Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34380 del 23/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22132-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA
SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO
MARITATO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,
presso lo studio legale DE LUCA TAMAJO STUDIO TUFFOLETTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA PATERN0′;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1645/2018 della CORTE D’APPELLO di RONZA,
depositata il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale stessa sede, ha escluso l’obbligo di iscrizione alla gestione separata in capo a C.C., titolare di pensione di vecchiaia INPDAI dal 1995, accogliendo il ricorso in opposizione di quest’ultimo all’avviso di addebito di Euro 35.529,82 contestatogli con riferimento a contributi previdenziali non versati e relative sanzioni per i redditi prodotti dal 2005 al 2008, così come risultanti dalle dichiarazioni del 2006 e del 2009;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; C.C. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti approvato con decreto interministeriale del 28.11.1995 (comunicato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U. 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”;
la censura contesta la decisione dei giudici del merito in punto di diritto, sostenendo la diversa tesi secondo cui anche in capo agli ingegneri e agli architetti che usufruiscono del trattamento previdenziale obbligatorio dell’Inps sussiste l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata e del pagamento della contribuzione relativa ai redditi da lavoro autonomo professionale percepiti;
la risoluzione della presente controversia investe, perciò, la specifica qualità di pensionato controricorrente (Ndr. Testo originale non comprensibile), il Collegio ritiene che la causa vada rimessa alla Quarta Sezione, affinchè in sede interpretativa chiarisca se anche gli ingegneri e gli architetti già titolari di pensione di vecchiaia siano tenuti ad iscriversi alla gestione separata e a versare i contributi per i redditi professionali percepiti, così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa Quarta Sezione.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019