Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34372 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21442/2015 R.G. proposto da.

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente-

contro

P.M.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Petrelli

Patrizia e dall’Avv. Marinelli Corrado, con domicilio eletto in

Roma, piazza dell’Orologio, n. 7, presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 174/7/15 depositata il 5 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2021 dal Consigliere Nicastro Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con ricorso consegnato all’Ufficio il 26 marzo 2010, P.M.R. impugnò un avviso di accertamento, a lei notificato dal messo notificatore secondo la norma dell’art. 140 c.p.c., davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova (hinc anche: “CTP”);

la CTP, dopo avere rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per tardività, lo accolse, annullando l’avviso di accertamento impugnato;

detta eccezione fu rigettata con la motivazione che “(l)a ricorrente ha (…) disconosciuto la sottoscrizione che figura in calce all’avviso di ricevimento della raccomandata 16 gennaio 2010 spedita il 15; mentre ha dimostrato attraverso l’attestazione del Comune di Genova in data 16 marzo 2010, in atti, che l’atto impugnato cron. 536/10 dell’Agenzia delle entrate – Ge 3 è stato da essa ritirato in data 27 gennaio 2010. Poiché il ricorso è pervenuto all’Agenzia delle entrate in data 26 marzo 2010 esso deve ritenersi validamente proposto nel termine di 60 giorni a decorrere dal 15 gennaio 2010 tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c. (v. Corte Cost. 11 gennaio 2010, n. 3) nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (= 25 gennaio 2010)”;

avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc anche: “CTR”) ribadendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per tardività;

la CTR affermò la tempestività del ricorso introduttivo della contribuente con la motivazione che “(p)reliminarmente si convalida il ricorso in CTP della contribuente, dovendo decorrere i termini per il ricorso non dalla data di spedizione della raccomandata informativa ma dallo spirare dei 10 giorni previsti dalla stessa o dalla data di ritiro dell’atto se antecedente. Nel caso pertanto il ricorso risulta tempestivo”;

avverso tale decisione – depositata in segreteria il 5 febbraio 2015 e non notificata – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 3 settembre 2015, a un unico motivo;

P.M.R. resiste con controricorso, notificato il 16 ottobre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), la violazione e/o falsa applicazione degli art. 140 e 221 (indicato, per un evidente errore materiale, come art. “2221”) dello stesso codice, degli artt. 2697 e 2700 c.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, per avere la CTR ritenuto – in mancanza della proposizione, da parte della contribuente, di querela di falso dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa con la quale il messo notificatore diede notizia del deposito dell’avviso di accertamento nella casa comunale che il termine per la proposizione del ricorso introduttivo decorresse “dallo spirare dei 10 giorni previsti dalla stessa (spedizione della raccomandata informativa) o dalla data di ritiro dell’atto se antecedente” e non dalla data del ricevimento, il 16 gennaio 2010, della suddetta raccomandata informativa e per non avere conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente (consegnato all’Ufficio il 26 marzo 2010) per tardività;

il motivo è fondato;

non è contestato tra le parti che la notificazione dell’impugnato avviso di accertamento fu eseguita dal messo notificatore secondo la norma dell’art. 140 c.p.c. (secondo cui, “(s)e non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”), richiamata dall’alinea del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1;

a seguito di Corte Cost., sent. n. 3 del 2010 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” – il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si ha con il ricevimento della raccomandata informativa (del deposito dell’atto da notificare nella casa comunale) o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione di tale raccomandata (Cass., 02/10/2015, n. 19772, 26/02/2019, n. 5556, 04/03/2020, n. 6089);

questa Corte ha precisato che, sempre alla luce di Corte Cost., sent. n. 3 del 2010, il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa assume rilievo soltanto nell’ipotesi in cui tale raccomandata non sia stata ricevuta (Cass. n. 19772 del 2015);

tale disciplina del perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. differisce da quella prevista – sempre per i casi di cosiddetta irreperibilità relativa – dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, per le notificazioni a mezzo posta;

tale disposizione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis (come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), stabilisce infatti che la notificazione a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o alla data del ritiro del piego (contenente l’atto da notificare), se anteriore (Cass., n. 6089 del 2020);

Corte Cost., ord. n. 220 del 2016, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario di essa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, depositata la copia dell’atto da notificare nella casa comunale e affisso l’avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2015, art. 2, comma 4, lett. c), n. 3);

si deve quindi ribadire che la notificazione secondo la norma dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa o, qualora questa non sia stata ricevuta, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione;

chiarito ciò, va rilevato che dagli atti del giudizio e, in particolare, dal controricorso, non risulta che la contribuente abbia proposto querela di falso dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (depositato dalla ricorrente insieme con il ricorso), sottoscritto dall’agente postale, dal quale si ricava che lo stesso avviso, spedito il 15 gennaio 2010, fu ricevuto dalla destinataria P.M.R. il 16 gennaio 2010;

quest’ultima circostanza deve, pertanto, ritenersi provata, alla luce del principio, affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui “l’attestazione apposta sull’avviso dall’agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario (qui, dal messo notificatore) all’agente postale in forza del disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche nel caso la firma sull’avviso di ricevimento sia illeggibile, il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l’atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso” (Cass., 16/01/2015, n. 705);

alla luce di quanto precede, risulta evidente l’errore commesso dalla CTR col ritenere, in assenza di querela di falso dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dal quale risultava il ricevimento di essa il 16 gennaio 2010, che la notificazione dell’impugnato avviso di accertamento secondo la norma dell’art. 140 c.p.c. – dies a quo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, per la proposizione del ricorso introduttivo – si fosse perfezionata, per la contribuente destinataria, non alla suddetta data del 16 gennaio 2010 di ricevimento della raccomandata informativa ma “dallo spirare dei 10 giorni previsti dalla stessa (spedizione della raccomandata informativa) o dalla data di ritiro dell’atto se antecedente”, secondo quanto previsto, invece, per le notificazioni a mezzo posta;

il ricorso deve, pertanto, esse accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, in quanto la causa non poteva essere proposta atteso che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente;

infatti, posto che la notificazione dell’impugnato avviso di accertamento si era perfezionata, come si è visto, il 16 gennaio 2010, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso introduttivo – stabilito, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, – scadeva mercoledì 17 marzo 2010;

poiché il ricorso introduttivo fu proposto, mediante consegna dell’atto all’Ufficio, solo il 26 marzo 2010, lo stesso risulta tardivo e, quindi, inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo;

in considerazione della maturazione solo in corso di causa della giurisprudenza di questa Corte sul perfezionamento, per il destinatario, della notificazione secondo la norma dell’art. 140 c.p.c., le spese processuali dei giudizi di merito devono invece essere compensate tra le parti.

PQM

accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna P.M.R. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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