Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3438 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3438 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 21/11/17
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Prenga Endrit, elettivamente domiciliato in Roma, via
Baiamonti 10 presso l’avv. Marco Casalini (p.e.c.
marcocasalini@ordineavvocatiroma.orq, fax 06/37514695)

dal quale è rappresentato e difeso, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero Interno;
– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma, emesso il 30
. e depositato il 10 gennaio 2017, R.G. n.
dicembre 2016

211U
2017

48203/2016;

Data pubblicazione: 13/02/2018

Rilevato che
1.

Il Giudice di pace di Roma, con il provvedimento
menzionato in epigrafe, ha respinto l’impugnazione del
decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nei
confronti di Endrit Prenga. Ha rilevato il Giudice di pace

provvedimento di diniego del permesso di soggiorno. Di
qui l’emissione, legittima, del decreto di espulsione e la
infondatezza della impugnazione del ricorrente che ha
contestato la legittimità del decreto e la inadeguatezza
del provvedimento in relazione alla sua condizione
personale.
2.

Ricorre per cassazione Edrit Prenga Perleka che deduce
violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 286/1998.
Ritenuto che

3.

Come specifica il ricorrente, ad illustrazione dell’unico
motivo di ricorso, la questione giuridica sottesa al
ricorso per cassazione è la seguente: se un precedente
penale possa di per sé ritenersi ostativo al rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno. Appare pertanto
evidente che il ricorrente, oltre a non cogliere la ratio
decidendi della decisione del Giudice di pace ha
proposto una impugnazione non pertinente anche
rispetto

al

di

decreto

espulsione

sollevando

irritualmente la questione del suo diritto a ottenere il
2

che il ricorrente era già stato destinatario di un

rilascio di un permesso di soggiorno che è
completamente estranea al provvedimento espulsivo
emesso nei suoi confronti.
4.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza
statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il Presidente
tiano

P.Q.M.

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