Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34381 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33889-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI SAVOCA;

– ricorrente –

contro

COMUNE ZAFFERANA ETNEA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 760/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da M.G. nei confronti di Comune di Zafferana Etnea, presso il quale la ricorrente aveva prestato servizio in forza di una serie di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato stipulati senza soluzione di continuità dal 3/6/2002 al 31/12/2011, diretta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni derivanti dall’abusiva reiterazione dei contratti a termine, in violazione del diritto comunitario;

rilevava la Corte che il diniego di conversione del rapporto era conforme ai principi enunciati dalla Corte di legittimità (SU 5072/2016) e che non poteva addivenirsi alla invocata pronuncia di condanna del Comune alla erogazione dell’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, non essendo configurabile l’illegittimità dei contratti reiteratamente stipulati perchè giustificati dalle ragioni di emergenza connesse all’esigenza di fronteggiare la situazione derivante dal sisma che aveva colpito i territori alle pendici dell’Etna, nei quali rientrava in Comune di Zafferana Etnea;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.G. sulla base di unico articolato motivo;

il Comune resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico, articolato motivo, la ricorrente, tra l’altro, si duole che sia stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno, pur essendo acclarato che si era verificata una costante reiterazione dei contratti a termine per un periodo di oltre otto anni;

il descritto profilo di censura involge la questione dell’applicabilità del principio in forza del quale il danno comunitario presunto nel settore pubblico, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, discende dall’abusivo utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, indipendentemente dall’accertamento della nullità del termine (cfr. Cass. n. 31174/2018) nell’ipotesi speciale di utilizzo dei contratti a termine contemplata dal D.P.C.M. del 29/10/2002, connessa all’esigenza di fronteggiare le evenienze derivanti dal sisma dell’ottobre 2002, che aveva colpito i territori di alcuni comuni alle pendici dell’Etna, tra i quali quello di Zaffarana;

poichè, in assenza di precedenti, la questione assume valenza nomofilattica, è necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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