Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34375 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 23/12/2019), n.34375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25930 – 2018 R.G. proposto da:

E.G. & c. s.n.c. – c.f./p.i.v.a. 00537340952 – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Oristano, al

vico Episcopio, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Francesco

Pilloni che la rappresenta e difende “in forza di procura a margine

del ricorso di primo grado” (così ricorso per cassazione, pag. 1).

RICORRENTE

contro

PREFETTO di CAGLIARI

INTIMATO

avverso la sentenza del tribunale di Cagliari n. 377/2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso in data 27.1.2013 al giudice di pace di Iglesias la ” E.G. & c.” s.n.c. proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 318,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, C.d.S., accertata in data 1.3.2012, con verbale di contravvenzione della polizia municipale del Comune di Iglesias.

Resisteva il Prefetto di Cagliari.

Con sentenza n. 158/2014 il giudice adito accoglieva l’opposizione ed annullava il verbale.

2. Proponeva appello il Prefetto di Cagliari.

Resisteva la ” E.G. & c.” s.n.c.

Con sentenza n. 377/2018 il tribunale di Cagliari accoglieva l’appello ed, in totale riforma della gravata sentenza, rigettava l’opposizione in prime cure esperita dalla ” E.G. & c.” s.n.c.

2.1. Evidenziava il tribunale che, così come aveva dedotto l’appellante, la collettiva appellata non aveva con l’iniziale ricorso in opposizione formulato ragioni di censura in ordine alle modalità di notificazione del verbale.

Evidenziava in ogni caso il tribunale che le attività materiali, di stampa e consegna del verbale, ben potevano essere delegate a soggetti terzi, pur di natura privata, senza che ne risultasse inficiato il procedimento di notificazione.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” E.G. & c.” s.n.c.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Prefetto di Cagliari non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia su fatto decisivo.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

7. Il ricorso è inammissibile.

8. L’avvocato Francesco Pilloni agisce innanzi a questa Corte per conto della ” E.G. & c.” s.n.c. “in forza di procura a margine del ricorso di primo grado” (così ricorso per cassazione, pag. 1).

Soccorre perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata; è, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (cfr. Cass. 30.7.2012, n. 13558; Cass. (ord.) 11.9.2014, n. 19226, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., nè, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., persista la validità della procura per il giudizio di appello).

9. L’inammissibilità del ricorso rende vano il rilievo della invalidità della notifica del ricorso per cassazione, siccome eseguita all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Tanto in applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002).

10. Il Prefetto di Cagliari non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA