Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3439 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3439 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Clement Freedom, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avv. Rosa Emanuela Lo Faro
che autorizza la trasmissione delle comunicazioni presso la
p.e.c. avv.relofaro©pec.ordineavvocaticatania.it e il fax n.
095/524053;
– ricorrente nei confronti di
Ministero Interno;
– intimato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania emessa
il 9 febbraio 2017 e depositata il 17 febbraio 2017 R.G. n.
2017
630/2015;

Data pubblicazione: 13/02/2018

Rilevato che
1.

Clement Freedom, cittadino nigeriano, nato il 2
febbraio 1997 nello Stato Bayesla, ha proposto
domanda di protezione internazionale esponendo di
essere fuggito dal suo paese in seguito all’uccisione per

richiesto la protezione internazionale per essere
esposto non solo alla ulteriore vendetta dei familiari
dell’ucciso ma anche alla pena capitale in caso di
condanna giudiziaria e a trattamenti disumani in
carcere tristemente diffusi nel sistema carcerario della
Nigeria.
2.

La domanda è stata respinta dalla Commissione
territoriale di Siracusa. Clement Freedom ha quindi
proposto ricorso al Tribunale di Catania che ha escluso
che

la

situazione

del

richiedente

giustifichi

il

riconoscimento della protezione internazionale.
3.

La Corte di appello di Catania ha confermato la
decisione di primo grado ,ritenendo non provato il
rischio di una condanna alla pena capitale o a
trattamenti disumani in carcere. Ha infatti rilevato che
nessuna prova è stata portata sulla pendenza in Nigeria
di un procedimento penale a carico del richiedente e ha
ritenuto l’improbabilità di una condanna alla pena
capitale per un fatto che presumibilmente verrebbe
9

vendetta di un uomo che aveva ucciso sua madre. Ha

valutato come omicidio preterintenzionale commesso da
un minore di età in seguito a un evento drammatico
quale l’uccisione della madre. Ha inoltre rilevato che le
notizie di torture o di altri trattamenti disumani nel
sistema carcerario nigeriano si riferiscono ai detenuti

Per quanto riguarda la situazione della Nigeria la Corte
di appello ha rilevato che il richiedente proviene da uno
Stato del Sud del paese dove non si riscontrano conflitti
di origine religiosa che costituiscono la principale
criticità attuale. Infine quanto alla protezione
umanitaria ( la Corte di appello ha affermato che non si
evidenzia una situazione di vulnerabilità della persona
del richiedente anche avendo riguardo al suo transito
dalla Libia dove è pervenuto nel gennaio 2014 e da
dove si è allontanato nel maggio dello stesso anno in
seguito a una lite con il suo datore di lavoro, che
avrebbe ucciso uno dei suoi compagni. Ha affermato la
Corte catanese che la cd. “emergenza Libia” si è ormai
definitivamente chiusa all’inizio del 2013.
4. Ricorre per cassazione Clement Freedom deducendo: a)
violazione dell’art.360 n. 5 c.p.c. per motivazione
insufficiente e contraddittoria; b) violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 c.p.c. ed
in particolare dell’art. 32 del decreto n. 25/2008, per
3

accusati di crimini legati al terrorismo di Boko Haram.

mancata audizione del richiedente la protezione
internazionale; c) violazione e falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 n.3 c.p.c. ed in particolare
dell’art. 32 del decreto legislativo n, 25/2008, per
mancata concessione della protezione sussidiaria o in

Ritenuto che
5.

Il primo motivo è inammissibile sia per la formulazione
legata al testo non più in vigore dell’art. 360 n. 5
c.p.c. sia per la astrattezza della censura che non
individua un fatto il cui omesso esame avrebbe avuto
una

incidenza

decisiva

sulla

controversia.

In

particolare sia la possibilità della condanna penale che
la narrazione del ricorrente sono state oggetto di una
ampia valutazione da parte della Corte di appello.
6.

Il secondo motivo è anche esso inammissibile perché
non indica per quale ragione ritiene violata dalla
decisione impugnata la disposizione di cui all’art. 32
del decreto legislativo n. 25/2008 ! ma fa riferimento
alla mancata audizione del ricorrente che non integra
di per sé alcuna violazione della norma invocata (cfr.
Cass. ci v. sez. VI-1 n. 24544 del 21 novembre 2011).
Nella controversia in esame la narrazione del
richiedente asilo, resa davanti alla Commissione
territoriale, è stata riprodotta anche negli atti difensivi
4

subordine dell’asilo umanitario.

dell’odierno ricorrente, oltre che nella motivazione
della Corte di appello, senza che emergano punti di
contrasto.
7

Il terzo motivo censura la mancata concessione della
protezione umanitaria in considerazione del buon

che oltre a lavorare frequenta corsi di alfabetizzazione
nella lingua italiana, mentre, nel caso del suo rientro
in Nigeria, rischierebbe la condanna capitale come
risulta dalle notizie diffuse da Amnesty International
sull’inasprimento del diritto penale in Nigeria e
l’adozione in molti Stati della legge della sharia che
prevede la pena capitale per il reato di omicidio.
8. Anche questo motivo deve considerarsi inammissibile
perché la protezione umanitaria è un istituto che
intende sovvenire a situazioni di particolare
vulnerabilità che non presentano però i presupposti
per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
della protezione sussidiaria e che abbiano il carattere
della temporaneità. Risulta quindi irrilevante la
prospettazione di un buon inserimento del richiedente
nella realtà italiana mentre la valutazione della
possibilità della irrogazione della sanzione capitale è
stata compiuta dalla Corte di appello con
argomentazioni che hanno portato all’esclusione del
5

inserimento realizzato in Italia dal richiedente asilo,

diritto alla protezione internazionale anche sotto il
profilo delle ragioni umanitarie.
9.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza
statuizioni sulle spese processuali.
P.Q. M .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il residente

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA