Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3439 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8279/2014 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via G. Savonarola n. 39, presso

lo studio dell’avvocato Polese Pier Paolo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Zauli Carlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., M.E., P.M., Fallimento (OMISSIS)

s.p.a. in persona del curatore fallimentare Da.An.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1976/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- P.M., B.A. ed M.E. hanno convenuto avanti al Tribunale di Forlì la s.p.a. (OMISSIS), chiedendo la risoluzione di un contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. intervenuto inter partes, per grave inadempimento della società e la condanna di questa al pagamento di una determinata somma. Con sentenza depositata nel marzo 2008 il Tribunale ha respinto le domande attoree.

Nelle more del giudizio, la s.p.a. (OMISSIS) è stata dichiarata fallita.

2.- I signori P., B. e M. hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna, notificando il relativo atto sia al fallimento della s.p.a., che non si è costituito, sia alla società, che si è invece costituita.

Con sentenza depositata il 7 novembre 2013, la Corte bolognese ha dichiarato “il difetto di capacità processuale dell’appellata (OMISSIS) s.p.a., spese del grado interamente compensate tra la detta parte e gli appellanti”; nonchè l’improcedibilità delle domande proposte dagli appellanti nei confronti del fallimento.

3.- Per quanto qui ancora in essere, la sentenza ha in particolare rilevato che la “società è stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado e prima della pronuncia della sentenza, senza che il suo difensore dichiarasse l’evento interruttivo ai sensi dell’art. 300 c.p.c.”. “Il fatto che la (OMISSIS) si sia comunque costituita in giudizio in persona di un soggetto ormai privo del potere di rappresentanza ( G.E. “legale rappresentante pro tempore di quando la società era in bonis”), svolgendo difese e domande anche nel merito, porta a ravvisare i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c. per dichiarare le spese del grado interamente compensate tra le parti”.

4.- Avverso questo provvedimento ricorre la s.p.a. (OMISSIS), articolando nove motivi di cassazione.

Nè il fallimento della società, nè i signori P., B. e M. hanno svolto difese nel presente grado del giudizio.

5. Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi del ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: “la legittimazione ad agire della s.p.a. (OMISSIS) questione principale e preliminare ex art. 100 c.p.c. e L. Fall., art. 46 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo motivo: “omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento di legittimazione passiva L. Fall., ex art. 46 “.

Terzo motivo: “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”.

Quarto motivo: “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.

Quinto motivo: “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.”.

Sesto motivo: “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa e insufficiente motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”.

Settimo motivo: “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per contraddittorietà della sentenza”.

Ottavo motivo: “violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 46”.

Nono motivo: “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1, n. 4 per abuso del processo”.

7.- Il primo, il secondo e l’ottavo motivo di ricorso sono suscettibili di esame unitario.

Tali motivi riguardano direttamente, infatti, il tema della legittimazione processuale del fallito nei giudizi relativi a rapporti patrimoniali. In proposito, il ricorrente propone, in sostanza, due ordini di rilievi: uno assume che l’oggetto della presente controversia rientra nell’ambito della norma della L. Fall., art. 46; l’altro rileva che il fallito comunque possiede una “legittimazione processuale suppletiva”, che sussiste ogni volta vi sia un totale e manifesto disinteresse degli organi fallimentari che rimangono inerti”.

8. Il primo, secondo e ottavo motivo di ricorso non meritano di essere accolti.

Sotto il primo profilo, va infatti osservato che il ricorrente non illustra in alcun modo le ragioni, per cui il rapporto dedotto in giudizio rientrerebbe tra quelli non compresi nel fallimento L. Fall., ex art. 46 e dunque sottratti alla regola generale sancita dalla L. Fall., art. 43, comma 1 (“nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”).

Per questa parte, dunque, il motivo risulta non rispettare i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.

Sotto il secondo profilo, poi, è da ricordare che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “in applicazione della L. Fall., art. 43, il fallimento determina, per un verso, l’attribuzione in via esclusiva al curatore fallimentare della capacità processuale e, per altro verso, la perdita della capacità processuale del fallito. Il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione processuale di fronte all’inerzia dell’amministrazione fallimentare, anche se tale legittimazione straordinaria o suppletiva è ammissibile sol quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua a una negativa valutazione della convenienza della controversia”; “l’assoluto disinteresse della curatela, come condizione negativa perchè possa riconoscersi la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione a un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l’uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto e imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela, poichè la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla” (così, di recente, Cass., 2 febbraio 2018, n. 2626).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato, in tutto e per tutto, a indicare che il fallimento non si era costituito nel grado di appello. Senza nemmeno indicare gli atti e i modi in cui, nell’ambito di tale grado di giudizio, abbia rilevato il carattere surrogatorio della propria resistenza in giudizio; nè addurre le pur necessarie prove sul fatto che la mancata costituzione del fallimento sia dipesa non già da una valutazione negativa della “convenienza” della costituzione, bensì da inerzia derivata da disinteresse assoluto da parte degli organi fallimentari.

9.- Col terzo e quarto motivo di ricorso, suscettibili di analisi unitaria, il ricorrente assume che la pronuncia impugnata ha errato perchè “pur rigettando totalmente le richieste degli appellanti e accogliendo le eccezioni avanzate dalla s.p.a. (OMISSIS), compensò le spese di lite in palese violazione del principio della soccombenza”.

Nella specie – puntualizza altresì il ricorrente – non ricorreva, del resto, nessuna ragione perchè si potesse derogare al principio basico della soccombenza.

10.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso non meritano di venire accolti.

Come emerge direttamente sin dal dispositivo della sentenza, che è stata impugnata, la pronuncia relativa alla compensazione segue direttamente all’avvenuto riscontro del “difetto di capacità processuale dell’appellata società (OMISSIS) s.p.a.”.

11.- Il quinto, settimo e nono motivo sono da esaminare congiuntamente. Si tratta infatti di motivi che gravitano tutti sul tema della mala fede e/o colpa grave degli appellanti o anche abuso del processo da parte di questi ultimi.

Il ricorrente dichiara senz’altro sussistere gli estremi per una simile valutazione del comportamento degli appellanti; dichiara, altresì, che l’impugnata sentenza pure “dà atto della mala fede e della colpa grave degli appellanti”: in particolare, là dove questa osserva che “il creditore che intenda realizzare il proprio credito nei confronti del fallito deve obbligatoriamente sottostare alle norme che disciplinano la speciale procedura di verificazione del passivo”.

Ciò avrebbe dovuto condurre – incalza il ricorrente – a una condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.; comunque, non avrebbe mai potuto condurre a una decisione di compensazione delle spese.

12.- Il quinto, settimo e nono motivo di ricorso non meritano di essere accolti.

Di là della constatazione che nè la frase appena sopra trascritta, nè il complessivo contesto motivazionale della sentenza della Corte territoriale sono oggettivamente leggibili nel senso indicato dal ricorrente (non vi è, cioè, alcuna valutazione di mala fede o colpa grave), è infatti da osservare che, in ogni caso, il tema dell’insinuazione al passivo non attiene al rapporto processuale tra gli appellanti e il ricorrente. Bensì a quello tra appellanti e fallimento: rapporto a cui la società fallita è propriamente estranea.

13.- Il sesto motivo assume che la Corte bolognese ha errato perchè “avrebbe dovuto indicare in modo esaustivo le motivazioni e le ragioni per le quali la s.p.a. non doveva affrontare il merito della vicenda”.

14.- Il motivo è inammissibile.

Sia perchè, nel sistema attualmente vigente, l’art. 360 c.p.c., n. 5 concerne solo il vizio di omesso esame di fatto decisivo e non anche – come per contro presuppone il motivo – quello di assunti difetti motivazionali. Sia pure perchè il motivo non si confronta, in realtà, con la ratio decidendi della sentenza impugnata: che è nitida, invero, nel rilevare e dichiarare il “difetto di capacità processuale dell’appellata (OMISSIS) s.p.a.”.

15.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

La mancata costituzione degli intimati dispensa dal provvedere in punto di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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