Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34397 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 09/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23428/2014 proposto da:

Parma AC spa in Amministrazione Straordinaria e Parmalat Spa in

Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Via

Marocco 18 presso lo studio dell’avvocato Trivoli Alessandro che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasquali Marco, giusta

procura in calce;

– ricorrenti –

contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2014 della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2021 dal consigliere RAFFAELE BOTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrenti l’avvocato Pasquali Marco che si è riportato;

udito per il controricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che si

e’ riportato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro pretesa in misura proporzionale dell’1% (e non nella misura fissa, come preteso da parte ricorrente) sulla sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la domanda di ammissione della Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria al passivo chirografario della Parma A.C. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che il Giudice delegato aveva ammesso con riserva in sede di verifica dello stato passivo, per la mancata disponibilità al tempo della necessaria documentazione. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe averso la quale le società contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, le società contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, Tariffa, Parte I, lett. c) e d), allegata, dell’art. 20 del medesimo decreto e dell’art. 98 L. Fall. nella versione applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza di accoglimento dell’opposizione nel caso di specie si limita a rimuovere l’ostacolo della riserva apposta dal giudice delegato senza che vi sia un vero e proprio accertamento giudiziale sulla sussistenza del credito.

Il motivo non è fondato. Nella specie l’ordinanza di ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità di provare il credito mediante il deposito della documentazione mancante in allegato alla domanda) ha un carattere meramente processuale perché il giudice non ha valutato il merito della domanda ma solo l’aspetto formale (mancanza della prova, allo stato); il giudice dell’opposizione (all’epoca indispensabile per superare la riserva) ha quindi dovuto accertare in concreto la sussistenza del credito e il relativo provvedimento (sentenza di accoglimento dell’opposizione) trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili con aliquota proporzionale del 1% in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della tariffa.

Con il secondo motivo, le società contribuenti lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice del merito abbia liquidato in “forma globale” le spese processuali impedendone sostanzialmente una verifica sul rispetto delle tariffe applicate.

Il motivo non è fondato, in quanto sostanzialmente astratto, non essendo dedotta, né tanto meno dimostrata, alcuna specifica violazione delle tariffe forensi, mentre il rimborso forfettario delle spese generali, ex art. 15 delle disposizioni generali della tariffa forense spetta automaticamente al professionista, pure in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi questa ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari.

Pertanto il ricorso deve essere respinto e la parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000, 00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre alle spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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