Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34372 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28012/2015 proposto da:

MA.CA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO PACE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO MARSILI;

– controricorrente –

contro

PULIMEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8697/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2014, R.G.N. 5371/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Frosinone accoglieva la domanda proposta da C.M. nei confronti della MA.CA. s.r.l. intesa a conseguire l’accertamento del diritto ad osservare l’orario di lavoro part-time in precedenza svolto presso altra impresa, ai sensi dell’art. 4 c.c.n.l. imprese di pulizia secondo cui, in ipotesi di subentro di un’impresa ad un’altra nell’appalto di servizi di pulizia, l’impresa subentrante è obbligata ad assumere gli operai addetti all’appalto alle medesime condizioni di lavoro riservate dalla impresa cessante; condannava quindi la parte datoriale al rispetto del suddetto orario ed alla corresponsione delle maggiorazioni previste nel sesto giorno lavorativo, oltre al risarcimento del danno, respingendo la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della s.r.l. Pulimec, precedente appaltatrice.

Avverso tale decisione la società MA.CA. interponeva gravame, che veniva respinto dalla Corte distrettuale con sentenza resa pubblica in data 14/11/2014.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla MA.CA s.r.l. sulla base di due motivi ai quali resiste con controricorso la Pulimec s.r.l..

C.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 c.c.n.l. Imprese di Pulizia e Multiservizi, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La società deduce che nell’imminenza del subentro nell’appalto di gestione dei servizi di pulizia in precedenza assegnato alla Pulimec s.r.l., quest’ultima le aveva inviato una chiara comunicazione in cui era indicato l’orario di lavoro cui era tenuta la C., sicchè a detto orario la predetta era stata adibita. In tal senso priva di rilievo giuridico doveva ritenersi la comunicazione da parte della lavoratrice, concernente la sentenza pubblicata in data 11/1/2008 con la quale era stato accertato il diritto di quest’ultima nei confronti della Waxer Global Service s.r.l. ad osservare un orario di lavoro su cinque giorni settimanali, escluso in sabato. Si trattava di res inter alios acta che non comportava alcun impegno per la società ricorrente di prescindere dalla rituale comunicazione della precedente aggiudicataria dell’appalto, alla quale era tenuta ex art. 4 c.c.n.l. di settore.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 c.c.n.l. Imprese di Pulizia e Multiservizi, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Ci si duole del mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti della s.r.l. Pulimec argomentandosi che la diversa comunicazione dell’orario osservato da parte della C. (ricevuta il 13/2/2008, dopo l’assunzione avvenuta il 5/2/2008), atteneva ad un giudizio non opponibile alla società perchè intervenuto fra diverse parti, e definito con sentenza resa pubblica il giorno 11/1/2008, neanche passata in giudicato.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi per plurime concorrenti ragioni.

Non può infatti tralasciarsi di considerare che tutte le articolate critiche hanno ad oggetto la regolamentazione offerta al rapporto controverso dal contratto collettivo nazionale di settore, di cui si denuncia la violazione e falsa applicazione ad opera dei giudici del gravame.

E’ bene al riguardo rammentare che nell’ambito della contrattazione di lavoro privato la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 12/10/2009 n. 21558, Cass. 4/11/2009 n. 23329).

All’assolvimento dell’onere, poi, la parte ricorrente può adempiere anche con il deposito del fascicolo di merito, nel quale sia stato allegato il contratto, ma deve, anche in tal caso, specificare, nella indicazione degli allegati in calce al ricorso, in quale parte di tale fascicolo, depositato in cassazione, si trovi allegato il contratto collettivo (vedi ex aliis, Cass. 25/3/2010 n. 7161, Cass. 20/11/2017 n. 27475), non potendosi ritenere sufficiente, pertanto, il mero richiamo operato nella trattazione dei motivi di ricorso: precisazioni, queste ultime, che valgono a definire compiutamente le modalità di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento delle parti, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, più in generale, alla più ampia garanzia dell’azione e del contraddittorio (in termini: Cass. n. 23920 del 25/11/2010).

Nell’ottica descritta è stato quindi rimarcato che “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (vedi ex plurimis, Cass. 4/3/2015 n. 4350, Cass. 26/9/2016 n. 18866).

Orbene, nella specie l’istante non ha indicato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, l’avvenuta produzione integrale del CCNL richiamato e la sede in cui tale documento era rinvenibile, senza specificazione nè del deposito separato del contratto collettivo, su cui il ricorso si fonda, nè della sede in cui, all’interno del fascicolo di parte, il medesimo contratto – nell’intero testo sia allegato, così non consentendo di procedere allo scrutinio delle formulate doglianze; onde i motivi non si sottraggono ad un giudizio di inammissibilità.

4. Sotto altro versante va rimarcato che i rilievi formulati dalla ricorrente riferibili sia a violazioni prospettate come error in judicando che come vizio di motivazione – sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che ha portato lo stesso a ritenere dimostrata, alla stregua dei dati acquisiti in giudizio, la responsabilità della società ricorrente in ordine alla violazione delle disposizioni sancite dalla L. n. 61 del 2000, art. 8, pro tempore vigente, in tema di indicazione dell’orario di lavoro nei contratti a tempo parziale.

La Corte distrettuale, dopo aver rilevato che nel contratto di lavoro intercorso fra la C. e la società MA.CA. non era stata inserita la collocazione temporale dell’orario di lavoro, ma esclusivamente l’orario complessivo settimanale, ha proceduto a determinarlo con valutazione equitativa, in conformità ai dettami del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 8, tenendo conto dei parametri ivi indicati, comunque confermando la pronuncia di condanna al risarcimento del danno emessa dal primo giudice.

E’ quindi pervenuta alla conferma della statuizione della pronuncia impugnata, con la quale era stata respinta la domanda di manleva proposta dalla MA.CA. s.r.l. nei confronti della precedente aggiudicataria dell’appalto. Ha osservato in proposito che, seppure quest’ultima aveva comunicato una erronea distribuzione dell’orario part time di lavoro della dipendente – di fatto poi applicato dalla società appellante – era altrettanto vero che la lavoratrice il 13/2/2008, aveva comunicato all’amministratore della MA.CA. s.r.l. la sentenza n. 1155/2007 con la quale il Tribunale di Frosinone in un giudizio pendente fra la C. ed altra datrice di lavoro, appaltatrice presso il medesimo istituto oggetto del contratto, aveva dichiarato l’illegittimità della unilaterale variazione di orario da parte della datrice di lavoro.

Nell’ottica descritta, la società MA.CA. “ben avrebbe dovuto accertare con maggiore diligenza se vi fosse stato un errore nella comunicazione e la fondatezza della richiesta della lavoratrice”, di guisa che le conseguenze giuridiche dell’illecito, non potevano che ricadere esclusivamente a carico della appellante.

La Corte di merito ha dunque ricostruito la vicenda, rilevante in causa, inerente alla comunicazione dei dati di riferimento relativi all’orario di lavoro a tempo parziale in precedenza definito nei confronti della lavoratrice, addivenendo alle conclusioni innanzi descritte.

La quaestio facti è stata trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur pervenendo il giudice del gravame a conclusioni difformi rispetto a quelle indicate da parte ricorrente; la motivazione che innerva l’impugnata sentenza non può, quindi, ritenersi risponda ai requisiti della assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054).

5. In definitiva, alla stregua delle considerazioni sinora esposte, il ricorso deve essere respinto.

La ricorrente, secondo il regime della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Pulimec s.r.l., nella misura in dispositivo liquidata.

Nessuna statuizione va emessa nei confronti della ulteriore parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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