Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34393 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 09/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12601/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Canicattì V.regina

Elena 99 presso lo studio dell’avvocato Lo Giudice Salvatore che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

Comune Canicattì;

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2013 della COMM. TRIB. REG. depositata il

26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2021 dal consigliere Dott. CIRESE MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. impugnava dinanzi alla CTP di Agrigento l’avviso di accertamento notificatogli in data 14.4.2007 dal Comune di Cannicattì con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 3.762,00 a titolo di Tarsu per gli anni 2002-2003 e 2004. A seguito di costituzione del Comune il contribuente, rilevata la difformità tra l’avviso di accertamento prodotto dal Comune e quello notificatogli, predisponeva e notificava al Comune una nota di “integrazione dei motivi” del ricorso introduttivo.

La Commissione provinciale di Agrigento con sentenza del 15.12.2009, ritenuta la legittimità dell’integrazione dei motivi, accoglieva il ricorso ritenendo che la mancanza nell’avviso di accertamento di alcuni fogli in cui erano descritti i presupposti di fatto ed i conteggi, integrasse un difetto di motivazione dell’atto.

Proposto appello da parte del Comune di Cannicattì, la CTR della Sicilia con sentenza in data 26.9.2013, all’esito del giudizio in cui il contribuente proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la condanna alle spese nel giudizio di primo grado, accoglieva l’appello principale mentre rigettava quello incidentale. Riteneva il giudice di appello che se la copia degli avvisi di ricevimento è stata recapitata al contribuente in modo incompleto il giudice di primo grado avrebbe dovuto deliberare in forza di tutta la documentazione offerta essendo al convenuto consentito difendersi con la documentazione in suo possesso ritenendo altresì che le memorie suppletive offerte dal G. equivalgono ad accettazione del contraddittorio anche in rapporto al contenuto della difesa ed alla documentazione presente nella costituzione dell’ente.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Parte intimata non si costituiva.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71,L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″ parte ricorrente deduceva che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il Comune decaduto dal potere accertativo relativamente agli anni 2002 e 2003 la cui notifica risulta avvenuta oltre il termine decadenziale del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione o della denuncia o a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato” Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5″ parte ricorrente deduceva che erroneamente il giudice di appello ha fondato la sua decisione sulla nuova produzione documentale del Comune senza viceversa dare rilievo al difetto di motivazione dell’atto.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato” Violazione e falsa applicazione artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24,L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5″ parte ricorrente contestava la decisione impugnata laddove aveva dichiarato che gravasse sul contribuente l’onere di provare la fedeltà della dichiarazione e non invece all’ente comunale provare le ragioni costitutive del suo credito.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato” Violazione e falsa applicazione artt. 112 e 115,148 e 149 c.p.c., e art. 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 ” parte ricorrente contestava la sentenza impugnata laddo,ve aveva ritenuto tardiva l’eccezione di difettosa notifica degli avvisi di accertamento atteso che detta eccezione è stata sollevata nella memoria integrativa in primo grado e nell’atto di appello.

5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato” Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1943, art. 42, L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5″ parte ricorrente deduceva che la CTR non si è pronunciata circa la nullità dell’atto accertativo per violazione dell’obbligo motivazionale.

6. Con il sesto motivo di ricorso rubricato” Violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 2, art. 112 e art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5.” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata che avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la costituzione nel primo giudizio dell’ente comunale per essere avvenuta a mezzo del servizio postale che risulta essere D.Lgs. n. 546 del 199,2 ex art. 23 modalità non consentita.

Esaminando in via prioritaria i motivi nn. 2) e 5) del ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, gli stessi sono fondati.

Occorre preliminarmente rilevare che la verifica in ordine all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione di un atto impositivo deve essere condotta secondo la disciplina specificamente dettata in vista del contenuto di quell’atto ed in rapporto alle relative caratteristiche e peculiarità.

Come è noto, la L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7 prescrive espressamente che negli atti dell’amministrazione devono essere indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”. Ne consegue che la motivazione dell’atto con cui l’amministrazione provvede deve esplicitare in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni. La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al destinatario di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come è richiesto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, i motivi di doglianza.

Il contribuente deve avere contezza delle ragioni dell’amministrazione e, quindi, essere messo in grado di valutare l’opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza, nonché per impedire all’amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate.

Pertanto, l’amministrazione non può produrre successivamente nuovi documenti ad integrazione della motivazione, in quanto ciò si risolverebbe nell’arbitrario allungamento dei termini dell’accertamento, oltre ad essere in contrasto con i principi enunciati. Ed invero, la motivazione dell’atto impositivo mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa ed, altresì, consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. E’, pertanto, necessario a tal fine che l’atto stesso contenga gli elementi essenziali, per renderlo idoneo a svolgere la funzione a cui è destinato (in termini specifici: Cass., Sez. 5″, 11 maggio 2017, n. 11623).

Mentre non è consentito all’amministrazione di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione (ex plurimis: Cass., Sez. 5″, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6″, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez, 5″, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5″, 24 maggio 2019, n. 14185, da ultimo in tal senso Cass., Sez. 5, n. 4070/2020, non massimata).

Nel caso di specie è emerso (nonché riscontrabile dall’esame del fascicolo d’ufficio) che gli atti originariamente notificati al contribuente non sono gli stessi prodotti dal Comune nel giudizio di primo grado in quanto carenti di alcune pagine recanti l’indicazione dei presupposti dell’accertamento ed i relativi conteggi di talché per le considerazioni dianzi svolte deve ritenersi integrato il difetto di motivazione degli atti impositivi.

I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.

In conclusione, in accoglimento dei motivi nn. 2) e 5) del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere pertanto decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Avuto riguardo al fatto che la presente controversia ha avuto esiti alterni, possono essere compensate le spese dell’intero giudizio di merito tra le parti.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei motivi nn. 2) e 5) del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente. Compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Condanna il Comune di Canicatti a rifondere al G. le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA