Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3437 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3437 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 4317-2015 proposto da:
COMUNE BARLETTA C.F.00741610729, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA n.38, presso lo studio dell’avvocato) BENITO
PAN ARITI, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati DOMENICO CUOCCI .\IARTORANO, e ISABELLA
PALMIOTTI;

– ricorrente contro
PALLADINO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI n.180, presso lo studio legale (Avv. SANINO),
rappresentata e

difesa

dall’avvocato I\IASSIMO FELICE

IN GRAV AI J

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso. la Sentenza n. 1825/2013 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 19/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Con atto di citazione del 05.04.2008 Raffaella Palladino ha convenuto
in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Bari il Comune di Barletta
per sentirlo condannare al versamento dell’indennità di espropriazione,
previa sua rideterminazione, relativamente ad alcuni suoli di proprietà
della medesima, oggetto di procedura espropriativa in quanto ricadenti
nell’ambito del piano particolareggiato di zona ex legge 167/1962
approvato con le deliberazioni n. 819 del 16.02.1990 e 1721 del
30.03.1990.
Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007, con cui
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.

5bis del d.l.

333/1992 e, in via consequenziale, dell’art. 37 del d.p.r. 327/2001, il
Comune di Barletta rideterminava l’indennità in un primo tempo
stabilita, fissandola in f 44.212,60 con nota comunale n. 7145 del 2008,
comunicata all’interessata il 07.03.2008.
La Corte d’appello ha accolto la domanda della Palladino e, per quanto
ancora interessa, ha rideterminato, previo espletamento di una c.t.u.,
l’indennità dovuta dal Comune di Barletta in C 70.950,00,
ricomprendendo nella somma indicata anche l’aumento del 10°/0 (C
6.450,00) sul valore venale determinato di C 64.500,00, facendo
applicazione della disciplina prevista dall’art. 2, commi 89 e 90, L. n.
244/2007.

Ric. 2015 n. 04317 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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RAGIONI DELLA DECISIONE

..Wverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Comune
di Barletta sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso,
accompagnato da memoria ex art. 380bis cp.c., Raffaella Palladino.
L’Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
37, comma 2, del d.p.r. 327/2001, come novellato dall’art. 2, comma

comma 90 della medesima legge, e del d.p.r. n. 327/2001, art. 57,
comma 1, in relazione all’art. 9, comma 3, della L. 167/1962. La Corte
d’appello, in sostanza, avrebbe fatto malgoverno della disciplina di
novella contenuta nella legge 244/2007, in quanto ha determinato)
l’indennità di espropriò incrementando del 10% l’importo del valore
venale del suolo oggetto dell’espropriazione, come previsto dall’art. 37,
comma 2, d.p.r. 327/01 a seguito della modifica di cui al comma 89
dell’art. 2 della 1. 244 cit. Il procedimento ablatorio di cui si tratta è
iniziato a far data dalle deliberazioni 819/1990 e 1721/1990, con cui è
stato approvato il piano di Zona, i cui effetti equivalgono a quelli della
dichiarazione di pubblica utilità. A seguito della statuizione di
incostituzionalità, il legislatore ha ritrascritto con L. 244 cit. l’art. 37 del
d.p.r. 327/2001, il quale si applica, tuttavia, solo agli espropri la cui
dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente
all’entrata in vigore dello stesso testo unico n. 327 cit. Quanto all’art. 2,
comma 90, 1. 244 cit., la retroattività ivi stabilita della nuova disciplina
di determinazione dell’indennità espropriativa vale solo per
procedimenti espropriativi in corso, ma non anche per i giudizi.

Il ricorso è manifestamente fondato.
Giova innanzitutto riportare le principali disposizioni applicabili alla
fattispecie.

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89, lett. a), della L. 244/2007, in combinato disposto con l’art. 2,

L’art. 37, d.p.r. 327/2001, come sostituito dall’art. 2, comma 89, della
L. 244/2007, dispone:

••

“Determinaione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile

I. L’indennità di espropriaione di un'(irea edificabile è determinata nella misura
pari al valore venale del bene. Quando l’espropriaione è firraliata ad attuare

t•ento.
2. Nei casi in tuli è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato
concluso per fiuto

11011

imputabile all’e.spropriato ovvero perché a questi è stata

i rta un’indennità provvisoria che, attrrali.uata, risulta iute’ tiore agli otto decimi
oj
di quella determinata in ma definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento.
77

(• • .)
L’art. 2, comma 90, della L. 244 cit., dispone: “Le dis osiioni di cui
all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45, comma ,2, lettera a), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, come modificati dal comma 89 del presente artico/o, si applicano a tutti i
procedimenti e.s ropriativi iii corso, salvo che la determinaione dell’indennità di
espropriaione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta
irrevocabile”.

Lo ins superveniens costituito dalla L. 244, art. 2, commi 89 e 90, essendo
intervenùto a modificare il d.p.r. 327 cit., segue la sua disciplina
transitoria, stabilita dall’art. 57: “Le disposiioni del presente testo unico non si
applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto,
sia intervenirtaià dichiaraione di pubblica utilità, indilferibilità ed urgena. In tal
caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”.

Come ampiamente illustrato dall’Amministrazione ricorrente, questa
Corte •si è in più x)ccasioni pronunciata sulla questione oggetto del
presente giudizio.

Ric. 2015 n. 04317 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per

In particolare, la pronuncia n. 1180/2008 ha statuito che nei giudizi
aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione,
relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata
emessa prima del 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327), una volta venuto meno – a seguito della sentenza

cui al D.L. il luglio 1992, n. 333, art. .5 bis, convertito, con
modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, trova applicazione il
criterio del valore venale del bene previsto dalla L. 25 giugno 1865, n.
2359, art. 39, e non si applica la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2,
comma 89, lett. a), che, avendo introdotto modifiche al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, art. 37, commi I e 2, segue la disciplina transitoria
prevista dall’art. 57, D.P.R. cit., ed è cluindi inapplicabile nei
procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia
stata emessa prima del 30 giugno 2003, mentre la norma
intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la
retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità
espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non
anche per i giudizi (cfr. pure Cass. 28817/2008, nonché n. 6798/2013
e 16103/2012).
Poiché, nella specie, il procedimento ablatorio è stato definito con
l’approvazione del piano di zona e.\- kge 167/1962, avvenuta con le
deliberazioni del l90, non era applicabile lo ius sllperveniens introdotto
con la legge 244 cit., e pertanto non poteva applicarsi la maggiorazione
,
. del 10`)/0 ivi prevista. La memoria depositata dalla controricorrente non
offre elementi per superare i predetti rilievi, giacché, come statuito
dall’orientamento di legittimità di cui sopra, la maggiorazione prevista
dalla novella legislativa non può applicarsi ove il procedimento

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n. 348 del 2007 della Corte costituzionale – il criterio di indennizzo di

espropriativo si sia già concluso, ancorché sia ancora in corso il
relativo giudizio.
Conclusivamente, il ricorso deve

essere

accolto e la sentenza

impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa
composizione, che si atterrà ai principi sopra richiamati e provvederà

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata con rinvio
alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 novembre
2017.

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anche alle spese del giudizio di legittimità.

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