Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3439 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), R.E.,

P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

PINTURICCHIO 204, presso lo studio dell’avvocato MORMINO ANTONINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FALLERONI TONINO;

– ricorrenti –

contro

F.C. C.F. (OMISSIS), F.M. quale erede

di F.A., S.I. C.F. (OMISSIS) in proprio

e quale erede di F.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE EUROPA 98, presso lo studio dell’avvocato PACINI CLAUDIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BEDETTA GIANNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 187/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

udito l’Avvocato FALLERONI TONINO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BEDETTA GIANNI difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1992, A. ed R.E., quali eredi di P.F., avevano riassunto di fronte al tribunale di Ancona, il giudizio intrapreso dalla loro dante causa nei confronti di C., A. e F.S. per sentir dichiarare l’esistenza di una servitu’ di passaggio a favore del loro fondo ed a carico di quello dei convenuti, oltre ad altre richieste conseguenti;

assumevano di aver sempre esercitato tale diritto reale, sino a quando i F. non avevano provveduto a recintare la corte comune a P.G.; ogni richiesta bonaria non aveva trovato accoglimento e i F. avevano anche provveduto a lavori di ristrutturazione, che avevano alterato lo stato dei luoghi e creato ostacolo all’esercizio della servitu’ con nuove edificazioni.

I convenuti resistevano alla domanda attorea di cui chiedevano il rigetto; interveniva nel giudizio il P., il quale lamentava che a seguito delle opere eseguite dai, F., la sua proprieta’ era rimasta interclusa.

Con sentenza in data 8.2 – 3.6.2002, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea, dichiarando che gli attori avevano acquisito la servitu’ di passaggio de qua per intervenuta usucapione ed adottando i provvedimenti consequenziali. I F. hanno interposto appello cui hanno resistito le R. ed il P., che proponevano a loro volta appello incidentale circa il risarcimento dei danni. Con sentenza in data 29.1 – 6.3.2004, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione, respingeva la domanda attorea, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e regolava le spese.

Rilevava la Corte distrettuale che la servitu’ de qua non poteva essere usucapita perche’ difettante dei requisito dell’apparenza, essendo mancata qualsiasi prova sulla esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della stessa. Ne’ dagli accertamenti svolti in sede di CTU, ne’ dalle fotografie prodotte, ne’ dalle testimonianze assunte era emerso alcun elemento in tal senso, che non poteva essere desunto dalla natura edificatoria dell’immobile ne’ da una ritenuta insussistente interclusione dei fondi.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di sei motivi, le R. ed il P.; resistono con controricorso F.C., S.I., in proprio e quale erede di F.A. e F.M., anch’egli quale erede di A., i quali hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso proposta dai controricorrenti in relazione al fatto che, a corredo de ricorso ed in ottemperanza a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 369 c.p.c. non era stata prodotta la copia notificata della sentenza, pur quando gli stessi ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza impugnata era stata loro notificata.

L’eccezione e’ fondata: l’avviso in tal senso, gia’ espresso nella sentenza della terza Sezione di questa Corte (Cass. 1,10.2004, n 19654), ha avuto recente, autorevole conferma in una recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte (al momento in cui si redige la presente sentenza ancora in attesa di pubblicazione) secondo cui la previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte di questa Corte – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio dell’esercizio del diritto di impugnazione, che, una volta avvenuta la notificazione della sentenza e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente,espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica delle stessa sentenza, senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria d’improcedibilita’ attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2 stesso codice e dovendosi invece escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo di ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione. Poiche’ nella specie dagli atti non emerge il rispetto di tale adempimento da parte dei ricorrenti, non risultando depositata copia della sentenza impugnata recante la relata di notifica entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione, ed essendo irrilevante la presenza nel fascicolo di ufficio di una copia della sentenza impugnata recante la relata di notificazione alle controparti, in applicazione del suindicato principio, cui si presta convinta adesione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese, in ragione anche della ricordata preeesistente valenza di detto orientamento giurisprudenziale, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in 1.900,00 Euro, di cui 1.700,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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