Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34392 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28671-2012 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo (avviso postale ex art. 135).

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROVERETO;

– intimata –

avverso-la sentenza n: 51/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TRENTO, depositata il 08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 51/2012, depositata dalla Commissione tributaria centrale, Sez. di Trento, l’8.10.2012.

Ha riferito che a seguito della richiesta pervenuta dall’ufficio delle II.DD. di Rovereto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, con cui lo si invitava a trasmettere nel termine di gg. 15 una serie di documenti relativi all’impresa “Costruzioni Montagna di T. e F. snc” -di cui il ricorrente era curatore fallimentare-, non avendo provveduto a rispondere nei termini, gli veniva irrogata la sanzione di vecchie Lire 50.000 ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 53.

Il ricorrente aveva impugnato la sanzione dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che aveva accolto il ricorso, mentre quella di secondo grado aveva rigettato l’appello. La Commissione tributaria centrale adita invece, con la sentenza ora impugnata, aveva accolto l’impugnazione, confermando pertanto la sanzione.

Il C. censura con cinque motivi la sentenza:

con il primo per violazione di norma di legge per la mancata rituale comunicazione della fissazione dell’udienza;

con il secondo per violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla contestazione dell’infrazione al ricorrente in proprio e non quale curatore del fallimento;

con il terzo per violazione e falsa applicazione di norme con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, perchè non competeva alla Intendenza di finanza di Trento procedere ad accertamenti sui contribuenti;

con il quarto per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto che la documentazione non era disponibile al momento della richiesta;

con il quinto per violazione di legge per omessa applicazione della declaratoria prevista dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 2016, conv. con modif. con L. 24 febbraio 2012, n. 14.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza con ogni conseguenza di legge. Si è costituita l’Agenzia, contestando gli avversi motivi e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 29 novembre 2018 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli di merito.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2019 il P.G e la parte presente hanno discusso e concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

In occasione della precedente udienza è stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata rituale comunicazione della fissazione d’udienza dinanzi al Commissione tributaria centrale, è infondata. Dalla verifica del fascicolo d’ufficio risulta che la comunicazione fu eseguita tempestivamente (14.04.2009) al corretto indirizzo del ricorrente, che tuttavia non volle riceverla. Sulla cartolina risulta la dicitura “respinta perchè non più curatore fallimentare”. E’ evidente che il rifiuto della comunicazione non può essere in alcun modo equiparato all’omessa comunicazione, che al contrario risulta correttamente eseguita ma ingiustificatamente rifiutata.

Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il C. censura la pronuncia per essergli stata contestata l’infrazione in proprio e non quale curatore del fallimento. Il motivo non ha pregio perchè il C. è stato attinto dalla sanzione nella qualità di curatore del fallimento, non avendo risposto alla richiesta di informazioni, relativamente alla società di cui era stato nominato curatore, e pertanto in tale veste.

Il terzo motivo, con il quale assume che non competeva all’Intendenza di finanza procedere ad accertamenti sui contribuenti, è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non si indica quando, e in quale atto, la questione sia stata sollevata nei gradi di merito. E’ inammissibile anche per difetto di interesse, atteso che alla sua persona la richiesta di informazioni fu correttamente inviata dall’Ufficio delle II.DD.

Infondato è poi il quarto motivo, con il quale lamenta che il giudice tributario non ha tenuto conto che la documentazione non era disponibile al momento della richiesta. La richiesta pervenuta al C., nella qualità di curatore fallimentare della società “Costruzioni M.T. e F. s.n.c.”, non richiedeva una risposta positiva, ma innanzitutto una risposta, foss’anche la mera comunicazione che il curatore non disponeva della suddetta documentazione. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 53, all’epoca vigente, sanzionava infatti l’omissione delle comunicazioni, che certo non imponeva la trasmissione di dati indisponibili, ma, in tale evenienza, quanto meno la messa a conoscenza della Amministrazione Finanziaria della impossibilità di evadere la richiesta.

Infine va rigettato anche il quinto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la Commissione tributaria centrale avrebbe dovuto applicare il D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 decies, conv. con modif. con L. n. 14 del 2012, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso dinanzi alla CTC per la soccombenza dell’Amministrazione nei precedenti gradi di merito. Trattasi infatti di disposizione introdotta nel dicembre 2011, mentre la sentenza impugnata dinanzi alla Commissione tributaria centrale risulta pronunciata il 18.05.2009, in epoca dunque anteriore alla disciplina invocata, senza che rilevi, in considerazione del sistema processuale (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) vigente all’epoca dell’introduzione della controversia (1988), reso applicabile dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, il deposito della motivazione della decisione in data successiva (cfr. D.P.R. n. 636 del 1972, art. 28).

In conclusione il ricorso va rigettato.

All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di Euro 300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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