Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34367 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9243/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 446/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/03/2014 r.g.n. 1904/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega verbale Avvocato GAETANO

GRANOZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.V., dipendente di Poste Italiane s.p.a., premesso di essere stato, in data 3 agosto 1988, sospeso a tempo indeterminato dal servizio in quanto rinviato a giudizio per il reato di malversazione, reato estinto per effetto di amnistia, di essere stato a seguito di procedimento disciplinare destituito dall’impiego con atto annullato dal giudice amministrativo, e, per l’effetto, riammesso in servizio, di avere chiesto, con lettera del 24 marzo 1998, il riconoscimento della carriera maturata ed in particolare l’attribuzione, in esito al superamento di selezione concorsuale, del livello Q/1, con decorrenza giuridica dal 1985 ed economica dal 1989, ed il pagamento delle somme dovute a seguito della riconosciuta illegittimità del provvedimento di sospensione e di destituzione, che la società datrice aveva disposto l’inquadramento nell’area Quadri 1 livello con effetto giuridico dal 1985 ed economico dalla data di effettiva assunzione nelle nuove mansioni, adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto alla decorrenza economica dell’inquadramento dal 1989 e la condanna della società alle differenze retributive dal 3 agosto 1988 nonchè al risarcimento del danno.

1.1. Poste Italiane s.p.a. si costituiva deducendo, in sintesi e per quel che qui rileva, che dopo la reintegra in servizio il M. era stato ammesso a concorso interno a n. 258 posti di dirigente superiore di esercizio rientrante nell’area Quadri di 1 livello, con decorrenza giuridica dal 1.1.1985 ed economica dalla data di effettiva applicazione delle nuove mansioni e cioè dal 21.4.1998; pertanto il M., per il periodo in cui era stato dapprima sospeso e poi destituito, aveva diritto alla corresponsione della retribuzione del livello di appartenenza (ex categoria VII denominata poi area quadri di 2 livello) al quale doveva commisurarsi il calcolo delle differenze con quanto percepito; contestava inoltre la pretesa risarcitoria.

1.2. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società al pagamento di lire 45.919.712 (corrispondente alle sole differenze retributive maturate rispetto alla qualifica posseduta dal M. al momento della sospensione dal servizio), oltre accessori.

2. La statuizione era confermata in seconde cure con rigetto dell’appello del M..

3. Con sentenza n. 13162 del 2009 questa Corte cassava la decisione in accoglimento del motivo di ricorso con il quale il M. aveva dedotto che l’annullamento dell’atto di destituzione dall’impiego comportava il diritto alla sua completa restitutio in integrum, non limitata, quindi, ai soli effetti giuridici ma estesa anche agli effetti economici e che il principio della corrispettività fra prestazione e retribuzione non era applicabile quando la mancata effettuazione della prestazione era stata, come nel caso di specie, causata da un atto datoriale dichiarato giudizialmente illegittimo.

3.1. La sentenza rescindente, premesso il principio secondo il quale la retribuzione spetta solo se la prestazione sia eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi, ha ritenuto che la pretesa del M. alla decorrenza del trattamento economico connesso al superiore inquadramento conseguito per il superamento del concorso, dovesse essere verificata alla luce del rapporto (come previsto nel bando di concorso) fra partecipazione al concorso, superamento del concorso, attribuzione delle mansioni, decorrenza giuridica della qualifica e decorrenza economica della stessa e che occorreva, inoltre, accertare e valutare l’esistenza (od inesistenza) d’una (pur implicita) accettazione, da parte del M., di questo rapporto, nonchè i giuridici effetti (anche sul piano degli artt. 1175 e 1375 c.c.) dell’eventuale accettazione. Ha puntualizzato che a tal fine risultavano determinanti le condizioni alle quali, nel bando del concorso, era previsto il riconoscimento della retribuzione corrispondente al livello Quadri 1, la richiesta del M. di partecipare al concorso stesso, nonchè il provvedimento di ammissione al predetto concorso.

4. La Corte di appello di Messina, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno determinato in misura pari alle differenze retributive conseguenti all’inquadramento nella categoria Quadri 1 livello, con decorrenza dal 1.2.1992 e fino al 21.4.1998, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ” confermando nel resto la decisione appellata”.

4.1. Il giudice del rinvio, premesso che il datore di lavoro aveva previsto con il bando di concorso la separazione tra la decorrenza della qualifica e la maggiore retribuzione, attribuita “alla data di effettiva assunzione nella nuova qualifica”, ha ritenuto infondata la pretesa alle differenze retributive maturate con la stessa decorrenza riconosciuta agli effetti giuridici ovvero con riferimento dalla data di sospensione dal servizio. Ha, quindi, osservato che il M. era stato ammesso al concorso solo dopo la sua reintegrazione avvenuta con effetto dal 9.4.1995 e su richiesta dallo stesso avanzata nel marzo 1998, laddove gli altri vincitori del concorso erano stati immessi tutti in data antecedente al 1.2.1992; a quest’ultima data il M. risultava destituito dal servizio come da provvedimento datoriale solo successivamente annullato dal giudice amministrativo; da tanto derivava che la possibilità di rendere la prestazione con il più elevato livello di qualifica era stata preclusa al M. dall’illegittimo provvedimento datoriale; per effetto della domanda di partecipazione al concorso e del provvedimento di ammissione si configurava la accettazione da parte del M. della separazione tra la decorrenza economica e la decorrenza giuridica negli stessi termini in cui era prevista per tutti gli altri partecipanti; pertanto, posto che al momento della riammissione in servizio del M., collocatosi al 63 posto su 258 della graduatoria del concorso, l’accettazione della decorrenza del trattamento economico connesso alla superiore qualifica poteva essere limitata solo a quella corrispondente all’ultimo dei vincitori, il riconoscimento da parte di Poste Italiane di una decorrenza economica perfino successiva alla reintegrazione in servizio, disancorata da qualsiasi elemento che la potesse giustificare, risultava arbitraria e contraria ai principi di correttezza e buona fede. In base a tali considerazioni il M. aveva diritto alle differenze economiche conseguenti alla qualifica Quadri 1 livello con decorrenza dal 1.2.1992 fino all’effettivo riconoscimento datoriale che si colloca all’aprile 1998, con condanna del datore di lavoro alle somme corrispondenti.

5. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per avere il giudice del rinvio riconosciuto la decorrenza (anno 1992) del diritto al trattamento economico della superiore qualifica sulla base di un principio rappresentato dalla mancata possibilità di prestazione per fatto imputabile alla datrice di lavoro – non enunciato nella sentenza rescindente. La Corte di merito aveva, inoltre, omesso di considerare circostanze rilevanti quali in particolare il fatto che: a) il M. all’epoca del bando, sospeso ma ancora formalmente dipendente della società, non aveva presentato alcuna domanda di partecipazione alla selezione; b) il M., benchè riammesso in servizio il 9 aprile 1995 aveva atteso fino al marzo 1998 per presentare una nota con la quale aveva richiesto il superiore inquadramento e accettato la separazione fra decorrenza giuridica e decorrenza economica negli stessi termini in cui era prevista dal bando; c) la datrice di lavoro aveva ammesso d’ufficio il dipendente alla selezione e lo aveva inquadrato nella nuova qualifica dal 21 aprile 1998, con la medesima decorrenza giuridica degli altri dipendenti laddove quella economica era stata stabilita con riferimento alla data di effettiva assunzione delle mansioni.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La sentenza rescindente ha premesso che per il principio di corrispettività la retribuzione spetta solo se la prestazione sia eseguita salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi implicante la formale offerta delle prestazioni. Diversamente nell’ipotesi in cui ove, in presenza di specifiche condizioni, un più elevato livello di qualifica sia separato, per incontestata disposizione datoriale, dalla maggiore relativa retribuzione e dalla stessa materiale corrispondente prestazione, e sia retroattivamente attribuito. Il giudice di legittimità, date queste premesse, ha, quindi, affermato che il diritto del dipendente alla decorrenza degli effetti economici in epoca anteriore a quella di effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria Quadri- livello 1, non poteva essere negato per l’astratta necessità della corrispondenza fra retribuzione e prestazione. L’accertamento del relativo diritto, andava effettuata tenendo presente che la decorrenza degli effetti giuridici e della diversa decorrenza economica della categoria Quadri 1 livello erano stati fissati in un concorso bandito dal datore di lavoro, a cui il M. aveva chiesto di partecipare dopo la sua riammissione in servizio; era necessario accertare e valutare il rapporto (come previsto nel bando di concorso) fra partecipazione al concorso, relativo superamento, attribuzione delle mansioni, decorrenza giuridica della qualifica e decorrenza economica della stessa; era altresì necessario accertare e valutare l’esistenza (od inesistenza) d’una (pur implicita) accettazione, da parte del M., di questo rapporto, nonchè i giuridici effetti (anche sul piano degli artt. 1175 e 1375 c.c.) dell’eventuale accettazione. A tali fine risultavano determinanti le condizioni alle quali, nel bando del concorso, era previsto il riconoscimento della retribuzione corrispondente alla categoria Quadri – livello 1 e altresì determinanti risultavano la richiesta del M. di partecipare al concorso stesso, nonchè il relativo provvedimento di ammissione al predetto concorso.

Da tanto si evince che l’indagine devoluta al giudice del rinvio implicava: a) la verifica delle condizioni previste dal bando in ordine alla decorrenza del diritto alla retribuzione corrispondente al 1 livello Quadri; b) la verifica dell’accettazione delle stesse da parte del M., verifica per la quale era ritenuta indispensabile la valutazione della richiesta di partecipazione al concorso e del relativo provvedimento di ammissione

2.2. Tale accertamento è stato effettuato dal giudice del rinvio il quale, come sopra già evidenziato, ha dato espressamente atto che il M. aveva accettato la separazione della decorrenza economica da quella giuridica, come fissato nel bando, e puntualizzato che l’accettazione della diversa decorrenza economica non poteva che corrispondere a quella riconosciuta all’ultimo dei vincitori del concorso.

La verifica alla base della decisione qui impugnata risulta, quindi, coerente con la indagine demandata dal giudice di legittimità e con i principi enunciati dalla sentenza rescindente fra i quali quello secondo il quale la retribuzione spetta solo se la prestazione sia eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi, ipotesi quest’ultima ricorrente nella concreta fattispecie alla luce della riconosciuta illegittimità del provvedimento di sospensione e di destituzione. Tanto esclude la dedotta violazione del dictum della sentenza rescindente.

3. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

4.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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