Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3438 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22651/2014 proposto da:

T.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Antonio Bosio 2, presso lo studio dell’avvocato Grisostomi

Travaglini Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Cirilli

Costanza, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana 10,

presso lo studio dell’avvocato Rizzo Antonio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

18/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. T.S.M. ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) spa, in privilegio ex art. 2751 bis c.c., del credito di 40.929,00 Euro derivante da prestazioni professionali di assistenza legale svolte nell’interesse del signor R.C., imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della società debitrice, in quattro procedimenti penali.

Il giudice delegato ha escluso il credito, trattandosi di compensi non dovuti dalla società.

Il Tribunale di Firenze ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dall’avv. Ma.Sa., rilevando, in primo luogo che il mandato professionale era stato conferito dal R. in proprio; in secondo luogo la prestazione non era riferibile alla società poichè i comportamenti contestati al R. non si configuravano come atti svolti nell’espletamento del mandato professionale di amministratore della società debitrice.

Avverso detto decreto ricorre per cassazione, con tre motivi, l’avv. Ma.Sa..

La curatela del Fallimento (OMISSIS) spa resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai tre contratti con i quali l’avv. T.S. da una parte ed il signor R. dall’altra, nella sua veste di legale rappresentante della (OMISSIS) spa, avevano concluso un contratto di prestazione di opera professionale per i tre procedimenti oggetto della richiesta di insinuazione al passivo, pattuendo il relativo compenso.

Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare una questione che pure era stata portata alla sua attenzione, vale a dire il fatto che la prestazione professionale dell’opponente trovava la propria origine nelle tre scritture private sottoscritte dalla società fallita per il tramite del legale rappresentante e mai contestate.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, censurando la decisione impugnata per aver omesso di considerare l’esistenza dei contratti di conferimento dell’incarico professionale, conclusi prima del fallimento dalla società, i quali costituiscono il titolo in forza del quale il credito del ricorrente va ammesso al passivo del fallimento.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula infatti il conferimento del relativo incarico, sicchè quando, come nel caso di specie, sia contestata l’instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass. 1792/2017).

Nel caso di specie, il tribunale ha preso in esame i contratti indicati dal ricorrente, come desumibile dalla loro specifica indicazione (mandati professionali prodotti sub doc, 3,7,11) ed ha ritenuto, con adeguato apprezzamento di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, che l’incarico professionale era stato conferito dal R. in proprio e non anche dalla società, ritenendo dunque che obbligato fosse il R., nel cui esclusivo interesse si era dispiegata l’attività professionale del ricorrente.

Non sussiste dunque nè l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che tutti i documenti risultano essere stati presi in esame, nè la dedotta violazione di legge, che si risolve, come già evidenziato, nella censura alla valutazione di merito ed interpretazione dei titoli dedotti a fondamento della pretesa creditoria effettuata dal tribunale ed incensurabile nel presente giudizio.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1720 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non dovuto il rimborso delle spese legali per la difesa del legale rappresentante della società, il quale era stato prosciolto con formula piena “perchè il fatto non sussiste”, pur trattandosi di spese relative all’attività svolta dal R. quale amministratore della società e dunque nell’esclusivo interesse di quest’ultima.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

L’art. 1720 c.c., infatti, si riferisce al rimborso delle spese sostenute dal mandatario per difendersi in un procedimento causalmente riconducibile all’esecuzione del mandato; in relazione a tale domanda di rimborso, applicando in via analogica la disposizione dell’art. 1720 c.c., comma 2, all’amministrazione della società di capitali, deve ritenersi che la legittimazione (al rimborso) spetta evidentemente all’amministratore nei confronti della società, ma non può configurarsi un’azione diretta del terzo creditore (professionista) nei confronti della società.

Non vale dunque invocare a fondamento del credito dell’odierno ricorrente nei confronti della società la disposizione dell’art. 1720 c.c., comma 2, che trova applicazione al rapporto tra mandante (società) e mandatario (amministratore).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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