Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34360 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 23/12/2019), n.34360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29555-2014 proposto da:

C.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE COSTANZO;

– ricorrente –

contro

CASA DEL SORRISO ONLUS ASSISTENZA & BENEFICIENZA, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA VALENZANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BELLIA;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1299/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/07/2014 R.G.N. 2358/2011.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 30.7.2014, in parziale riforma della sentenza n. 3405 del 2011, emessa dal Tribunale della stessa sede in data 17.6.2011, ha rideterminato l’importo oggetto della condanna della Casa del Sorriso ONLUS, in favore di C.M.R., in complessivi Euro 57.094,83, oltre la rivalutazione e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e sino all’effettivo pagamento, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado;

che per la cassazione della sentenza ricorre la C. articolando due motivi, cui resiste la Casa del Sorriso ONLUS con controricorso;

che l’INPS è rimasto intimato;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Protocollo di intesa-Contratto di lavoro 1999-2001 per il personale dipendente che opera presso l’Istituto (OMISSIS) del 2.12.1999, ed in particolare l’art. 46 e si lamenta che, erroneamente, la Corte di merito avrebbe ritenuto applicabile la citata contrattazione aziendale per il periodo 1.9.1999-18.4.2000 al rapporto di lavoro inter partes, non potendo, in mancanza di prova che la C. avesse sottoscritto l’accettazione della figura professionale riconosciuta e del corrispettivo economico, ritenersi tale contrattazione fonte negoziale regolatrice del rapporto; 2) sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei CC.NN.LL. 29.3.1988 per i dipendenti delle associazioni, istituzioni ed iniziative organizzate operanti nel settore educativo, sociale ed assistenziale ANASTE-UNEBA; 20.9.1991, per i dipendenti di istituzioni e servizi socio assistenziali ANASTE-UNEBA; 2.8.1995, per i dipendenti del settore socio assistenziale educativo ANASTE-UNEBA; 18.4.2000, per i dipendenti del settore socio assistenziale educativo ANASTE-UNEBA, nonchè dell’art. 416 c.p.c., comma 3, perchè la Corte distrettuale avrebbe errato nel non riconoscere l’applicabilità al rapporto di lavoro di cui sì tratta della contrattazione collettiva nazionale sopra menzionata, non potendosi applicare il contratto aziendale a detto rapporto di lavoro, non avendo, peraltro, la parte datoriale compiutamente contestato gli assunti della lavoratrice;

che i motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento, dovendosi, al riguardo, sottolineare che, correttamente e condivisibilmente, la Corte territoriale ha osservato che non esiste in atti alcuna prova dalla quale possa evincersi la vincolatività per la datrice di lavoro della contrattazione collettiva invocata specificamente nel secondo mezzo di impugnazione, in quanto, peraltro, sino ai 18.4.2000, non vi era un CCNL che regolasse i rapporti del personale delle c.d. “case-famiglia”, di quelle strutture private o gestite da associazioni religiose, cioè, nelle quali viene garantita una assistenza materiale ed educativa a minori appartenenti a famiglie con disagi socio-economico ed avviati alle predette strutture dall’Autorità giudiziaria; pertanto, in epoca antecedente a tale data, per la disciplina dei lavoratori che prestavano servizio presso tali strutture, erano utilizzati i CCNL del settore lavoro domestico e, dunque, correttamente i giudici di secondo grado hanno reputato che non potessero essere ritenuti vincolanti le norme della contrattazione collettiva nel periodo antecedente al 1999, non essendo risultato delibato che la Casa del Sorriso avesse assunto alcun obbligo con i propri dipendenti o con organizzazioni sindacali in merito al rispetto di un determinato CCNL. Condivisibilmente, quindi, la Corte di Appello ha sostenuto che non può farsi discendere la vincolatività dei CCNNLL socio-sanitari indicati nel secondo motivo per il periodo 1991-1999, in quanto l’Accordo aziendale del 1999 ha convenuto, per il futuro, l’applicabilità ai dipendenti del settore del CCNL Anaste-Uneba per i dipendenti delle case-famiglia. E, dunque, per il periodo 1991-1999, la Corte territoriale ha applicato l’art. 36 Cost. che, peraltro, la Cracco ha espressamente invocato, facendo, poi, applicazione dei CCNNLL Anaste-Uneba socio-sanitari per il periodo successivo;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo in favore della Casa del Sorriso Onlus, seguono la soccombenza; nulla nei confronti dell’INPS che non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Casa del Sorriso Onlus, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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