Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34368 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 88504/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante

p. t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4902/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciata in data 12 maggio 2014,

depositata in data 24 settembre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre

2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso la B. s.r.l. in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 4902/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 12 maggio 2014, depositata in data 24 settembre 2014 e non notificata, che ha accolto in parte l’appello della società contribuente, ritenendo non applicabile all’avviso di accertamento relativo a maggiore Irap il raddoppio dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, poiché la violazione di tale imposta non è penalmente sanzionata;

a seguito del ricorso, la società è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 settembre 2021, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R.. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 24 e 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 43, 44 e 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere inapplicabile in materia di Irap il raddoppio dei termini per l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973,art. 43, comma 3, posto che le violazioni relative a tale tributo non sarebbero sanzionate dal punto di vista penale;

ciò in quanto, il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25, che regolano i poteri delle regioni e la disciplina temporanea dell’Irap, hanno previsto che, ai fini dell’accertamento di tale imposta, debbano essere applicate le procedure di accertamento per le imposte sui redditi;

la L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 43, 44 e 45, (legge finanziaria 2008), nel prevedere, in attesa della completa attuazione dell’art. 119 della Costituzione, l’istituzione con legge regionale dell’Irap, dispone inoltre che, fino all’emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al citato comma 44, lo svolgimento delle attività di accertamento nei territori delle singole regioni prosegua nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data della relativa entrata in vigore;

al fine di evitare incrementi di costi, il comma 44 citato ha previsto, inoltre, che lo schema di regolamento-tipo regionale, recante anche l’accertamento dell’IRAP, deve stabilire che le funzioni di accertamento sono, in ogni caso, affidate all’Agenzia delle entrate; anche nel nuovo regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, pertanto, salvo esplicita deroga contenuta nelle disposizioni regionali di attuazione, continueranno ad applicarsi ai fini dell’accertamento dell’Irap le norme in materia di imposte sui redditi;

secondo la ricorrente appare rilevante, altresì, la circostanza che il legislatore abbia introdotto le modifiche al richiamato art. 43, recanti il raddoppio dei termini per l’accertamento, in piena vigenza delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25, senza prevedere alcuna esplicita deroga al rinvio nelle medesime operato alla disciplina per l’accertamento prevista per le imposte sui redditi;

il richiamo tout court alle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente all’attività di accertamento lascia dunque intendere che in esso sia da comprendere il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in tutto il suo disposto e, di conseguenza, anche per quanto riguarda il precetto contenuto nel comma 2-bis, da ritenersi dunque valevole anche per l’attività di accertamento ai fini dell’Irap;

il motivo è infondato e deve essere rigettato;

costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “in tema di accertamento, il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 ì, non può trovare applicazione anche per l’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018,

che, a sua volta richiama Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017);

nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione della disciplina vigente ratione temporis alla luce del principio sopra riportato, pertanto il ricorso va rigettato;

nulla deve disporsi in ordine alle spese in quanto la società contribuente è rimasta intimata;

rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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