Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34377 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 23/12/2019), n.34377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CONSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10128-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE SISCA;

– ricorrente –

contro

B.S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4/D, presso il Dott. MARCELLO TURNO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROBERTO LAGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.A. con citazione in data 29.10.2008 ha convenuto B.S.N. innanzi al tribunale di Castrovillari, qualificandosi proprietario di un terreno in Terranova da Sibari, località Varco di Rende, confinante con un terreno posseduto dal convenuto. Ha chiesto condannarsi il convenuto a cessare la turbativa consistente nel passaggio sul fondo dell’attore.

2. Sulla resistenza di B.S.N., il tribunale con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 31.3.2014 ha dichiarato inammissibile la domanda, per essere B.S.N. privo di legittimazione passiva, siccome convenuto unicamente quale possessore del fondo asserito dominante.

3. Con sentenza depositata il 30.3.2018 la corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello per indeterminatezza dell’impugnazione, per essere state richiamate le medesime ragioni poste a fondamento dell’atto introduttivo del primo grado. Secondo la corte, “in particolare, nessuna censura è stata mossa con riguardo all’elemento fondante della decisione da parte del tribunale, ossia il difetto di legittimazione passiva del Biscardi”.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A. su due motivi. Ha resistito con controricorso B.S.N., che ha poi depositato memoria.

5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha provveduto come in appresso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In relazione al primo motivo di appello, con cui V.A. ha richiamato di avere agito in negatoria a fronte dell’affermazione del tribunale di inammissibilità della domanda essendo il convenuto possessore, e ha richiamato essere legittimato passivo chi vanti diritti (avendo il convenuto eccepito anche l’usucapione), si deduce che la statuizione della corte d’appello di conferma della carenza di legittimazione passiva del convenuto non si sarebbe avuta se i giudici di merito avessero considerato il sussistere della deduzione del convenuto di essere comproprietario del fondo quale erede di B.A. (in comparse di risposta di primo grado e di appello, ove B.S.N. si sarebbe dichiarato erede dell’originario proprietario B.A.).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 949 c.c., sostenendosi che, di fronte all’affermazione di proprietà da parte dell’originario attore e alla pacificità delle turbative – consistenti nell’affermazione di diritti – da parte dell’originario convenuto, che aveva affermato di essere, oltre che conduttore, anche proprietario di quota, sussistesse la legittimazione passiva invece negata dalla corte d’appello.

3. Rileva il collegio che dalla memoria della parte controricorrente, asseverata da documentazione proveniente dal competente ordine professionale, risulta che nelle more della fissazione della trattazione del ricorso è deceduto l’unico difensore della parte ricorrente.

4. Va dunque fatta applicazione dell’indirizzo di cui a Cass. sez.’ U n. 477 del 13/01/2006 (confermato costantemente ad es. da Cass. n. 4960 del 14/03/2016, n. 21608 del 20/09/2013, n. 22020 del 19/10/2007 e n. 24681 del 24/11/2009), per cui nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione (e, nel caso di specie, l’adunanza camerale che ad essa si sostituisce) rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, nessun altro adempimento va effettuato.

P.Q.M.

la corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria l’effettuazione degli adempimenti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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