Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34364 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35873-2018 proposto da:

F.LLI ELIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, MARCO ROSSI e

PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato NICOLA D’IPPOLITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LOVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/10/2018, R. G. N. 552/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA UBERTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 16 ottobre 2018, la Corte d’appello di Firenze rigettava il reclamo della F.lli Elia s.p.a. (operante nel settore della movimentazione di autovetture) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49 che aveva accertato l’illegittimità (per violazione dei criteri di scelta) del licenziamento intimato con effetto dal 30 luglio 2016 al dipendente B.I., all’esito della procedura collettiva avviata dalla società datrice con comunicazione del 17 maggio 2016.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, l’illegittimità del licenziamento per la limitazione della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi (individuati dall’accordo della società datrice con le organizzazioni sindacali del 25 luglio 2016 in numero di quarantasette nel settore handling e pre-delivery-inspection e di tre nel settore officina, in quanto esternalizzati) esclusivamente, in particolare riferimento al primo, a quelli impiegati presso il piazzale dell’unità operativa di Livorno. E ciò sulla sola base del criterio convenzionale dell’esigenza tecnico-organizzativa dell’attività svolta nel settore da dismettere: senza una specifica descrizione, in alcun atto della procedura collettiva avviata, delle lavorazioni svolte nella sede di Livorno nè riferimento all’infungibilità di tale personale operaio rispetto al restante della stessa sede, addetto ad altri settori estranei alla riorganizzazione.

Chiarita la differenza, equivocata dalla società reclamante, tra fungibilità (comportante, per l’interscambiabilità dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati, l’ampliamento della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi) e repechage (riguardante la ricollocazione del lavoratore in altro settore aziendale, incompatibile con il licenziamento collettivo), la Corte fiorentina accertava che – stante l’assenza di alcuna precisazione in sede sindacale delle peculiarità delle mansioni lavorative degli addetti all’handling e al pre-delivery-inspection nè delle differenti attività conservate negli altri settori aziendali – la mancata dimostrazione, a carico datoriale, dell’infungibilità della posizione professionale della lavoratrice con quella di addetti ad altri settori (in applicazione di un criterio “fotografia”), ne avesse precluso il corretto ricorso ai criteri legali della L. n. 223 del 1991, art. 5.

Con atto notificato il 12 dicembre 2018, la società ricorreva per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016, in relazione agli accordi sindacali del 23 giugno e 21 luglio 2016, per la mancata considerazione di riduzione della platea degli esuberi ai lavoratori prestanti attività effettiva nel settore handling e pre-delivery-inspection, in funzione della limitazione dell’impatto sociale dei licenziamenti con la ricollocazione dei lavoratori ad esso addetti alle dipendenze delle società affidatarie dei servizi esternalizzati (accordo sindacale del 23 giugno 2016) e della continuità occupazionale in caso di successivo cambio di appalto (accordo sindacale del 21 luglio 2016), in contrasto con i canoni interpretativi di letteralità e di ratio.

2. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016, in contrasto con i canoni ermeneutici letterale, teleologico e sistematico, per omessa considerazione della precisazione nel suindicato accordo del congiunto esame anche dei “profili professionali”, così intendendo alludere evidentemente alla valutazione di infungibilità e alla volontà con esso di sanare integralmente “ogni eventuale vizio formale o di contenuto”, nonchè del collegamento funzionale tra la detta valutazione di infungibilità e la limitazione della platea dei lavoratori licenziandi.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016, in relazione agli accordi sindacali del 23 giugno e 21 luglio 2016, per la determinazione del criterio di scelta convenzionale, senza pertanto necessità di ricorso a quello legale, nell’effettiva adibizione dei lavoratori ai reparti di handling e pre-delivery-inspection, in funzione dei collaterali accordi di continuità occupazionale.

4. Con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 5 e comma 12, art. 5, comma 1 in assenza di previsione di alcun onere di motivazione dell’accordo sindacale in ordine all’infungibilità delle professionalità dei lavoratori e per l’espressa affermazione delle parti sociali dell’efficacia sanante dell’accordo di eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo.

5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 per l’erronea attribuzione alla società datrice, anzichè al lavoratore, dell’onere della prova della fungibilità delle diverse mansioni ai fini di comparazione tra i diversi lavoratori per individuare quelli da licenziare, in caso di licenziamento per riduzione del personale, ove la ristrutturazione riguardi una specifica unità produttiva.

6. Con il sesto, essa deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 5, art. 5, comma 1 per l’insindacabilità in sede giurisdizionale della valutazione di (in)fungibilità del personale licenziando e di delimitazione della platea dei lavoratori interessati concordemente compiuta tra le parti in sede sindacale.

7. Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 per la suvvalenza dei criteri di scelta legali rispetto a quelli convenzionali, insindacabili in via giurisdizionale laddove non in contrasto con i principi di non discriminazione, razionalità e obiettività, con la conseguente legittimità di un criterio, come quello in esame, concernente le esigenze tecnico, produttive ed organizzative.

8. I primi sei motivi possono essere congiuntamente esaminati, per la loro evidente connessione. Essi riguardano, infatti, l’individuazione della platea dei lavoratori da licenziare in riferimento alla (in)fungibilità delle loro mansioni nonchè l’efficacia sanante dell’accordo raggiunto tra le parti sociali in esito all’esame congiunto, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 5 e 12 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012), sotto gli illustrati profili di interpretazione dell’accordo sindacale del 25 luglio 2016 anche in relazione a quelli del 23 giugno e 21 luglio 2016, della corretta ripartizione dell’onere probatorio tra le parti e del limite di sindacato giudiziale, alla luce delle suindicate norme di legge denunciate.

8.1. Essi sono infondati.

8.2. Occorre avviarne lo scrutinio dal consolidato principio ripetutamente affermato da questa Corte, e che si intende qui ribadire, secondo cui, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ed è onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata: con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Cass. 3 maggio 2011, n. 9711; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 24 giugno 2019, n. 16834).

Sicchè, un tale criterio è sicuramente legittimo, purchè l’individuazione della platea dei lavoratori interessati non coincida automaticamente con quelli addetti all’unità produttiva da sopprimere, senza ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell’impresa: non essendo contraria a buona fede la decisione aziendale di limitare agli addetti della predetta unità la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l’effettiva impossibilità di utile collocazione nell’assetto organizzativo dell’impresa (Cass. 25 settembre 2018, n. 22672).

8.3. Ebbene, la Corte territoriale ha esattamente richiamato i suenunciati principi di diritto (all’ultimo capoverso di pg. 8 e al primo di pg. 9 della sentenza), che sottendono una chiara distinzione tra fungibilità delle mansioni e repechage: nel senso che la prima, consistendo nell’interscambiabilità dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati, comporta l’ampliamento della platea dei lavoratori interessati dagli esuberi; il secondo, incompatibile con il licenziamento collettivo, riguarda invece la ricollocazione del lavoratore in altro settore aziendale.

8.4. Al riguardo, appare allora evidente l’irrilevanza degli accordi di ricollocazione dei lavoratori addetti ai reparti di handling e pre-delivery-inspection alle dipendenze delle società affidatarie dei servizi esternalizzati (accordo sindacale del 23 giugno 2016) e della continuità occupazionale in caso di successivo cambio di appalto (accordo sindacale del 21 luglio 2016): essi non attengono infatti alla previa determinazione della platea dei lavoratori licenziandi, non contenendo riferimenti ad alcun criterio obiettivamente selettivo tra le professionalità e le mansioni del personale delle diverse unità operative aziendali (in quanto neppure indicato nella comunicazione di apertura, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3), regolando piuttosto un momento successivo della procedura di licenziamento collettivo, in funzione agevolativa della risoluzione del rapporto di lavoro con F.lli Elia s.p.a., e proprio di quei dipendenti addetti all’unità produttiva sopprimenda, nella prospettiva di una loro rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

8.5. Nè, in mancanza di alcun passaggio nell’accordo sindacale del 25 luglio 2016 (che si limita a registrare la consensuale convergenza e il reciproco darsi atto delle parti “che l’esame congiunto è stato condotto attraverso una compiuta, effettiva ed

approfondita disamina, con elencazione esemplificativa e non esaustiva dei profili

professionali interessati dalla mobilità in relazione all’organico aziendale”: così il suo estratto trascritto al p.to 42 di pg. 8 del ricorso), che abbia rappresentato una valutazione di fungibilità delle mansioni, può essere ragionevolmente inferito che essa sia stata effettivamente compiuta per il mero richiamo ai “profili professionali”, riguardanti i compiti rientranti nell’inquadramento dei lavoratori e non le loro mansioni effettive, che sole ne consentono una comparazione concreta al fine di apprezzare la fungibilità dei lavoratori di un settore colpito dalla riorganizzazione con quelli di altri settori o reparti non interessati: così da poter verificare il possesso di professionalità nei primi equivalente a quella dei secondi, in funzione di un’utile collocazione nell’assetto organizzativo dell’impresa.

Ciò ha ritenuto la Corte territoriale (“val la pena di rilevare… come non risulti mai chiaramente comunicato dal datore di lavoro quali e quanti fossero gli operai addetti ai due settori esternalizzati. Ed infatti,… nella comunicazione di apertura l’azienda aveva indicato esclusivamente il numero ed il livello professionale del personale operaio in esubero senza altra migliore specificazione”: primi sette alinea di pg. 7 della sentenza; “Deve parimenti rilevarsi, altresì, che in nessun atto della procedura si fa riferimento all’infungibilità di tale personale operaio rispetto al restante personale operaio della sede di Livorno, addetto ad altri settori rimasti estranei alla riorganizzazione. In proposito la società non ha fornito in giudizio alcuna descrizione specifica delle varie lavorazioni svolte nella sede di Livorno… “: secondo e terzo capoverso di pg. 7 della sentenza; “Orbene, nel caso di specie… in sede sindacale non venne fatta alcuna precisazione circa le peculiarità delle mansioni lavorative degli addetti all’handling e del PDI, nè delle peculiarità delle attività, differenti, conservate negli altri settori aziendali”: così al primo capoverso di pg. 10 della sentenza), con accertamento in fatto, ad essa esclusivamente riservato quale giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, congruamente e correttamente argomentato (alla luce del ragionamento svolto dall’ultimo capoverso di pg. 6 al primo di pg. 11 della sentenza).

8.6. Se così è, deve essere esclusa l’efficacia sanante dell’accordo sindacale raggiunto tra le parti in esito all’esame congiunto, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 5 e 12 (come novellato dalla L. n. 92 del 2012).

Occorre infatti, ribadire, secondo consolidato indirizzo di questa Corte meritevole di continuità, che in tema di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall’azienda. Sicchè, il lavoratore è legittimato a far valere l’incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento e che il successivo, posto che la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi in essa previsti invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti; nè un tale vizio è ex se sanato dal raggiungimento di un successivo accordo sindacale, atteso che il giudice di merito può accertare che il sindacato partecipò alla trattativa, sfociata nell’intesa, senza piena consapevolezza dei dati di fatto, spettandogli l’obbligo della verifica in sede di merito dell’effettiva completezza della comunicazione (Cass. 11 luglio 2007, n. 15479; Cass. 6 aprile 2012, n. 5582; Cass. 12 ottobre 2015, n. 20436; Cass. 29 marzo 2018, n. 7837).

E l’accertamento in fatto della Corte territoriale, sopra richiamato, esclude proprio che l’accordo tra le parti abbia avuto l’effetto di “sanare, ad ogni effetto di legge,… gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo” (secondo la nuova formulazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12, come novellato dalla L. n. 92 del 2012).

8.7. Neppure ricorre la violazione di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395), denunciata con il quinto motivo. Ritiene, infatti, questa Corte che spetti ai lavoratori l’onere di provare la fungibilità delle differenti mansioni ai fini di comparazione tra i diversi lavoratori per individuare quelli da licenziare per riduzione del personale, ove la ristrutturazione riguardi una specifica unità produttiva (Cass. 16 settembre 2016, n. 18190; Cass. 14 marzo 2018, n. 6147).

Tuttavia, tale regola vale nel diverso contesto di una previa e specifica valutazione dalle parti sociali del requisito di (in)fungibilità, contenuto nelle premesse delle modalità di scelta nell’accordo sindacale (Cass. 14 marzo 2018, n. 6147, p.to 4 in motivaz.: “Questa Corte, proprio con riguardo all’accordo sindacale del 5 marzo 2007 sottoscritto nell’ambito della procedura di mobilità ex L. n. 223 del 1991, ha già osservato che essendo contenuto – nella premessa delle modalità di scelta – un richiamo alla fungibilità o meno delle posizioni lavorative… richiamato anche alla lett. b dell’accordo stesso, tale requisito doveva ritenersi compreso tra quelli voluti dalle parti sociali, nel senso che queste non intendevano escludere la comparazione tra i lavoratori fungibili, ma solo escluderla tra i lavoratori infungibili”) e dovendo “i motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare… essere adeguatamente esposti nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, come avvenuto nella specie, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intende concretamente espellerè (Cass. 16 settembre 2016, n. 18190, p.to 2 in motivaz.).

8.8. La Corte territoriale ha pure specificamente accertato (al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza) la diversità del contesto nel caso di specie rispetto all’applicazione del suddetto onere, puntualmente rispondendo ad una censura già formulata dalla società datrice (“in assenza di una previa valutazione in sede sindacale (ciò che differenzia la fattispecie in esame da quella posta a base della sentenza n. 18190/2016 della Corte di Cassazione che la reclamante invoca in contrario”: così al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza): senza che la società datrice abbia opposto alcuna confutazione, con evidente riflesso di una tale omissione sul difetto di specificità del motivo, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

9. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti il settimo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 per la prevalenza dei criteri di scelta convenzionali rispetto a quelli legali, discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15h e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA