dedotta nullità della sentenza impugnata in questa sede per violazione del diritto del contraddittorio e per essere stato fissato tale modello decisorio prima della fissazione dell’udienza di trattazione, ove mai sussistente, risulta comunque sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ove ò come nella specie – le parti all’udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell’ordinanza di fissazione di tale udienza ex art. 281-sexies c.p.c. e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (arg. ex Cass., ord., 13/10/2011, n. 21216 e Cass., 13/04/2012, n. 5891).

Si evidenzia, peraltro, che, nella specie, neppure è stato allegato, al di là di generiche doglianze, alcun apprezzabile, effettivo e specifico pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell’adozione del modulo decisorio in parola, sicchè, sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile, alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831; Cass. 19/03/2014, n. 6330)

3. Con il secondo motivo si lamenta “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto nella sentenza impugnata si riscontrano motivi contraddittori, se non mancanti, sì da non poter rinvenire il criterio logico che ha condotto il giudice del gravame alla formazione del proprio convincimento”.

La ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe “esaminato” la questione relativa alla sussistenza della prova dell’elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore e soprattutto del terzo acquirente e sostiene che nella specie sussistevano tutti i presupposti per la dichiarazione di validità ed efficacia dell’atto di compravendita rep. n. 577, raccolta n. 301 del 4 dicembre 2009.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 5 giugno 2016, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del testo di detta norma nella formulazione novellata ed attualmente vigente, applicabile – come già evidenziato – nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c.,, comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis.

3.3. A quanto precede deve aggiungersi che, con il motivo all’esame, l’ A. tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. ex multis, Cass., ord., 7/04/2017, n. 9097).

4. Con il terzo motivo “si censura la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 1697 (recte art. 2697) c.c. e art. 2901 c.c., IV in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove la Corte territoriale nella sua ricostruzione e nelle conclusioni in diritto si ravvisano due errori: uno di metodo e l’altro di merito”.

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia “operato una valutazione frazionata dell’insieme degli indizi e delle prove raccolte e sottoposti al suo esame”, invece di procedere “ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria”.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la denuncia della violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. non risulta articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. A9g, in particolare p. 14 della motivazione).

Inoltre, con il mezzo all’esame si sollecita, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze probatorie e, quindi, un controllo sulla motivazione escluso dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione vigente e applicabile, come già evidenziato, al caso di specie.

5. Con il quarto motivo “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 si censura la violazione degli artt. 2901,2644,2710 c.c. nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della domanda”.

Sostiene la ricorrente che l’esercizio dell’azione incardinata dalla banca nei confronti della ricorrente (terza acquirente) postulerebbe non l’accertamento della mera consapevolezza da parte del secondo acquirente ma della partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione dell’alienante consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.

5.1. Il motivo è infondato.

Il credito della banca è antecedente alla compravendita di cui si discute nel mezzo in scrutinio, come accertato dalla Corte di merito (v. sentenza p. 5), la cui decisione sul punto non risulta essere stata specificamente impugnata in questa sede, e, pertanto, come evidenziato da quella Corte (v. p. 6 della sentenza), anche per il terzo subacquirente è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio e la prova al riguardo ben può essere fornita tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove – come nel caso all’esame motivato.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità in questa sede, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord., 18/01/2019, n. 1286; Cass. 22/03/2016, n. 5618; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 5/03/2009, n. 5359).

Si osserva al riguardo che, tra l’altro, la Corte territoriale ha specificamente evidenziato che nel caso all’esame gli atti dispositivi sono stati compiuti tutti in ambito familiare fra persone che risultavano legate anche da vincoli societari (v. p. 8 sentenza impugnata).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2020

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