Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34374 del 23/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 23/12/2019), n.34374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24902 – 2018 R.G. proposto da:
C.M. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù
di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Marcella
Diotti ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Camillo Peano,
n. 11.
RICORRENTE
contro
R.G. – c.f. (OMISSIS) –
INTIMATO
avverso il decreto della corte d’appello di Roma n. 2017 dei
29.1/20.2.2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre
2019 dal
consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che C.M. ha depositato in data 10.9.2019 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
dato atto che R.G. è rimasto intimato;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
dato atto inoltre che R.G. non ha svolto difese, sicchè nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta; dato atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da C.M. ed iscritto al n. 24902 – 2018 R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019