Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34369 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27523-2015 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BINA MATERIE PLASTICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA MUGNANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE BRACUTI e UGO

BRACUTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/05/2015, R. G. N. 529/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’eccezione di decadenza proposta dall’utilizzatrice Bina Materie Plastiche s.r.l. in relazione ai contratti a tempo determinato in somministrazione stipulati da T.B. con la società Punto Lavoro S.p.A. nel periodo dal 21/1/2008 al 30/5/2009, sul rilievo che il termine (di sessanta giorni) per l’impugnazione, introdotto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, dovesse ritenersi decorrente dal 1/1/2012, ai sensi del comma 1 bis dello stesso art, 32, di guisa che la lettera con cui era stata contestata la validità dei contratti, inviata il 29,45/2012 e ricevuta il 31 maggio 2012, era da reputarsi inidonea ad impedire la decadenza introdotta dalla richiamata disposizione.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso – in relazione al quale è stato ammesso a gratuito patrocinio – sulla base di due motivi.

La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, nonchè all’art. 252 disp. att. c.c. il ricorrente essenzialmente censura la sentenza per avere ritenuto che il termine per l’impugnazione dovesse computarsi a decorrere dall’1/1/2012, con conseguente decadenza del lavoratore dal relativo potere stante l’avvenuta trasmissione della lettera contenente l’impugnativa soltanto in data 29/5/2012: assume, al riguardo, che la disposizione, di cui al comma 1 bis, dovrebbe essere interpretata nel senso che e posticipato (al 1/1/2012)) non solo il computo del termine di decadenza ma l’intero nuovo regime introdotto dalla L. n. 183 del 2010, così da ritenere non assoggettati ad esso i contratti a termine in somministrazione stipulati anteriormente al 31/12/2011.

2. Il motivo è infondato.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi recentemente, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, ma solo il suo deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati (così Cass. nn. 7788 del 2017, 12984, 24598, 30134, 30135, 30136 e 30153 del 2018 e, da ultimo n. 160 del 2019, con le quali, dando continuità a Cass. n. 2420 del 2016, è stato definitivamente superato il contrario ed isolato avviso espresso da Cass. nn. 21916 del 2015 e 2462 del 2016).

In tale contesto, giova pure ribadire che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1-bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine, nonchè ai contratti a termine in somministrazione, non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. n. 25103 del 2015; Cass. S.U. n. 4913 del 2016; con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010 cfr. Cass. 2420 del 2016, Cass. n. 7788 del 2017, Cass. n. 30134 del 2018, Cass. n. 24356 del 2019).

L’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia ex nunc non determina poi, alcuna violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (v. Cass. n. 7788 del 2017; conf. Cass. n. 23619 del 2018).

3. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi in relazione alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto decorrente il termine di sessanta giorni, stabilito a pena di decadenza per l’impugnazione, dalla scadenza del contratto di somministrazione anzichè dalla data di formale comunicazione al lavoratore della cessazione del rapporto.

4. Detto secondo motivo è, del pari, infondato.

Si deve preliminarmente rilevare che l’odierno ricorrente ha chiesto in giudizio che venisse accertata e dichiarata – ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, – la nullità dei contratti di somministrazione stipulati a decorrere dal 21/1/2008 e succedutisi negli anni, con la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo all’impresa utilizzatrice.

Ne deriva. che la fattispecie dedotta è costituita da contratti di somministrazione a tempo determinato, i quali, come tubi i contratti con predeterminazione di una data scadenza, cessano al maturare del termine senza bisogno di recesso alcuno.

Non si vede, pertanto, come si possa far decorrere il termine di decadenza, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6; da una comunicazione che per legge non è necessaria; nè una tale necessità può desumersi dalla norma di cui all’art. 32, comma 4, lett. d) n. 183 cit., che non ha previsto in capo all’utilizzatore l’onere di comunicare la scadenza del rapporto, sicchè deve ritenersi che l’estensione alle ipotesi di cui alla lettera d), fra cui la somministrazione irregolare, delle disposizioni della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32, non includa la decorrenza del termine “dalla ricezione” di una comunicazione in forma scritta, strettamente e unicamente connessa al licenziamento.

In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 2420/2016 (successivamente confermata da Cass. n. 22933/2016), alla quale, pertanto, si ritiene di dover dare continuità.

5. In definitiva, al lume delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, va, infine, condannato al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa, perchè “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (vedi Cass. 19/6/2012 n. 10053, Cass. 31/3/2017 n. 8388).

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 27867/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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