Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 344 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 344 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 25272-2011 proposto da:
MATTIOLI SPA ora CONSTA SPA 01269440283, in persona del
Consigliere delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANIENE 14, presso lo studio dell’ avvocato GEROSA ROBERTO,
(SCIUME’ & ASSOCIATI), rappresentata e difesa dall ‘avvocato
GUIDA MARIA VITTORIA giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SMS DI CREPALDI SANDRO & C. SNC, nonchè
dei soci illimitatamente responsabili CRIPALDI SANDRO e
CRIPALDI SAMUELE, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA VESCOVI° 21, presso lo studio
dell’ avvocato MANFEROCE TOMMASO, che li rappresenta e

2reg

Data pubblicazione: 10/01/2014

difende unitamente all’avvocato STEFANIA TRANIELLO
GRADASSI giusta procura a margine del controricorso;

controticartente

avverso la sentenza n. 29/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Doti MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 26
novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art.
380-bis c.p.c.:
“1. La Costruzioni S.M.S. Crepaldi di Crepaldi Sandro & C. conveniva
in giudizio dinanzi al tribunale di Padova la Mattioli s.p.a. chiedendone
la condanna al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti in virtù
del subappalto intercorso tra le parti.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, lamentando la
ritardata e difettosa esecuzione dei lavori, i via riconvenzionale,
chiedeva il pagamento della pattuita penale e il risarcimento dei danni.
Il tribunale accoglieva la domanda proposta dall’attrice, peraltro
riconoscendo a favore della convenuta soltanto in parte la penale
(ritenendo giustificato il ritardo di 14 giorni) mentre per il resto la
riconvenzionale era respinta sul rilievo che la convenuta non aveva
offerto la prova dei lamentati vizi.
La sentenza era in parte riformata in sede di gravame laddove era stata
determinata la penale, essendo stato ritenuto ingiustificato anche il
ritardo di gg. 14, e non erano state considerate talune spese affrontate
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Ric. 2011 n. 25272 sez. M2 – ud. 06-06-2013

VENEZIA del 17/11/2010, depositata il 05/01/2011;

dalla (sub)committente, era confermata nella parte in cui era stato dal
primo giudice escluso che la convenuta avesse offerto la prova dei vizi
denunciati.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la Consta
s.p.a., già Mattioli s.p.a. Ha resistito l’intimata.

ricorrente Consta s.p.a., che deve dimostrare di essere subentrata alla
Mattioli s.p.a., parte nel giudizio di merito: in caso negativo, dovrà
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ove tale prova sia fornita, il ricorso è manifestamente fondato
relativamente al quarto motivo, assorbiti i primi tre, e può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376,380 bis e 375
cod. proc. civ.
Va infatti accolto il quarto motivo laddove, fra l’altro, si lamenta
l’inversione dell’onere della prova relativamente al rigetto della
domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni conseguenti
ai denunciati vizi delle opere eseguite dall’appaltatrice.
Qui occorre chiarire che, per quelli visibili e accertati dal consulente
d’ufficio, la sentenza impugnata ha rilevato la loro inconsistenza dal
punto di vista economico e patrimoniale, trattandosi di modestissime
irregolarità: trattasi di accertamento di fatto, che è incensurabile in sede
di legittimità (che peraltro non ha formato oggetto di specifiche
censure).
Per gli altri vizi lamentati, per i quali la sentenza ha ritenuto che, a
stregua della documentazione prodotta dalla convenuta, questa non
aveva offerto la prova, i Giudici hanno implicitamente ritenuto che
incombeva alla medesima l’onere probatorio, così disattendendo il
motivo di gravame al riguardo formulato. Tale statuizione è errata
tenuto conto che in tema di inadempimento del contratto di «alto, le
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Ric. 2011 n. 25272 sez. M2 – ud. 06-06-2013

2. Preliminarmente andrà verificata la legittimazione attiva della

disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare
disciplina della garania per le difformità ed i vki dell’opera, assoggettata ai
ristretti termini decadeniak di cui all’art. 1667 cod.civ., ma non derogano al
principio generale che governa l’adempimento del contratto con presta ioni
corriipettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudkio per il

l’ecceione di inadempimento di cui al teqo comma di detta di.sposkione — di
provare di aver esattamente adempiuto la propria obbtazione e, quindi, di aver
eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte (Cass.
936/2010).
I primi tre motivi, con i quali si censura la valutazione degli elementi di
prova offerti dalla convenuta, sono evidentemente assorbiti
dall’accoglimento del quarto motivo”.
Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella
relazione di cui sopra;
Che, pertanto, verificata la legittimazione attiva della ricorrente alla
luce della documentazione prodotta dalla stessa, dalla quale emerge che
la stessa è subentrata alla Mattioli s.p.a., parte nel giudizio di merito,
deve essere accolto il quarto motivo del ricorso, assorbiti i primi tre, e
la causa deve essere rinviata ad altro giudice – che viene individuato
nella Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cui è
demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio —
che riesaminerà la controversia alla stregua del principio di diritto
sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio, alla corte d’appello di Venezia in diversa
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Ric. 2011 n. 25272 sez. M2 – ud. 06-06-2013

pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere — allorché il committente sollevi

composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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