Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34376 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 23/12/2019), n.34376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27922 – 2018 R.G. proposto da:

P.C., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Tacito, n. 50, presso lo studio dell’avvocato Domenico

Plateroti che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

P.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Toledo,

n. 256, presso lo studio dell’avvocato Paolo Parlato che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso.

CONTRORICORRENTE

BANCA NAZIONALE del LAVORO;

INTIMATA

e

AGENZIA delle ENTRATE;

INTIMATA

e

EQUITALIA POLIS;

INTIMATA

avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2518/2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete,

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 15/19.7.2005 P.S. citava a comparire dinanzi al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, P.C..

Esponeva che era proprietario di un suolo di mq. 2.900 in Arzano, confinante con terreno di proprietà del convenuto; che costui aveva in prossimità del confine realizzato un muro sovrastato da rete metallica che per almeno 45 cm. occupava porzione della proprietà di egli attore.

Chiedeva la condanna di parte avversa all’arretramento del muro edificato lungo il confine.

Resisteva P.C..

Espletata la c.t.u., integrato il contraddittorio nei confronti della “B.N. L.”, dell'”Agenzia delle Entrate” e di “Equitalia Polis”, con sentenza n. 294/2010 l’adito tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto alle spese di lite.

2. Proponeva appello P.C..

Resisteva P.S..

Venivano dichiarati contumaci la “B.N.L.”, l'”Agenzia delle Entrate” ed “Equitalia Polis”.

Con sentenza n. 2518/2018 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare all’appellato costituito le spese del grado.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.C.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

P.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La “B.N. L.”, l’Agenzia delle Entrate ed “Equitalia Polis” non hanno svolto difese.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c..

Deduce che la corte di merito non ha “esaminato compiutamente il contenuto della perizia tecnica in relazione alle risultanze degli atti di proprietà e relative planimetrie (…) nonchè della documentazione fotografica” (così ricorso, pag. 3).

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

7. Col mezzo in disamina il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio di “fatto” cui la corte distrettuale ha atteso ai fini del riscontro del denunciato sconfinamento (” (…) a riprova del fatto che il P. nella mera sostituzione della recinzione in ferro non si è mai discostato dal confine esistente sin dagli anni ottanta”: così ricorso, pag. 4).

Ebbene, nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (alla cui stregua il motivo in esame in via esclusiva si qualifica) ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.

7.1. Segnatamente la corte territoriale ha specificato che alla luce dei rilievi all’uopo svolti il c.t.u. aveva riscontrato l’occupazione di porzione del terreno di proprietà dell’originario attore; che alla stregua delle misurazioni eseguite si era acclarato che il manufatto era “stato interamente edificato all’interno del fondo dell’attore” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Cosicchè, da un lato, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il mero difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di Napoli ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

Cosicchè, dall’altro, è da ritenere che la corte di Napoli non ha omesso la disamina del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

7.2. Ulteriormente si rappresenta quanto segue.

Per un verso, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. cit., (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

A nulla vale quindi che il ricorrente adduca che “tale convincimento posto in essere dai Giudici del merito poggia su una affermazione peritale quantomeno contraddittoria” (così ricorso, pag. 4).

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, censura l’asserita, omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa (i giudici del merito non hanno tenuto conto “degli atti probatori offerti in giudizio limitandosi a trasferire in sentenza le poche righe di conclusione della c.t.u.”: così ricorso, pag. 6; cfr. memoria del ricorrente, pag. 2).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

8. Nei termini esposti dunque il motivo di ricorso è inammissibile perchè propriamente fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che la corte di appello non ha per nulla motivato la mancata ammissione della prova per testimoni invocata onde dar dimostrazione della presenza del muro di recinzione nel luogo ove è ubicato sin dagli anni ottanta.

10. Il secondo motivo di ricorso è analogamente è inammissibile.

11. Si rimarca in primo luogo che la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo – è il caso di specie – la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078).

Del resto, siccome già si riconosceva nel vigore dell’abrogato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

12. Si rimarca in secondo luogo che il controricorrente ha addotto che l’avverso atto di appello non conteneva alcuna richiesta istruttoria (cfr. controricorso, pagg. 15 – 16).

Cosicchè ben avrebbe dovuto il ricorrente, in ossequio all’onere dell'”autosufficienza” (cfr. Cass. 30.9.2015, n. 19410), riprodurre testualmente nel corpo del secondo motivo di ricorso il passaggio dell’atto di appello, ove la richiesta di prova testimoniale era stata espressamente formulata o reiterata.

13. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

La “B.N. L.”, l’Agenzia delle Entrate ed “Equitalia Polis” non hanno svolto difese. Nessuna statuizione nei loro confronti va perciò assunta in ordine alle spese.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, P.C., a rimborsare al controricorrente, P.S., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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