Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3437 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017), n. 3437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27234-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
OMIKRON SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI
13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e
difesa dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1504/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA-SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata
il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
IN FATTO
Omikron s.r.l., in persona del legale rappresentante, impugnò l’avviso di accertamento, emesso ai fini Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2006, con il quale si contestava la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
L’adita C.T.P. accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Avverso la sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
La contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1.Con il primo motivo – rubricato: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Vizio di motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di motivazione illogica ovvero meramente apparente laddove la C.T.R. non aveva dato alcuna giustificazione delle ragioni logico giuridiche che avevano portato al rigetto dell’appello (con il quale si era dedotta l’erronea applicazione dei principi in merito alla distribuzione dell’onere della prova e la inidonea valutazione di tutti gli elementi indiziari forniti dall’Agenzia).
2.La censura è meritevole di accoglimento. Di recente le SS.UU. di questa Corte (sentenza n.8053/2014) – pronunciandosi sulla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – hanno avuto modo di statuire che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Costituisce, altresì, consolidato orientamento di questa Corte quello per cui è meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice compia generici richiami ad altri atti del giudizio o altri provvedimenti, senza ulteriori specificazioni, non illustrando nè le ragioni nè l’iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, integrando, così una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione.
3. Nel caso in esame, in effetti, il Giudice di appello – limitandosi a riportare stralci della motivazione di primo grado per concludere che l’accertamento impugnato era sprovvisto di fondamento probatorio (essendo irrilevante il fatto che le ditte fornitrici non avessero ottemperato ad obblighi fiscali) e respingendo l’appello dell’Ufficio sulla base di un’argomentazione oltremodo generica e priva di alcun riscontro con la fattispecie sottoposta al suo esame – non illustra in alcun modo le ragioni delle sua decisione, con riferimento concreto agli specifici motivi di impugnazione.
4.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia la quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali di questo giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017