Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3436 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3436 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 2006-2014 proposto da:
VENERUSO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in RON1A,
VIA COLA DI RIENZO n. 28, presso lo studio dell’avvocato) •
ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RENATO VENFRUSO;

– ricorrente contro
CESAN1E-CERAMICA SANFI’ARIA DEL MEDITERRANEO
S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RON1A, VIA
PO n. 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO
SANTORI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso la sentenza n. 1664/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, emessa il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

I,a Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1664/2012, ha
dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione avverso la
sentenza del Tribunale con la civale era stato respinto il ricorso di
insinuazione tardiva al passivo della s.p.a. Cesame da parte di
Vernando Veneruso per importi relativi al rapporto di lavoro cessato
con la società in amministrazione straordinaria. Ha rilevato la Corte
territoriale, infatti, che l’appello era stato proposto con ricorso
notificato alla Cesame s.p.a. in data 19.05.2010, oltre il termine di
sessanta giorni decorrente dal deposito della sentenza di primo grado
avvenuto in data 05.03.2009.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Veneruso
contestando la rilevata tardività dell’impugnazione e denunciando, in
particolare, la violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c.
1,a controricorrente Cesame S.p.a. ha eccepito in via preliminare
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, avendo il Veneruso
notificato tale ricorso in data 07.01.2014 e pertanto oltre il termine
lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal 20.11.2012, data
di pubblicazione della sentenza. Le cause riguardanti crediti da lavoro,
invero, fanno eccezione al principio generale della sospensione dei
termini durante il periodo feriale, come statuito dall’orientamento di
legittimità espresso dalle pronunce n. 16494/2013 e n. 24862/2015.
Ric. 2014 n. 02006 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Sesta sezione civile di questa Corte, all’esito dell’adunanza camerale
del 05.07.2016, con ordinanza interlocutoria n. 22685/2016 ha rinviato
la presente causa a nuovo ruolo, attesa la necessità di attendere la
pronuncia delle Sezioni Unite, già investite della questione oggetto
dell’odierno thema decidendum.

principio, già espresso dall’orientamento sopra richiamato, secondo cui
“benché, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 7-12, art. 1, i giudi;zi per
l’accertamento dei crediti concormali non si sottraggano, in via generale, alla regola
della sospensione dei termini durante il periodo ‘vale, la sospensione non opera in
quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal
rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito _glimentare, sono
assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del RD. 30 gennaio
1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della
rma oggetto”.
materia che ne /arma
La controversia dedotta nel presente giudizio, per l’oggetto che se ne
ricava dagli atti, rientra tra quelle contenuto nell’art. 409 c.p.c.,
trattandosi di spettanze conseguenti a rapporto di agenzia (o
comunque parasubordinato) nel quale il lavoratore è persona fisica.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11
consolidarsi della giurisprudenza sopra richiamata in epoca successiva
alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la
compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. -Compensa le spese del
giudizio di legittimità.

Ric. 2014 n. 02006 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

Con sentenza n. 10944/2017 le Sezioni Unite hanno ribadito il

\i sensi del D.P.R.- n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 cater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

2017.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 novembre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA