Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34391 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 10/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8514/2013 proposto da:

Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via Tempio Di Giove 21 presso lo studio

dell’avvocato Rossi Domenico che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine,

– ricorrente –

contro

Ss Lazio Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via G.g. belli 27 presso lo studio

dell’avvocato Mereu Paolo che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2021 dal consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avvocato Rossi Domenico che si è

riportato;

udito per il controricorrente l’avvocato Mereu Paolo che si è

riportato ed ha depositato la nota spese.

 

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 101 in data 22 febbraio 2012, con cui è stato dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell’anno 2005, notificato da essa ricorrente alla spa S.S. Lazio sul rilievo che quest’ultima, avendo affidato ad un terzo – la società Sport + – la gestione dell’attività pubblicitaria da effettuarsi durante gli eventi sportivi, sugli appositi supporti esistenti nello stadio Olimpico di Roma sui quali era stata effettivamente diffusa pubblicità relativa a diversi “marchi commerciali” (“Tim e altra pubblicità varia”), non era tenuta al pagamento dell’imposta.

2. A motivo del ricorso, Roma Capitale sostiene che il superiore rilievo contrasti con il disposto del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6.

3. La società Lazio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6 stabilisce che “1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”.

Riguardo alla individuazione del soggetto passivo dell’imposta ai sensi del comma 1 della norma (e ferma restando la responsabilità solidale prevista dal comma 2) questa Suprema Corte ha evidenziato che la disponibilità può essere ricondotta sia ad un diritto reale (di proprietà o altro) sia ad un diritto personale di godimento (in questo senso, Cass. 18 novembre 2009, n. 24307; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23007; Cass., 30 gennaio 2007, n. 1916 e Cass., sez. trib., 1 aprile 2004, n. 6446).

La norma non fa differenze in ordine al titolo, di natura reale o di natura obbligatoria, da cui dipende tale disponibilità.

La Corte, con sentenza 13 marzo 2015, n. 5039, richiamando le precedenti n. 24307 e n. 23007 del 2009, in una vicenda, per quanto rileva, identica a quella che occupa (l’Associazione Sportiva Roma S.p.A., alla quale il Comune di Roma aveva contestato l’omessa dichiarazione ed il mancato versamento dell’imposta con riguardo alle esposizioni pubblicitarie effettuate nello Stadio Olimpico in occasione delle partite degli anni 2004 e 2005, aveva impugnato l’avviso di accertamento negando la propria soggettività passiva per avere affidato ad una società terza la gestione dell’attività pubblicitaria nello stadio), ha affermato che la soggettività passiva di una società sportiva per la pubblicità effettuata nello stadio sussiste anche nell’ipotesi in cui la gestione dell’attività pubblicitaria nel corso degli eventi sportivi sia stata affidata ad una società terza per effetto di un contratto. La Corte ha precisato essere, le due società, responsabili in via solidale.

Questo Collegio, osservato che l’ampio termine “dispone”, usato nell’art. 6, comma 1, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale, intende ribadire la superiore affermazione di principio: il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell’ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario

Nella sentenza impugnata, la CTR del Lazio ha deciso in senso difforme rispetto a questo principio.

Ha applicato la norma in modo non corretto.

6. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata.

7. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito: il ricorso originario va respinto.

8. Le spese seguono del merito sono compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna la S.S. Lazio spa a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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