Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3439 del 22/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3439 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 10942-2014 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BONCOMPAGNI 16, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
LANDOLFI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FORTE RAFFAELA, SCOTTI SALVATORE, SANTORO ROSA,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo
Studio dell’Avvocato FRANCESCO TALLARICO, rappresentati e

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Data pubblicazione: 22/02/2016

difesi dall’Avvocato CLAUDIO RUSSO, giusta mandato a margine del
controricorso
– controricorrenti nonchè contro

– intimato avverso la sentenza n. 822/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 15/01/2013, depositata il 07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato PASQUALE LANDOLFI, difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato CLAUDIO RUSSO, difensore dei controricorrenti,
che si riporta agli scritti.

Ric. 2014 n. 10942 sez. M3 – ud. 10-12-2015
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SORRENTINO GIUSEPPE;

10942/2014

FATTO E DIRITTO
Unicredit Credit Management Bank spa ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza del
7.3.2013 con la quale la Corte d’Appello di Napoli – in un

confronti Giuseppe Sorrentino ed altri – aveva rigettato
l’appello principale della Banca (allora Capitalia spa) ed
accolto quelli incidentali rigettando la domanda ex art. 2901
c.c..
Resistono con controricorso Raffaela Forte, Salvatore Scotti
e Rosa Santoro.
Il ricorso per cassazione è inammissibile sotto diversi
profili.
Il primo.
Difetta, nel ricorso, il requisito dell’esposizione, pur
sommaria, dei fatti di causa, prescritto – a pena di
inammissibilità – dall’art. 366 primo comma n. 3, c.p.c..
La norma prescrive tale requisito come requisito di c.d.
contenuto – forma del ricorso per cassazione; nel senso,
cioè, che, in base al principio della libertà delle forme,
ma, pur sempre, nel rispetto di una forma idonea al
raggiungimento dello scopo, il ricorso deve contenere una
parte apposita dedicata all’adempimento della funzione
dell’esposizione, pur sommaria dei fatti della causa.

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giudizio in materia di azione revocatoria proposto nei

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Gli stessi – riguardando il processo civile una vicenda
sostanziale ed il suo svolgimento in giudizio – sono
costituiti dal c.d. fatto sostanziale oggetto del processo,
cioè dalla situazione sostanziale dedotta in giudizio secondo

cioè dallo svolgimento dinamico del processo nelle fasi di
merito.
Il requisito, peraltro, può risultare rispettato, anche in
assenza di questa parte apposita, se la stessa esposizione
dei motivi consenta, in via immediata, la percezione di tale
fatto sostanziale e processuale.
La giurisprudenza della Corte, in proposito rileva che per
soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma
l, n. 3, il ricorso per Cassazione deve contenere
l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o
particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono
risultare le reciproche pretese delle parti, con i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le
giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di
ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni,
le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui
si fonda la sentenza impugnata e sulle quali è chiesta alla
Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità,

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le prospettazioni delle parti e dal c.d. fatto processuale,

10942/2014

una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene
erronea, compiuta dal giudice di merito.
Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso
contenga tutti gli clementi necessari al giudice di

controversia e del suo oggetto, senza la necessità di
accedere ad altre fonti ed atti del processo (fra le tante
Cass. 30.5.2007 n. 12688).
Sullo stesso presupposto, è stato precisato che il requisito
della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a
pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art.
366 c.p.c., n. 3 postula che il ricorso per Cassazione, pur
non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla
esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e
distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa
analitica o particolareggiata dei termini della controversia,
offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione,
elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa,
non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche
delle varie vicende del processo e delle posizioni
eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno
partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere
conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza
necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi
compresa la sentenza impugnata (S.U. 17.7.2009 n. 16628).

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legittimità per avere la completa cognizione della

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Inoltre, costituisce principio altrettanto consolidato che,
ai fini della sanzione di inammissibilità, non è possibile
distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione
insufficiente (Cass. 3.2.2004 n. 1959).

dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in entrambe le alternative di
formulazione enunciate, deve, comunque, essere assolto
attraverso il contenuto dell’atto – ricorso, che nel ricorso
per cassazione, è la domanda di impugnazione rivolta alla
Corte di cassazione.
Posto che si tratta di domanda e, quindi, di atto di parte,
l’assolvimento del requisito in funzione di essa è
considerato dal legislatore come un’attività di narrazione
del difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione
della sua modalità espositiva come sommaria, esige una
narrazione finalizzata a riassumere, sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del
processo ( S.U. ord. 9.9.2010 n. 19255).
Il ricorso per cassazione proposto non rispetta tale
requisito.
Esso, infatti, riporta, nelle prime 40 pagine, i ” fatti” ed
il giudizio di primo grado (pagg. 4-11), il giudizio di
secondo grado (pagg. 11-28), le conclusioni delle parti; le
vicende della separazione delle cause riunite ed, infine,

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Alla luce dei principii enunciati, peraltro, il requisito

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l’intera motivazione della sentenza impugnata con il presente
ricorso (pagg. 29-40).
Il secondo profilo di inammissibilità.
Si tratta di sentenza pubblicata dopo 1’11.9.2012 ; si

riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.
La norma introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’ omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne deriva che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,
c.p.c., il ricorrente deve indicare il
esame sia stato omesso, il “dato”,

fatto storico,

il cui

testuale o extratestuale,

da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto
sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e
la sua decisività.
Resta, in ogni caso, fermo che l’ omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal

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applica, quindi, l’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c. nel testo

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giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte
le risultanze probatorie (S.U. 7.4.2014 n. 8053).
Prescrizioni tutte disattese dalla ricorrente con riferimento
ai primi due motivi, sotto il profilo del vizio

Quanto alla supposta violazione di norme di diritto, in
realtà le censure contestano la ricostruzione dei fatti e le
risultanze probatorie che hanno condotto il giudice di merito
ad adottare le conclusioni contestate.
Ebbene, una tale valutazione, sia in ordine agli elementi
della simulazione, sia a quelli della revocatoria
appartengono proprio al giudice del merito e non sono
censurabili in sede di legittimità a fronte di congrua e
corretta argomentazione.
Quanto al terzo motivo la sua ininfluenza nasce dalle
conclusioni in materia di simulazione e revocatoria.
Le ragioni giuridiche che hanno condotto la Corte di merito
a concludere per l’insussistenza delle condizioni integranti
la simulazione o la revocatoria, infatti, tolgono pregio alla
censura proposta che presuppone sempre la sussistenza di
quegli elementi già considerati inesistenti.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Le conclusioni di inammissibilità , cui si è pervenuti,
rendono superflua la preventiva integrazione del
contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario

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motivazionale.

1O942/2O14

Errico

Forte,

trattandosi

di

un’attività

processuale

ininfluente sull’esito del giudizio (S.U. ord. 22.3.2010 n.
6826; Cass. 18.1.2012 n. 690)”.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in

della ricorrente.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto
dell’art. 13 c. 1

quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla

legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore dei
resistenti in complessivi C 8.200,00, di cui C 8.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2015, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte

dispositivo in favore dei resistenti, sono poste a carico

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