Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34379 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 04/12/2019, dep. 23/12/2019), n.34379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34602-2018 proposto da:

P.G., P.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA GRANATI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANNI

DIONIGI;

– ricorrenti –

Contro

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO TEDESCO;

– controricorrente –

Contro

P.S.Y., P.M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA CASADONTE.

Fatto

OSSERVATO

che:

– P.O. conveniva P.G., P.E. quali fratelli del defunto P.C. nonchè i figli del fratello F. P.S.Y. e P.S.M. per chiedere la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di divisione stipulato in data 20/02/2006 tra i fratelli P.C. ed O.;

-accolta in primo grado la domanda attorea, P.G. ed E. proponevano gravame;

-poichè P.S.Y. non partecipava al giudizio e non risultava esserle stato ritualmente notificato l’atto di citazione dell’impugnazione, la corte territoriale disponeva la rinnovazione della notificazione con termine entro il 22/01/2018;

-con la sentenza qui impugnata n. 777 pubblicata il 10/11/2018 la corte dichiarava l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, ritenendo che gli appellati non avevano adempiuto all’onere di rinnovazione della notifica dell’atto di impugnazione entro il termine concesso;

-hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello P.G. ed E. affidato ad un unico motivo illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui resiste P.O. con controricorso;

– il ricorso non risulta ritualmente notificato a P.S.Y. e a P.M.S. e pertanto va disposto ai sensi dell’art. 331 c.p.c. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei loro confronti nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di P.S.Y. e di P.M.S. nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta-2 sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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