Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 344 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17605/2012 proposto da:

F.M., (OMISSIS), QUALE USUFRUTTUARIA DEI BENI DI

FE.MI., FE.PI. (OMISSIS), QUALE EREDE DI FE.GI.

E QUALE EREDE PER LA SOLA NUDA PROPRIETA’ DI FE.MI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. ROSARIO DI MAURO;

– ricorrenti –

contro

FE.NU., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avv. ALFIO GAETANO PATANE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del locale Tribunale, che – in accoglimento della domanda di reintegrazione della quota di legittima proposta da Fe.Nu. nei confronti dei fratelli Fe.Mi. e Fe.Gi. relativamente all’eredità della comune madre G.M. – aveva condannato i convenuti a rilasciare all’attrice la metà del fondo sito in (OMISSIS) (tratto di terreno foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS)) con annessa sezione di fabbricato (p.lla (OMISSIS)), nonchè l’appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) (in catasto al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS)), oltre al pagamento della somma di Lire 1.000.000 e al canone di Lire 12.603 dal dicembre 1987.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono Fe.Pi. (quale erede di Fe.Gi. per l’intero e di Fe.Mi. per la nuda proprietà) e F.M. (quale usufruttuaria dei beni di Fe.Mi.), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Fe.Nu..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la mancata applicazione degli artt. 1116 e 720 c.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello rigettato la domanda volta alla richiesta di declaratoria dell’unicità funzionale dell’edificio composto da cucina e bagno al piano terra e ripostigli e camere da letto al primo piano, sul presupposto che la chiesta vendita del fabbricato avrebbe ricompreso oltre alla quota di compendio ereditario anche una quota di immobile di proprietà esclusiva dell’appellante. Lamentano i ricorrenti che i giudici di merito abbiano assegnato la quota dei vani al piano terra a Fe.Nu., lasciando i vani posti al primo piano – di proprietà dei ricorrenti – privi di servizi (esistenti solo al piano terra) e di impianto di riscaldamento, privi di impianti di energia elettrica e idrici autonomi e, dunque, in concreto non commerciabili nè abitabili.

Con il secondo motivo, che va trattato congiuntamente attenendo al medesimo capo della pronuncia, si contesta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla chiesta declaratoria di unicità funzionale della porzione di fabbricato composta dai vani al primo piano e dai servizi al piano terra. I ricorrenti, al riguardo, denunciano le valutazioni erronee compiute dal consulente d’ufficio e la necessità di un richiamo del medesimo per fornire chiarimenti in ordine alla fattibilità tecnica della divisione delle due porzioni dell’immobile e sull’autonomia o meno della porzione del piano terra rispetto al terreno circostante.

2. – Entrambi i motivi sono infondati.

Va premesso che i giudici di merito hanno accertato che la metà del fondo con annesso fabbrica sito in (OMISSIS) era di proprietà dell’attrice (per averlo acquisto con atto inter vivos del (OMISSIS)), mentre soltanto l’altra metà del predio era di proprietà della de cuius G.M. ed è caduto in successione.

Ciò posto, correttamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la richiesta di disporre la vendita dell’intero edificio oggetto della controversia, giacchè tale provvedimento avrebbe investito anche la quota della sorella dei ricorrenti che non rientrava nell’asse ereditario, essendo il piano terra in comproprietà tra la madre e la figlia Fe.Nu..

Deve infatti ritenersi che la possibilità di procedere – nell’ambito di una divisione ereditaria – alla vendita all’incanto di un immobile ove esso risulti non comodamente divisibile (cfr. Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833 Rv. 592948; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577, Rv. 623713) presuppone comunque che il cespite rientri per intero nell’asse ereditario da dividere, non potendosi disporre la divisione di beni o di quote di essi estranei alla massa ereditaria.

Inammissibili, sotto il profilo dell’autosufficienza, risultano poi le doglianze riguardanti la consulenza tecnica d’ufficio, non avendo parte ricorrente riportato i passaggi contestati della detta C.T.U. e le specifiche controdeduzioni tecniche, qualificate come estremamente generiche nella pronuncia impugnata, che evidenzia peraltro come il consulente abbia puntualmente spiegato le ragioni della sua valutazione.

3. – Rimane assorbita, per il principio della ragione più liquida (Sez. Un., Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077; Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735), l’eccezione preliminare sollevata dalla resistente relativa alla mancata notifica del ricorso a tutti i litisconsorti necessari.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. G.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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