Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3436 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3436 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 11311-2011 proposto da:
ALIBRANDI MARIARITA LBRMRT70E61F158J, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo
studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAVARRA
ORLANDO, giusta delega alle liti a margine del
2013

ricorso;
– ricorrente –

8720

contro

CURTAZ PAOLO TEODULO CRTPTD61D18A326F;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1793/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 14/02/2014

di TORINO del 2.12.2010, depositata il 09/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

l’inammissibilità del ricorso; in subordine per il
rigetto.

Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per

R.g.n. 11311-11 (ud. 7.11.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Aosta il 17 marzo
2009 Paolo Teodulo Curtaz chiedeva l’accertamento della legittimità del suo diniego di
rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo dell’unità
immobiliare, con relative pertinenze, sita in Sarre (AO), stipulato con Mariarita Alibrandi il

quattro e rinnovabile tacitamente per uguale periodo, salvo diniego di rinnovazione alla prima
scadenza per i motivi di cui all’art. 3 della legge citata.
A sostegno dell’azione il ricorrente adduceva di avere esercitato il diniego di rinnovo
dapprima con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 14 gennaio 2009 e, quindi,
di averlo reiterato con altra lettera raccomandata dell’Il febbraio 2009, nelle quali era stata
comunicata alla conduttrice la volontà di denegare la rinnovazione, avendo l’intenzione di
adibire l’immobile a propria abitazione.
§1.1. Si costituiva in giudizio l’Alibrandi chiedendo il rigetto del ricorso per le
seguenti ragioni: in via preliminare, per l’invalidità di entrambe le comunicazioni di diniego;
nel merito, contestando la necessità e l’intenzione del Curtaz di adibire l’immobile a propria
abitazione.
Espletate le attività istruttorie, il Tribunale di Aosta con sentenza n. 572/09, in
accoglimento del ricorso, dichiarava la cessazione del contratto di locazione e condannava la
sig.ra Alibrandi al rilascio dell’immobile, oltre alla rifusione delle spese di lite.
§2. La Alibrandi impugnava tale sentenza davanti alla Corte d’Appello di Torino
che, con sentenza del 27 gennaio 2011 confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi,
l’ Alibrandi.
Il Curtaz non ha resistito al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. La struttura del ricorso nella parte espositiva dei motivi è la seguente.
§1.1. Con i primi due motivi del ricorso (p. 5 e ss.), la cui intestazione viene indicata
in sequenza, si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5
c.p.c.
In particolare, con il primo motivo si deduce letteralmente “contraddittorietà ed

9V.Zo
lk

Est. Con Raffaele Frasca

10 novembre 2005 — ai sensi dell’art. 2 della legge n. 431 del 1998 – per la durata di anni

R.g.n. 11311-11 (ud. 7.11.2013)

insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e i , per
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione e ragioni per le quali la dedotta
contraddittorietà della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.
Con il secondo, sempre letteralmente “mancanza della motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio e i , per contraddittorietà ed insufficienza della
motivazione e ragioni per le quali la dedotta contraddittorietà della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione”.

La esposizione dei due motivi è svolta congiuntamente, innanzitutto da pag. 6 a fino
alla prima metà della pag. 15.
In tali pagine vengono indicati, sotto le lettere da A) a E) cinque “fatti controversi” e,
quindi, si solleva in cinque righe alla pag. 7, sub lettera F), una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 lett. a) della legge n. 431 del 1998 in relazione alla violazione del
principio di uguaglianza.
Nei righi dal dodicesimo al quindicesimo si enuncia, quindi, espressamente quanto
segue: «Si trascrive l’atto di appello con la precisazione che le stesse censure mosse alla
sentenza del Tribunale di Aosta valgono ad integrare le doglianze contro la sentenza della
Corte di appello, specialmente in relazione alle prove acquisite agli atti e non valutate
congiuntamente».
Dopo di che dal rigo sedicesimo della pag. 15 fino a pag. 38 si riporta la trascrizione
dell’atto di appello.
§1.2. Quindi si passa a pag. 39 e nelle prime sei righe di pag. 40, alla esposizione
degli altri due motivi di ricorso, proposti entrambi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c. per violazione o falsa applicazione, rispettivamente degli artt. 1375, 2727, 2729 cc.
24 Cost., quanto al terzo motivo, e degli artt. 2907 cc. 99, 112 c.p.c., 24 Cost., quanto al
quarto motivo.
La successiva illustrazione dei due motivi è svolta promiscuamente con cinque righe
che si concretano nel «richiamare quanto già esposto nella sezione dedicata
all’illustrazione della contraddittorietà e/o omessa motivazione da parte della Corte di
Appello di Torino» e nell’asserto che «la ricorrente lamenta l’errato inquadramento
della richiesta di accertamento nel merito dell’effettiva domanda proposta nei confronti del
locatore». Dopo di che l’illustrazione si concreta in altre tredici righe che sostengono che,
avendo la Alibrandi «rivendicato da una parte il diritto alla corretta esecuzione del
rapporto e dall’altro il diritto a non subire fatti dichiaratamente illeciti», la Corte
territoriale si sarebbe «esclusivamente occupata del singolo aspetto della legittimità
4
Est. Cons. Ra

Frasca

R.g.n. 11311-11 (ud. 7.11.2013)

formale della comunicazione del locatore della propria intenzione di occupare
l’immobile», onde si sarebbe determinata la violazione del principio di cui all’art. 112
c.p.c.
§2. La tecnica espositiva dei motivi ne determina l’inammissibilità.
Queste le ragioni.
§3. Una prima e decisiva ragione di inammissibilità si rinviene per tutti i motivi nella
circostanza che, ancorché per i primi due il ricorso contenga un’argomentazione — che,

peraltro non consente di individuare quali censure sono riconducibili al primo e quali al
secondo (in ragione della loro esposizione congiunta) e di parametrare le argomentazioni ai
fatti controversi indicati sotto le lettere da A) ad E) — essi risultano proposti con l’espresso
invito alla Corte di ricercarne le ragioni in quelle a suo tempo proposte nell’atto di appello
contro la sentenza di primo grado, che, come s’è detto, viene trascritto e dovrebbe fornire
l’effettiva sostanza dei due motivi.
Ora, è stato più volte precisato che <

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