Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34385 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25441-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato LEONIDA CARNEVALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO BAFILE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIULIANO LAZZARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in data 1.3.2018, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano, Sulmona e L’Aquila avverso la pronuncia con la quale era stato riconosciuto l’inquadramento di C.A. nel livello superiore del c.c.n.l. comparto sanità e disposta la condanna dell’ASL al pagamento delle differenze retributive e del TFR maturati nel corso del rapporto svolto dalla C. presso la RSA di Montereale (AQ) formalmente alle dipendenze della cooperativa sociale Elleuno s.c.s. in qualità di socia lavoratrice.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva la legittimità, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e dell’art. 1655 c.c., del contratto di appalto intervenuto tra la Asl appaltante e la cooperativa sociale Elleuno s.c.s. non essendosi verificata alcuna illecita somministrazione di manodopera.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi ai quali ha resistito l’Asl con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

col primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, Violazione dell’art. 331 c.p.c., posto che, a seguito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa sociale Elleuno s.c.s.. disposta iussu iudiciis con ordinanza del 13/2/2014 nel corso del giudizio di primo grado, si rendeva necessaria la notifica dell’atto di impugnazione non solo alla odierna ricorrente ma anche nei confronti della Cooperativa sociale Elleuno s.c.s.., mai estromessa dal giudizio.

Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 1655 c.p.c., atteso che nel caso di specie, come aveva accertato lo stesso giudice di merito, il personale medico dell’Asl impartiva precise istruzioni al personale della cooperative e controllava direttamente la regolare e corretta esecuzione del servizio, andando ben oltre la semplice direttiva effettuata nell’ottica del conseguimento del risultato. Ricorreva pertanto un’ipotesi di illiceità dell’appalto in quanto dissimulante una somministrazione di personale.

Con atto depositato in data 23.10.2019 l’ASL resistente ha chiesto la trattazione congiunta del presente procedimento, e degli altri chiamati alla odierna adunanza davanti a questa Sez. VI, con altri procedimenti indicati nella medesima istanza. Tali procedimenti risultano in effetti già pendenti davanti alla IV Sez. di questa Corte e devono ritenersi connessi a quelli chiamati all’odierna adunanza, in quanto vertenti tutti sulle medesime questioni di fatto e di diritto. Appare pertanto opportuno promuovere la decisione di tutti i procedimenti connessi nella stessa sede da parte dello stesso collegio, sicchè la presente causa va rimessa alla IV sezione.

P.Q.M.

rimette la causa alla IV sezione di questa Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA