Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34370 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17038/2015 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

G.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA MUGNANO, rappresentata

difesa dagli avvocati GIUSEPPE BRACUTI e UGO BRACUTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/03/2015, R. G. N. 470/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte d’Appello di Brescia confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto la domanda proposta da A.K. nei confronti della s.p.a. G.C. volta a conseguire pronuncia di accertamento della irregolarità dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati fra le parti – e dei consequenziali provvedimenti di condanna alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno – rispettivamente:

con decorrenza 14/6/2010 e scadenza 31/7/2010 prorogata per quattro volte sino al 31/3/2011, recante la seguente indicazione della ragione giustificatrice: “punte di attività derivanti dall’acquisizione della commessa Daimler n. 1277100893”;

con decorrenza 5/5/2011, e scadenza 30/6/2011 prorogato per una volta, sino al 31/10/2011, avente la medesima causale del primo contratto;

con decorrenza 1/11/2011 e scadenza 31/1/2012 prorogata per tre volte sino al 14/9/2012, recante la ragione giustificatrice: “punte di attività derivanti dall’acquisizione della commessa Daimler n. 1277100893 non assolvibili con il normale assetto produttivo”.

La Corte di merito perveniva a tale convincimento, in estrema sintesi, sul rilievo che le causali apposte ai contratti a termine, fossero assistite da un grado sufficiente di specificità ed avessero rinvenuto positivo riscontro all’esito della espletata attività istruttoria.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ai quali ha resistito la società intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,27 e 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il giudice del gravame abbia omesso di valutare la ricorrenza in concreto delle causali addotte a giustificazione della somministrazione di manodopera in relazione ad ogni singolo contratto e proroga, facendo generico riferimento ad un concetto di “ordine aperto” che nulla prova in ordine ad ogni singolo rapporto intercorso fra le parti.

2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, si prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, concernente la carenza di ogni indagine riguardo al profilo dirimente della controversia, relativo alla effettiva sussistenza delle causali sottese ai contratti ed alle relative proroghe, stipulati.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

Deve infatti osservarsi che i rilievi formulati dal ricorrente – riferibili sia a violazioni prospettate come vizi sanzionati ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – sono volti, nella sostanza, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito, che ha portato lo stesso a ritenere dimostrata, alla stregua dei dati acquisiti in giudizio, la specificità della causale apposta ai contratti intercorsi fra le parti ed alle relative proroghe.

La Corte di merito, dopo aver conferito positivo riscontro alla questione della legittimità delle causali apposte ai contratti di lavoro, ritenute assistite da un adeguato livello di specificità, ha proceduto ad esaminare, in consonanza coi principi affermati da questa Corte, la questione inerente alla dimostrazione della effettività delle causali sottese ai contratti inter partes.

Ha quindi ripercorso l’andamento delle commesse prese in carico dalla società G. operante nel settore “automotive”, evidenziando come, dopo una situazione di grave difficoltà verificatasi nel 2009, che aveva indotto alla stipula di un contratto di solidarietà difensivo agli inizi del 2010, nel corso di quell’anno si era verificata un’imprevista ripresa degli ordini, che aveva comportato un repentino incremento delle vendite per far fronte alle quali l’azienda, oltre all’immediata risoluzione del contratto di solidarietà, aveva dovuto ricorrere al lavoro somministrato.

La quaestio facti rilevante in causa è stata, dunque, trattata in conformità ai criteri valutativi di riferimento, pur essendo pervenuto il giudice del gravame a conclusioni difformi rispetto a quelle indicate da parte ricorrente.

La motivazione che innerva l’impugnata sentenza non può, pertanto, ritenersi risponda ai requisiti della.assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato in questa sede di legittimità, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053-8054).

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,27 e 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica il ricorso da parte dei giudici del gravame, per la valutazione delle causali sottese ai contratti inter partes, a criteri improntati ad astrattezza e genericità.

5. Anche questo motivo non può rinvenire accoglimento, per le ragioni già enunciate in relazione alle censure che precedono.

Al riguardo, appare opportuno in via ulteriore precisare che, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il discrimine tra le distinte ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è infatti segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (vedi ex multis, Cass. 13/10/2017 n. 24155, Cass. 11/1/2016 n. 195, Cass. 4/4/2013 n. 8315).

E l’ipotesi considerata rientra certamente nel paradigma da ultimo delineato, posta la necessaria valutazione da parte della Corte di merito, dei termini relativi alla specificità della causale, alla stregua delle risultanze istruttorie (nella specie riconducibili agli estratti dei bilanci prodotti in giudizio dalla società recanti riferimento all’utilizzo delle materie prime e sussidiarie oltre che al numero dei prodotti finiti che mostravano il corrispondente forte incremento produttivo), per valutarne la sussumibilità nella fattispecie normativa di riferimento.

Questo accertamento compiuto dal giudice del gravame, non congruamente impugnato – per quanto sinora detto – mediante denuncia di error in judicando, si sottrae comunque ad ogni ulteriore censura che possa attenere alla valutazione della questio facti, esulando dai rigorosi limiti tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nei ricordati arresti (vedi Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Non può da ultimo, tralasciarsi di considerare che la sentenza impugnata risulta rispettosa dei principi affermati da questa Corte di Cassazione, secondo cui soddisfa pienamente il requisito di specificità, la causale giustificativa che faccia riferimento a “picchi produttivi”, ossia alla intensificazione dell’attività, ferma restando la verificabilità dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (cfr. Cass. 6/10/2014 n. 21001, Cass. 4/1/2019 n. 77); onde, sotto ogni profilo, resiste alle censure all’esame.

6. Conclusivamente, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, arti, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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